COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 18 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’A.C.S. Sporting Cecina 1929 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto a detta Società la sanzione dell’ammenda di € 850,00. (C.U. n. 21 del 10.10.2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 18 / R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’A.C.S. Sporting Cecina 1929 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto a detta Società la sanzione dell’ammenda di € 850,00. (C.U. n. 21 del 10.10.2013). L’A.C.S. Sporting Cecina 1929 impugna il provvedimento indicato in epigrafe che è così motivato.: ”Per lancio ripetuto inizio gara ed inizio secondo tempo petardi e fumogeni in prossimità delle panchine. Per aver ripetuti i lanci durante lo svolgimento della gara vicino al D.G. e calciatori. Il tutto senza conseguenze.”, contestandone la fondatezza in punto di fatto e l’eccessività della sanzione in termini quantitativi. Adduce, a sostegno del gravame, che non esiste alcuna prova sulla responsabilità dei propri tifosi dato che essi non sono stati identificati dal D.G. e che alla gara assistevano “diversi gruppi di sostenitori”. Specifica che i fumogeni lanciati erano di colore violaceo laddove i colori sociali della società sono il rosso ed il blu. Ritiene comunque eccessiva l’entità della sanzione irrogata, se raffrontata a precedenti decisioni assunte per casi analoghi, ed evidenzia l’assenza, nel corso della gara, di qualsiasi manifestazione di violenza o di intolleranza. Conclude per l’annullamento o la riduzione della sanzione impugnata e chiede l’audizione di un proprio rappresentante, alla quale peraltro ha rinunciato, dandone notizia per le vie brevi nel corso della seduta. La Commissione, acquisito il supplemento del rapporto di gara, ritiene dover precisare quanto segue. Tutti gli accadimenti che avvengono nell’ambito dell’impianto sportivo nel corso di una gara ricadono sotto la specifica competenza dell’Arbitro, il quale è tenuto a redigere apposito e specifico rapporto, il cui carattere – per espressa disposizione federale – ha natura di prova privilegiata. Precisa ancora che, in tema di petardi e fumogeni esplosi nel corso delle competizioni, la materia è regolata dall’art. 12 del C.G.S., il quale, oltre a vietare la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, stabilisce che le sanzioni pecuniarie da applicarsi nel caso di società non professionistica sono comprese tra il limite minimo di € 500,00 ed il massimo di € 15.000,00 (commi 3 e 6).La formulazione di detto articolo, combinata con il disposto dell’art. 4 del medesimo Corpo di norme, determina la responsabilità delle singole Società.Nel caso di specie il D.G., sia con il rapporto, ed ancor più con il successivo supplemento, ha precisato con dovizia di particolari in base a quali elementi concreti, visivamente percepiti, ha potuto determinare con certezza che il punto di partenza dei petardi e dei fumogeni era collocato nell’ambito della tifoseria del Cecina.Ha confermato la presenza delle forze dell’ordine, della cui assenza si era lamentata, sia pure incidentalmente, la reclamante, fornendo una descrizione assolutamente serena e precisa di quanto accaduto, confutando altresì alcune circostanze di fatto espresse con l’atto di impugnazione, circostanze che appaiono al Giudicante assolutamente irrilevanti ai fini del decidere (vedasi festa del vino). Dall’esame degli atti del dibattimento la Commissione osserva che il reclamo proposto deve essere respinto in punto di fatto, in quanto la versione degli accadimenti fornita dalla stessa società non trova riscontro con quanto riportato sul referto del direttore di gara, che come sopra ricordato è fonte di prova privilegiata.Da tale atto infatti si evince con chiarezza la riconducibilità in capo ai sostenitori della società A.S.C.Sporting Cecina degli addebiti contestati. Né il reclamo può essere accolto per la parte in cui si duole della eccessività della sanzione comminata. Come indicato dal richiamato art. 12 del C.G.S. la sanzione minima prevista è di € 500,00 ed è di palmare evidenza che essa costituisca un minimo edittale che, in quanto tale, è da applicare ad un episodio isolato e comunque di durata contenuta. Nel caso di specie il rapporto di gara riferisce di ripetuti lanci all’inizio della gara e all’inizio del secondo tempo in prossimità della panchina e, in corso di svolgimento, vicino al D.G. ed ai calciatori.La reiterazione dei lanci, la loro potenzialità nel creare danni alle persone vicino alle quali sono giunti, fa si che il G.S. abbia determinato l’entità della sanzione con indubbia benevolenza.P. Q. M. la C.D.T. delibera di respingere il reclamo disponendo che venga acquisita la tassa ad esso relativa.
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