COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI: PITTA ALESSIO, CONTU ALBERTO, RENZI LEONE, METTE LORENZO SOCIETA’ S.C.D. ALA’ 1979

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI: PITTA ALESSIO, CONTU ALBERTO, RENZI LEONE, METTE LORENZO SOCIETA’ S.C.D. ALA’ 1979 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare: il signor Pitta Alessio, il signor Contu Alberto, il signor Renzi Leone, il signor Mette Roberto, tutti all’epoca dei fatti Dirigenti della Società S.C.D. Alà 1979; 5) la Società S.C.D. Alà 1979; per rispondere: il 1°: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal paragrafo 3.1 del Comunicato Ufficiale n. 1/13 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere schierato, in qualità di allenatore della Società S.C.D. Alà 1979, partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciale, calciatori appartenenti alle categorie Esordienti e Pulcini, in occasione di alcune di alcune gare del Campionato Giovanissimi, e più precisamente Nieddu Cristian e Scanu Antonio (Esordienti) e Bulla Giovanni (Pulcini) alla gare Oschirese – Alà 1979 del 3.11.12; Nieddu Cristian, Scanu Antonio e Casu Nicola Filippo ( Esordienti ) alla gara Alà 1979 – Arzachena del 11.11.12; Nieddu Cristian e Scanu Antonio (Esordienti) e Bulla Giovanni (Pulcini) alla gara Juve Luras – Alà 1979 del 17.11.12; Nieddu Cristian, Casu Nicola Filippo e Scanu Antonio (Esordienti) e Bulla Giovanni (Pulcini) alla gara Bruno Selieri – Alà 1979 del 25.11.12; della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, sia nel corso di una riunione tenutasi il 3.12.12, sia successivamente per il tramite del social network Facebook, frasi offensive della reputazione dell’istituzione federale e di organismi operanti nell’ambito della medesima F.I.G.C., tra le quali “Fai di tutto per portar via i ragazzini dalle strade per portarli in un campo e insegnar loro valori come l’amicizia e la vita e arriva uno stronzo che dovrebbe favorire questa cosa essendo il responsabile per l’attività di base della sezione Olbia – Tempio ( fra l’altro compaesano ) e ti rovina tutto…. complimenti alla F.I.G.C. per essere circondata da persone così inutili e meschine !”, venendo pertanto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i destinatari delle norme federali; il 2°: della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal paragrafo 3.1 del Comunicato Ufficiale n. 1/13 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Società Alà 1979, la partecipazione di calciatori ad alcune gare del campionato Giovanissimi Provinciale, e più precisamente Nieddu Cristian e Scanu Antonio (Esordienti) e Bulla Giovanni (Pulcini) alla gara Oschirese – Alà 1979 del 3.11.12; Nieddu Cristian, Scanu Antonio e Casu Nicola Filippo (Esordienti ) alla gara Alà 1979 – Arzachena del 11.11.12; Nieddu Cristian e Scanu Antonio (Esordienti ) e Bulla Giovanni ( Pulcini) alla gara Juve Luras – Alà 1979 del 17.11.12; il 3°: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal paragrafo 3.1 del Comunicato Ufficiale n. 1/13 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Società S.C.D. Alà 1977, la partecipazione dei calciatori Nieddu Cristian, Casu Nicola Filippo e Scanu Antonio (Esordienti) e Bulla Giovanni (Pulcini) alla gara Bruno Selleri – Alà 1979 del 25.11.12; il 4°: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione a quanto disposto dagli artt. 23 comma 1 e 34 comma 4 delle N.O.I.F. e dall’art. 37 punto D del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere consentito, in qualità di dirigente responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della Società Alà 1979, che nessuno degli istruttori delle squadre delle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi fosse in possesso di alcuna qualifica del Settore Tecnico della F.I.G.C.; la Società di: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai suoi dirigenti. Afferma la Procura Federale che è stato esattamente provato dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini che, nel corso della stagione sportiva 2012/2013, la Società Alà 1979 in più occasioni, in violazione della normativa del Settore Giovanile e Scolastico, ha utilizzato, nelle gare del Campionato Giovanissimi Provinciale, calciatori appartenenti alle categorie Esordienti e Pulcini; ed inoltre che nessuno degli istruttori delle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi della suddetta Società, nello stesso periodo, era in possesso, come previsto dalla normativa federale, della qualifica tecnica federale di allenatore, né aveva mai frequentato corsi organizzati dalla F.I.G.C. per istruttore di scuola calcio. La Procura Federale dichiara di avere anche riscontrato, in alcune dichiarazioni espresse dal dirigente Alessio Pitta, sia nel corso di una riunione presso la Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Tempio Pausania, sia attraverso il social network Facebook , gli estremi dell’offesa alla reputazione di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C. La Procura Federale ritiene di dover addebitare il fatto di avere schierato, nel campionato Giovanissimi, calciatori di categorie inferiori, al signor Alessio Pitta, in qualità di allenatore, e ai signori Contu Alberto e Leoni Renzo in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra; il Pitta in ordine alle gare disputate il 3.11.12, l’11.11.12 , il 17.11.12 e il 25.11.12, il Contu in relazione alle gare dei giorni 3.11.12, 11.11.12 e 17.11.12 e il Leoni per la gara del 25.11.12. Il fatto di avere consentito che le squadre del Settore Giovanile e Scolastico fossero affidate ad istruttori senza titolo viene addebitato al signor Mette Roberto, in qualità di dirigente responsabile societario del suddetto Settore. La violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità è poi attribuita al signor Pitta Alessio in relazione alle dichiarazioni offensive da lui rese nei confronti di organi federali. Tutte le violazioni contestate ai suddetti dirigenti sono poi addebitate anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva. Al giudizio i deferiti, pur ritualmente citati, non sono comparsi, né hanno inviato deduzioni a difesa; il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al Pitta la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi dieci, al Contu e al Mette l’inibizione temporanea per mesi sei e al Leoni per mesi due, ed inoltre alla Società l’ammenda di Euro 500,00 nonché quattro punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Giovanissimi. La Commissione, letti gli atti del procedimento, rileva che tutti i fatti contestati ai deferiti sono stati provati e concorda con la Procura Federale nel ritenere che essi costituiscano violazione delle norme federali relative al Settore Giovanile e Scolastico nonché dei doveri e degli obblighi generali che incombono su tutti i destinatari delle norme federali. La Commissione ritiene peraltro che le sanzioni debbano essere applicate in misura ridotta rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, tenuto conto della realtà socio – economica ed ambientale in cui si sono verificati i fatti: un piccolo paese dove, per la scarsità della popolazione, è assai difficile trovare un numero di giocatori sufficiente per ottenere l'iscrizione ai campionati delle varie categorie e dove il gioco del calcio rappresenta per i ragazzi una delle poche attrattive esistenti. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA di infliggere: al signor Pitta Alessio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro; al signor Contu Alberto la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due; al signor Leoni Renzo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno; al signor Mette Roberto la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due; alla Società S.C.D. Alà 1979 la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00.
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