COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FRANCESCO BELLU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 10.10.2013. Gara Alerese / Francesco Bellu del 06.10.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FRANCESCO BELLU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 10.10.2013. Gara Alerese / Francesco Bellu del 06.10.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Francesco Bellu ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Gabriele Piras è stato squalificato per quattro gare perché espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare insultava e spingeva il direttore di gara, ritardando inoltre l’uscita del terreno di gioco. La ricorrente, nei motivi del gravame, evidenzia la circostanza che il calciatore avesse protestato, ma non spintonato il direttore di gara. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto di gara e dall’audizione dell’arbitro emerge una chiara azione di protesta posta in essere dal calciatore, caratterizzata da movenze scomposte ed irriguardose, tali da meritare la comminazione di adeguata sanzione. Tuttavia, l’azione di spinta del calciatore deve essere qualificata alla stregua di un episodio che si incardina in una protesta grave, scomposta e vigorosa, priva di volontà nel compiere il gesto, che però non cagionava lesioni, ne alcun dolore nei confronti dell’arbitro. La sanzione più equa è pertanto una squalifica per tre gare sulla scorta del disposto normativo di cui all’art.19, comma 4, lett.a), che prevede numero due giornate in caso di condotta irriguardosa, alla quale va sommata poi una giornata di squalifica per il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione. La Commissione, pertanto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica a tre gare e dispone il non incamero della tassa.
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