COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°71/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sicily Futsal (dal 29/06/2013 cessate tutte le attività) Sig. La Fata Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 Serie C1 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°71/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sicily Futsal (dal 29/06/2013 cessate tutte le attività) Sig. La Fata Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 Serie C1 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 18/07/2013 prot. 11.100 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Sicily Futsal dal 29/06/2013 cessate tutte le attività, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. La Fata Carmelo; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Colella Leonardo, Incardona Angelo, Costantino Francesco Paolo, Lembo Giorgio, Nicolicchia Tommaso, Tedeschi Mario, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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