COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 104/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Buttafarro Cristian n.q. di dirigente della A.S.D. FNC Tortorici Sig. Favazzo Mauro n.q. di dirigente della A.S.D. FNC Tortorici Società A.S.D. FNC Tortorici.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 104/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Buttafarro Cristian n.q. di dirigente della A.S.D. FNC Tortorici Sig. Favazzo Mauro n.q. di dirigente della A.S.D. FNC Tortorici Società A.S.D. FNC Tortorici. La Procura Federale con nota 1270/pf 11-12/GS/reg del 28/01/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: - della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., da ascriversi ai tesserati; - della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta ai tesserati. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto di applicare ad entrambi i tesserati la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 600,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di 2^ categoria 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. FNC Tortorici utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. Buttafarro Antonio (cod. 112389), avendone inserito il nominativo nelle distinte senza che lo stesso fosse in alcun modo tesserato per la Società. Distinte che venivano allo scopo indebitamente e rispettivamente sottoscritte dagli indicati dirigenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: ai Sigg. Buttafarro Cristian e Favazzo Mauro la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla A.S.D. FNC Tortorici l’ammenda di € 200,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it