COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. NUOVO MONTAQUILA – POSIZIONE IRREGOLARE DI JUNIORES “FUORI QUOTA” (GARA NUOVO MONTAQUILA – VENAFRO DELL’ 8.09.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 1^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.S.D. NUOVO MONTAQUILA – POSIZIONE IRREGOLARE DI JUNIORES "FUORI QUOTA" (GARA NUOVO MONTAQUILA - VENAFRO DELL' 8.09.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 1^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letti gli atti del reclamo, sentita la società che ha chiesto espressamente la audizione, e visti gli atti ufficiali, osserva quanto segue. La A.S.D. Nuovo Montaquila ha impugnato la delibera pubblicata sul C.U. n. 26/2013 C.R.M., con la quale il G.S. ha respinto il reclamo promosso in primo grado dalla stessa società avverso la posizione irregolare del calciatore Capaldi Giovanni (U.S. Venafro), che ha disputato la gara Nuovo Montaquila-Venafro valevole per la prima giornata del Campionato di Eccellenza 2013-2014, dopo avere subito nella precedente stagione sportiva la squalifica per tre gare effettive con riguardo alla partita di Campionato Juniores, Vastogirardi-Venafro, torneo nel quale il predetto tesserato aveva scontato solo due delle tre giornate di squalifica inflittegli, residuando dunque un’ulteriore giornata da scontare nella successiva stagione sportiva. Il Giudice del primo grado ha motivato il rigetto del reclamo, richiamando il parere interpretativo della Corte Federale pubblicato sul C.U. n. 12/CF del 18.12.03, in base al quale il residuo di squalifica inflitta in una gara del Campionato Juniores va scontato nel medesimo campionato ove il sanzionato vi possa prendere parte benché unicamente nella qualità di “fuori quota”. Tale decisione, secondo l’appellante, sarebbe errata, in quanto la Corte di Giustizia Federale con le decisioni a Sezioni Unite pubblicate in C.U. n. 107/CGF 2009/2010 (gara Nocerina-Giacomense) ed in C.U. n. 243/CGF 2012/2013 (gara Agropoli-Comprensorio Normanno), ha sancito la prevalenza del principio dell’effettività della sanzione irrogata, su quello della separazione delle competizioni, in tutti quei casi in cui non è possibile realizzare la compresenza di entrambi i principi stabiliti dal sistema dell’esecuzione delle sanzioni, quale quello di specie, atteso che il Capaldi non avrebbe potuto prendere parte al Campionato Juniores 2013-2014 se non come “fuori quota”. La U.S. Venafro ha resistito in giudizio con memoria difensiva, nella quale assume corretta la prima decisione, perché conforme alle norme dell’art. 22 commi 3 e 6 C.G.S., stante altresì l’inconferenza del richiamo alla decisione pubblicata in C.U. n. 243/CGF 2012/2013 (gara Agropoli-Comprensorio Normanno), relativa al caso di un calciatore che era già “fuori quota” al momento della irrogazione della sanzione e che per giunta nella successiva stagione sportiva aveva cambiato società di appartenenza. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Non v’è dubbio che la normativa di riferimento per la soluzione della fattispecie sia costituita dall’art. 22 C.G.S. (Esecuzione delle sanzioni), che al comma 3 dispone: “II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6…”. Quest’ultimo stabilisce che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 31 OTTOBRE 2013 Pagina 866 colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”. Se dunque il citato comma 3 esprime il principio della c.d. “separatezza delle competizioni”, il comma 6 contiene varie deroghe a detto principio, alcune delle quali indipendenti dall’esigenza del rispetto del principio della “effettività della sanzione”; altre, invece, indispensabili ad assicurarlo. Appunto la necessità di introdurre dei correttivi al principio di separazione delle competizioni, finalizzata a non vanificare quello della effettività della sanzione, dimostra come vada attribuita a quest’ultimo la prevalenza sul primo, qualora la contemporanea osservanza di entrambi non sia possibile. Del resto la sanzione, per sua natura, deve rivestire carattere di concreta afflittività per essere di reale efficacia, con la conseguenza che la finalità di