COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.2. A.S.D. U.S. FORNELLI – PARTITA PERSA PER UTILIZZO “FUORI QUOTA” SQUALIFICATO (GARA CLITERNINA – FORNELLI DELL’ 8.09.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 1^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4.2. A.S.D. U.S. FORNELLI – PARTITA PERSA PER UTILIZZO "FUORI QUOTA" SQUALIFICATO (GARA CLITERNINA – FORNELLI DELL' 8.09.2013 - CAMPIONATO ECCELLENZA - 1^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letti gli atti del reclamo, sentita la società a seguito di espressa richiesta di audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La U.S. Fornelli ha impugnato la delibera pubblicata sul C.U. n. 26/2013 C.R.M., con la quale il G.S. ha accolto il reclamo promosso in primo grado dalla A.S.D. Polisportiva Cliternina avverso la posizione irregolare del calciatore Fraraccio Emanuel (U.S. Fornelli), che ha disputato la gara Polisportiva Cliternina-Fornelli valevole per la prima giornata del Campionato di Eccellenza 2013- 2014, dopo avere subito nella precedente stagione sportiva la squalifica per due gare effettive con riguardo al Campionato Juniores, disputato la scorsa stagione nelle file della società Atletico Sessano, torneo nel quale il predetto tesserato non aveva potuto scontare la squalifica inflittagli, che dunque rimaneva da scontare nella successiva stagione sportiva. Il Giudice del primo grado ha motivato l’accoglimento del reclamo, richiamando il comma 6 dell’art. 22 C.G.S., in base al quale il residuo di squalifica inflitta in una gara del Campionato Juniores, qualora il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società di appartenenza, va scontato nelle gare ufficiale disputate dalla prima squadra della nuova società. Tale decisione, secondo l’appellante, sarebbe errata per mancato versamento della tassa reclamo da parte della Polisportiva Cliternina e, nel merito, in quanto lo stesso G.S. avrebbe deciso una fattispecie analoga, relativa alla gara Nuovo Montaquila-Venafro, in maniera difforme, peraltro con decisione pubblicata sul medesimo C.U., sul quale è stata pubblicata quella oggetto del presente procedimento. Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato. Sull’eccezione preliminare è sufficiente osservare che il reclamo, solo quando è proposto direttamente dal tesserato colpito da provvedimento disciplinare, deve essere accompagnato dal versamento della relativa tassa. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 31 OTTOBRE 2013 Pagina 868 Nel caso invece, come quello in esame, in cui sia stata la società a presentare il ricorso, detto versamento non è indispensabile, atteso che qualora il reclamo venga rigettato, la relativa tassa viene addebitata d’ufficio sul conto della reclamante. Nel merito si osserva: non v’è dubbio che la normativa di riferimento per la soluzione della fattispecie sia costituita dall’art. 22 C.G.S. (Esecuzione delle sanzioni), che al comma 3 dispone: “II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6…”. Quest’ultimo stabilisce che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. . . . ” Se dunque il citato comma 3 esprime il principio della c.d. “separatezza delle competizioni”, il comma 6 contiene varie deroghe a detto principio, alcune delle quali indipendenti dall’esigenza del rispetto del principio della “effettività della sanzione”; altre, invece, indispensabili ad assicurarlo. Tra le deroghe della prima specie (ovvero quelle indipendenti dall’esigenza del rispetto del principio della “effettività della sanzione”, ma comunque vigenti), vi è quella secondo la quale “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica”. Di tale norma il G.S. ha fatto corretta applicazione, in quanto il Fraraccio, colpito da squalifica al termine del Campionato Juniores della stagione sportiva 2012/2013 e con riguardo a detto Campionato Juniores quando militava nell’Atletico Sessano, avendo cambiato società di appartenenza per essere passato all’U.S. Fornelli, per la citata normativa, avrebbe dovuto scontare la squalifica astenendosi dal prendere parte alla prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra della nuova società, ovvero alla gara in epigrafe, nella quale – per le esposte argomentazioni – trovavasi in posizione irregolare. Del resto la stessa reclamante sembra consapevole della corretta applicazione della norma da parte del primo giudice, se è vero che in alcuni passaggi del reclamo in definitiva auspica il mutamento della normativa di cui all’art. 22 C.G.S. In ordine infine alla osservazione della reclamante, secondo la quale il G.S. avrebbe deciso un caso analogo in senso difforme, ovvero il reclamo relativo alla gara Nuovo Montaquila-Venafro, si rileva che la doglianza è priva di pregio, atteso che in realtà si tratta di un caso completamente diverso da quello in esame, poiché il calciatore sanzionato nella presente fattispecie aveva cambiato società di appartenenza, laddove nella gara impropriamente richiamata dalla reclamante, aveva unicamente cambiato status (da in quota a fuori quota), ma restando nella medesima società. P.Q.M. La C.D. rigetta il reclamo e ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.
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