COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°73/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società P.G.S. Trinacria Sig.ra Longhitano Maria (Presidente all’epoca dei fatti) N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°73/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società P.G.S. Trinacria
Sig.ra Longhitano Maria (Presidente all’epoca dei fatti)
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 18/07/2013 prot. 11.102 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 80,00 alla società P.G.S. Trinacria;
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.ra Longhitano Maria; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Urso Salvatore, Vitello Salvatore, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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