repressione, che costituisce la nota precipua ed essenziale della sanzione, non può certamente essere vanificata da particolari modalità esecutive. Strettamente connesso al principio della effettività della sanzione è poi il divieto di affidarsi al proprio potere discrezionale di scelta del modo e dei tempi di neutralizzazione della sanzione, che trova il fondamento nel comma 2 dell’art. 22 cit. (che obbliga il tesserato a scontare la squalifica a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del C.U.). Così delineato il sistema di esecuzione delle sanzioni, la posizione irregolare del calciatore Capaldi nella gara in epigrafe è evidente. Invero il Capaldi, sanzionato nel Campionato Juniores della stagione 2012/2013, non può più partecipare per limiti di età al medesimo Campionato Juniores nella stagione attualmente in corso, essendo diventato automaticamente un calciatore idoneo a disputare - per status - attività ufficiale nella prima squadra del Campionato di competenza e pertanto avrebbe dovuto scontare la squalifica residua astenendosi dal prendere parte alla gara Nuovo Montaquila-Venafro, ovvero la prima del Campionato di Eccellenza 2013-2014. Come si desume anche dalle surrichiamate decisioni della Corte di Giustizia Federale, la qualità di “fuori quota” costituisce infatti circostanza che può lasciare nella incertezza l’esecuzione della sanzione, nell’ipotesi in cui il calciatore non venga chiamato per il futuro a disputare ulteriori incontri del Campionato Juniores, anche se lo stesso astrattamente (ma solo potenzialmente) potrebbe ancora disputare gare di quel torneo. Dunque essendo incorso nella violazione del principio dell’effettività della sanzione, nonché del divieto di scelta discrezionale del tempo di espiazione della sanzione, il Capaldi non aveva titolo per partecipare alla gara in epigrafe. In ordine poi alle argomentazioni difensive svolte dalla reclamata, fondate sostanzialmente sul parere interpretativo della Corte Federale pubblicato sul C.U. n. 12/CF del 18.12.03 (nel quale, peraltro, è incentrata anche la decisione di primo grado), è il caso di riportare quanto già rilevato in proposito dalla CAF nella decisione pubblicata in C.U. n. 17/C – Riunione del 14 novembre 2005 (gara U.S.O. OME/S.S. SOLLEONE), ovvero che l’attenta lettura del suddetto parere interpretativo non smentisce l’esposto impianto argomentativo, poiché in realtà la Corte Federale, nell’affermare la necessità di espiare la punizione in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione, “non ha affermato in alcun modo che il cambiamento di status nel frattempo eventualmente intervenuto (da in quota a fuori quota) non debba rivestire effetti dal punto di vista dell’espiazione della sanzione sulla base del principio dell’omogeneità delle gare”. Parimenti è priva di pregio l’ulteriore argomentazione della U.S. Venafro, secondo cui il richiamo operato dalla reclamante alla decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite pubblicata C.U. n. 243/CGF 2012/2013 (gara Agropoli-Comprensorio Normanno) sarebbe inconferente, poiché in tale caso il calciatore sanzionato non solo era già “fuori quota” all’epoca dell’irrogazione della sanzione, ma soprattutto aveva cambiato società, sicché si ricadeva nella diversa fattispecie del 6° comma dell’art. 22 C.G.S. Infatti al di là del caso specifico esaminato dalla Corte di Giustizia Federale (la quale in effetti avrebbe anche potuto fondare la propria decisione esclusivamente sull’assorbente motivo del passaggio del calciatore ad altra società diversa da quella per la quale militava all’epoca della irrogazione della sanzione), quest’ultima ha comunque ribadito i principi di portata generale già scolpiti nella precedente decisione pubblicata in C.U. n. 107/CGF 2009/2010 (gara Nocerina- Giacomense), nel cui filone s’inserisce; principi ai quali anche questa Commissione aderisce per tutto quanto sopra argomentato. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo e, in riforma della impugnata decisione, infligge alla U.S. Venafro la sanzione della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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