COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 17.10.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara CITTA’ DI MONCALIERI – SAN GIACOMO CHIERI disputata in data 12.10.2013, Campionato Giovanissimi Fascia B girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 17.10.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara CITTA’ DI MONCALIERI – SAN GIACOMO CHIERI disputata in data 12.10.2013, Campionato Giovanissimi Fascia B girone B Con ricorso inviato in data 21.10.2013, la Società ASD SAN GIACOMO CHIERI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha omologato il risultato acquisito sul campo e respinto il reclamo presentato dalla Società ricorrente in quanto le motivazioni addotte a sostegno vertono su argomentazioni o decisioni arbitrali che esulano dalla competenza dell’organo giudicante adito. La Società ricorrente chiede la ripetizione della gara. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta la decisione con la quale il direttore di gara non assegnava la rete al giocatore Cutuli, in forza al San Giacomo Chieri, il quale, nell’occasione, aveva ribattuto in porta il penalty dal medesimo calciato e respinto dal portiere avversario. Il Giudice Sportivo lamentava la propria incompetenza a sindacare quella tipologia di decisioni assunte dal direttore di gara. La decisione adottata dal Giudice Sportivo deve essere confermata. L’articolo 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, difatti, sottrae alla competenza del Giudice Sportivo le “decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. La decisione adottata dal direttore di gara durante la partita Città di Moncalieri – San Giacomo Chieri rientra tra quelle sottratte alla competenza del Giudice Sportivo, il quale si è pertanto correttamente pronunciato. E la pronuncia non può che trovare conferma in questa sede. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD SAN GIACOMO CHIERI, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it