COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 105/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Terranova Vincenzo n.q. di dirigente della A.S.D. Modica Calcio Sig. Licciardello Carmelo n.q. di dirigente della A.S.D. Modica Calcio Società A.S.D. Modica Calcio.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 105/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Terranova Vincenzo n.q. di dirigente della A.S.D. Modica Calcio Sig. Licciardello Carmelo n.q. di dirigente della A.S.D. Modica Calcio Società A.S.D. Modica Calcio. La Procura Federale con nota 1271/pf 11-12/GS/reg del 28/01/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: - della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., da ascriversi ai tesserati; - della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta ai tesserati. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto di applicare ad entrambi i tesserati la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta che in occasione di n° 3 gare del campionato regionale di Eccellenza 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. Modica Calcio utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. Sardelli Mauro (cod. 102166), avendone inserito il nominativo nelle distinte senza che lo stesso fosse in alcun modo tesserato per la Società. Distinte che venivano allo scopo indebitamente e rispettivamente sottoscritte dagli indicati dirigenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: ai Sigg. Terranova Vincenzo e Licciardello Carmelo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla A.S.D. Modica Calcio l’ammenda di € 600,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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