COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ACD TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO-PONTEVALLECEPPI, DISPUTATA A CASTIGLIONE DEL LAGO IL 06.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE ARMELLINI FILIPPO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; – AMMENDA DI €. 80,00
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ACD TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO-PONTEVALLECEPPI, DISPUTATA A CASTIGLIONE DEL LAGO IL 06.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA CALCIATORE ARMELLINI FILIPPO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
- AMMENDA DI €. 80,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Trasimeno, chiedendo la riduzione delle
sanzioni inflitte dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito
dal rappresentante AIA sig. Arturo Corgna. La società seppur regolarmente convocata non era
presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo relativo all’ammenda
ai sensi dell’art. 45 nr. 3 lettera d) del C.G.S..
Quanto alla squalifica del calciatore Armellini Filippo, la Commissione rileva che il lancio
dello sputo contro il giocatore avversario è circostanza pacifica in quanto riconosciuta dalla
stessa società reclamante;considerato tuttavia che non vi è prova certa che detto sputo abbia
effettivamente attinto il giocatore avversario, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione
a tre giornate di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
dichiara l’inammissibilità del reclamo relativo all’ammenda;
riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Armellini Filippo a tre giornate effettive
di gara.
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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