COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 14 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Società A. S. D. Montalcino avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al giorno 3/12/2013 al calciatore Nesi Francesco. (C.U. n. 19 del 3/10/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
14 / R - stagione sportiva 2013/2014.
Reclamo proposto dalla Società A. S. D. Montalcino avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al giorno 3/12/2013 al calciatore Nesi Francesco. (C.U. n. 19 del 3/10/2013).
Il reclamo indicato in epigrafe tende ad ottenere l’annullamento della sanzione o, subordinatamente, la sua riduzione con il sostenere che i fatti riportati sul rapporto di gara e posti dal G.S.T. a base del provvedimento sono “…..carenti ed incompleti”.
Rileva l’assenza di riferimento “all’elemento soggettivo dell’illecito” e ritiene emergano “solamente due elementi: il fatto tipico, ossia la condotta tenuta dal Nesi e l’antigiuridicità della medesima. ”
A tal fine afferma che l’impatto avvenuto tra il calciatore oggetto della sanzione ed il D.G., è stato determinato dalla necessità avvertita dal Nesi di correre verso l’Ufficiale di gara per avvertirlo di un incidente di occorso ad un proprio compagno di squadra.
A giustificazione di ciò la reclamante richiama due infortuni di cui sarebbero stati vittime altri due compagni di squadra, in ordine ai quali allega certificazioni mediche.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro, ne ha dato lettura al Consigliere delegato dal Presidente della Società, il quale, dopo aver fornito una versione dei fatti assolutamente antitetica a quella originariamente esposta, si riporta alle argomentazioni ed alle conclusioni del reclamo.
Questa la decisione.
La normativa federale prevede che l’assunzione dei provvedimenti disciplinari nell’ambito sportivo avvenga sulla base dei rapporti di gara e dei relativi supplementi resi dall’Arbitro e dagli Assistenti, ove presenti.
Detti atti hanno fede probatoria privilegiata (art. 35 del C.G.S.) per cui essi sono inoppugnabili in punto di fatto, se non in presenza di nuovi e concreti elementi sopraggiunti che possano instillare seri e fondati dubbi nel Giudicante.
Nel caso di specie il D.G., con il supplemento di rapporto, ribadisce in maniera precisa che, mentre correva verso il luogo in cui il calciatore Foresta, della Società Montalcino, aveva subito un incidente di gioco, gli veniva incontro il calciatore Nesi il quale lo ”bloccava con l’avanbraccio ed il gomito spostandolo lateralmente” rivolgendogli delle espressioni irriguardose.
La dinamica del gesto e la pronuncia delle frasi irriguardose depongono per una intenzionalità del fatto.
A fronte di tutto ciò il richiamo della Società ai due incidenti accaduti alcuni minuti prima ad altri calciatori non presenta alcun nesso di casualità con il comportamento del Nesi, trattandosi di normali incidenti di giuoco, tanto da non necessitare della sostituzione del giocatore.
Pertanto la richiesta conclusiva di annullamento della sanzione, effettuata in via principale con il reclamo, deve essere disattesa, così come deve essere disattesa la formulazione subordinata in tema di eccessività della sanzione.
La squalifica comminata infatti è commisurata ad un gesto gravemente irriguardoso, ai limiti della violenza, accompagnato nell’immediato da proteste e, dopo l’espulsione, da minacce.
Và da sé che se lo scontro con il D.G. avesse avuto conseguenze, la sanzione sarebbe stata ben più pesante.
P. Q M.
la C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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