COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 17.10.2013 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara CITTA’ DI MONCALIERI – SAN GIACOMO CHIERI disputata in data 12.10.2013, Campionato Giovanissimi Fascia B girone B Con ricorso inviato in data 21.10.2013, la Società ASD SAN GIACOMO CHIERI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha omologato il risultato acquisito sul campo e respinto il reclamo presentato dalla Società ricorrente in quanto le motivazioni addotte a sostegno vertono su argomentazioni o decisioni arbitrali che esulano dalla competenza dell’organo giudicante adito. La Società ricorrente chiede la ripetizione della gara. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta la decisione con la quale il direttore di gara non assegnava la rete al giocatore Cutuli, in forza al San Giacomo Chieri, il quale, nell’occasione, aveva ribattuto in porta il penalty dal medesimo calciato e respinto dal portiere avversario. Il Giudice Sportivo lamentava la propria incompetenza a sindacare quella tipologia di decisioni assunte dal direttore di gara. La decisione adottata dal Giudice Sportivo deve essere confermata. L’articolo 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, difatti, sottrae alla competenza del Giudice Sportivo le “decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. La decisione adottata dal direttore di gara durante la partita Città di Moncalieri – San Giacomo Chieri rientra tra quelle sottratte alla competenza del Giudice Sportivo, il quale si è pertanto correttamente pronunciato. E la pronuncia non può che trovare conferma in questa sede. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD SAN GIACOMO CHIERI, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: A.S.D. SPORTINSIEME – A.S.D. STELLA DEL COLLE del 13/10/2013 (Reclamo del sig. GIANFREDA Pantaleo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per l’inibizione fino al 28 Novembre 2013 di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 17/10/2013). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - considerato che, pur facendo momentanea astrazione dalla sussistenza di frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro del tutto irregolare e sanzionabile si appalesa comunque il comportamento del sig. GIANFREDA PANTALEO, allorchè al 40° minuto del secondo tempo è entrato in campo ed ha suggerito ai propri calciatori di uscire dal campo esprimendo giudizi negativi sulla direzione arbitrale, poi confermati a fine gara, allorchè, nel ritirare le tessere di gioco ha suggerito all’arbitro di sostituire l’attività arbitrale con quella di studente; - ritenuto pertanto che gli episodi succitati, al di là della sussistenza o non di frasi ingiuriose e minacciose, vanno adeguatamente puniti con la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va confermata. P.Q.M. D E L I B E R A - respingesi il reclamo proposto dal sig. GIANFREDA Pantaleo e per l’effetto incamerarsi la tassa di € 65.00 versata.
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