COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SELCI NARDI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI NARDI – CERQUETO CALCIO, DISPUTATA A SELCI IL 06.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE TOSTI GIACOMO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SELCI NARDI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SELCI NARDI – CERQUETO CALCIO, DISPUTATA A SELCI IL 06.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE TOSTI GIACOMO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Selci Nardi, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, ma era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in nostro possesso e dall’audizione della società si è ricostruito il comportamento tenuto dal calciatore Tosti Giacomo reo di aver attinto con uno sputo alle spalle un calciatore avversario. Non essendo emersa la certezza della volontarietà del gesto, appare equo contenere la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Tosti in tre giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Tosti Giacomo a tre giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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