COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA (OSTRA VETERE) AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA/PIETRALACROCE DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 23.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA (OSTRA VETERE) AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA/PIETRALACROCE DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 23.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore VOLOSINCU Bogdan Sebastia (o Sebastian), asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nel corso della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Olimpia, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto la frase offensiva che questi proferì, peraltro in un italiano non perfetto in quanto straniero, non era rivolta al direttore di gara, ma all’avversario che lo aveva offeso, anche con espressioni discriminatorie, e fatto oggetto di numerosi falli di gioco. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Volosincu per insulti ad un avversario; alla notifica del provvedimento, il medesimo calciatore insultò anche l’ufficiale di gara, lo stesso avversario ed anche il pubblico, non consentendo così la ripresa del gioco per due o tre minuti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a più distinti comportamenti del calciatore Volosincu: 1) espulsione per insulti e minacce ad un avversario; 2) reazione al conseguente provvedimento rivolgendosi all’arbitro con espressioni volgarmente offensive, continuando ad insultare e minacciare lo stesso calciatore avversario; 3) insulti al pubblico, costringendo l’arbitro a riprendere il gioco dopo qualche minuto; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Volosincu, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo, nella determinazione della quale, all’evidenza, lo stesso Organo di giustizia sportiva ha già tenuto ampiamente conto delle circostanze dedotte dalla reclamante. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto della S.S. Olimpia (Ostra Vetere) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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