COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SARNANO/SANTA MARIA APPARENTE DEL 13.10.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 21 del 16.10.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SARNANO/SANTA MARIA APPARENTE DEL 13.10.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 21 del 16.10.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DODA Ergi, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2016 per il comportamento minaccioso e violento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.D.P. Santa Maria Apparente, invocando per il proprio tesserato una sanzione equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrittigli, tenuto conto altresì della sua giovane età.
Deduceva la reclamante che il comportamento del proprio calciatore, pur “assolutamente da censurare”, fu tuttavia in parte determinato dal nervosismo dallo stesso accumulato durante la gara per i ripetuti falli subiti dagli avversari e non sempre rilevati dall’arbitro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato che il Doda, a fine gara, dopo essersi tolto la maglietta di gioco, lo minacciò e lo colpì all’orecchio destro con un pugno, in parte schivato, procurandogli arrossamento e persistente dolore; poi, lo inseguì cercando di colpirlo ulteriormente, ma senza riuscirci; infine, lo minacciò nuovamente allorché alcuni suoi compagni di squadra lo fermarono.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del calciatore Doda in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso minacciato, colpito, inseguito e, di nuovo, minacciato il direttore di gara;
• ritenuto che le violente aggressioni, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità fisica dell’arbitro;
• ritenuto, quindi, che la gravità della condotta posta in essere dal ridetto calciatore nei confronti dell’ufficiale di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.D.P. Santa Maria Apparente ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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