COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°70/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sambuca 2010 (dal 26/09/2012 cessate tutte le attività) Sig. Ciancimino Antonino (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3° Categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°70/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sambuca 2010 (dal 26/09/2012 cessate tutte le attività) Sig. Ciancimino Antonino (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3° Categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 18/07/2013 prot. 11.99 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive trasmesse via fax dal sig. Ciancimino Antonino non sono esimenti degli addebiti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sambuca 2010 dal 26/09/2012 cessate tutte le attività, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Ciancimino Antonino; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Calciatori Alfano Benedetto Felice, Barrile Riccardo, Macaluso Alberto, Ambla Angelo, Galluzzo Pasquale, Ienna Salvatore Antonio, Marciante Antonino, Feda Vito, Pumilia Marco,Russo Gianluca, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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