COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO F.C., IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELNUOVO – TORDANDREA, DISPUTATA AD ASSISI IL 21.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE LOMBARDONI LEONIDA PER OTTO GIORNATE DI GARA; – AMMENDA DI €. 500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO F.C., IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELNUOVO - TORDANDREA, DISPUTATA AD ASSISI IL
21.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA CALCIATORE LOMBARDONI LEONIDA PER OTTO GIORNATE DI GARA;
- AMMENDA DI €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Castelnuovo F.C., chiedendo la riduzione
delle sanzioni inflitte dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito
dal rappresentante AIA sig. Arturo Corgna e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione dinanzi a questa Commissione il direttore di gara ha confermato i fatti
descritti nel rapporto e nel relativo supplemento. Quanto alla spinta ricevuta dal direttore di
gara da parte del calciatore Lombardoni l’arbitro ha, peraltro, precisato che detto gesto non
gli ha procurato né dolore né alcun pregiudizio. In considerazione di ciò, la Commissione
ritiene di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica inflitta a detto giocatore.
Si ritiene, altresì, equo ridurre ad euro 350,00 la sanzione dell’ammenda a carico della
società per il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere da un tifoso a fine gara,
atteso il fattivo intervento di un dirigente della società che, come refertato dall’arbitro stesso,
si è prodigato a sua difesa bloccando detto sostenitore.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce:
• la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Lombardoni Leonida a cinque giornate effettive
di gara;
• l’ammenda alla società ad euro 350,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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