COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 11/A A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti (ME) – Avverso squalifica allenatore Canduci Nunzio fino al 15/03/2014 – Gara Allievi Regionali N. Rinascita/Promosport del 12/10/2013 – C.U. N° 131sgs 28 del 17/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 11/A A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti (ME) - Avverso squalifica allenatore Canduci Nunzio fino al 15/03/2014 – Gara Allievi Regionali N. Rinascita/Promosport del 12/10/2013 – C.U. N° 131sgs 28 del 17/10/2013. Con appello ritualmente proposto la A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti, in persona del Vice Presidente, contesta la sopra indicata decisione di primo grado, sostenendo (qui in sintesi) che l’allenatore nonché Presidente della Società, Sig. Nunzio Canduci, non ha commesso alcuno dei fatti addebitatigli, da considerare frutto della fantasia dell’arbitro, del suo poco applicarsi alla gara e del suo poco correre. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 punto 1 n° 1.1 del C.G.S. Orbene, in tale rapporto è dato leggere che al 32° del 2° tempo il Canduci entrava nel terreno di gioco con fare minaccioso e insultava l’arbitro, che ne disponeva l’allontanamento. Il Canduci si recava allora sugli spalti, da dove proseguiva ad insultare l’arbitro fino al termine della gara. Dalla lettura del referto si evince inoltre che il Canduci, a fine gara, riusciva nuovamente a raggiungere il direttore di gara, prima che lo stesso entrasse negli spogliatoi, e lo afferrava per un braccio, strattonandolo ed insultandolo nuovamente, prima d’essere definitivamente allontanato dai dirigenti della società Promosport. Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall’appellante non siano in alcun modo riscontrabili. La sanzione appare equa e ben adeguata in relazione ai fatti addebitati, tenuto conto delle qualifiche rivestite dal Canduci, dell’insistita reiterazione di comportamenti non regolamentari in una gara di attività giovanile, laddove deve risultare prevalente l’intento formativo ed educativo della competizione sportiva. Gli atti vanno inoltre trasmessi per competenza alla Procura Federale, posto che a norma degli artt.21 N.O.I.F. e 36 Reg. Settore Tecnico, i dirigenti di società non possono essere tesserati quali tecnici. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00). Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it