COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.1. A.S.D. U.S. ROCCASICURA – AMMENDA (GARA ROCCASICURA – CASALNUOVO DEL 13.10.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.1. A.S.D. U.S. ROCCASICURA – AMMENDA (GARA ROCCASICURA - CASALNUOVO DEL 13.10.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il ricorso verte sulla sanzione della ammenda di euro 250,00 inflitta dal G.S. per la condotta tenuta da un sostenitore della U.S. Roccasicura nei confronti di un assistente arbitrale durante la gara giocata il 13 ottobre 2013. Le argomentazioni sostenute non possono essere prese in considerazione da questa Commissione Disciplinare perché non provate e perché si limitano, in definitiva, a negare l'accaduto. Può, invece, essere valutata la circostanza, pure riportata in ricorso, che la partita si è svolta in modo regolare e senza particolari situazioni di difficoltà, perché ciò trova conforto nelle risultanze del referto arbitrale dove non risultano annotati fatti ed episodi di violenza o intolleranza per la terna arbitrale e per la squadra ed i dirigenti avversari. Il gesto verso l'assistente arbitrale, pur riprovevole e spregevole, risulta opera di un singolo sostenitore rimasto fine a se stesso e come tale va sanzionato. La condotta da questi tenuta porta a rispondere la società per responsabilità oggettiva che, alla luce delle attuali disposizioni, va sicuramente sanzionata, ma entro limiti meno afflittivi. P.Q.M. delibera accogliere il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione della ammenda inflitta dal G.S. alla società U.S. Roccasicura ad euro 150,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della società reclamante.
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