COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA – TUORO, DISPUTATA A DERUTA IL 05.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE MONTAGNA MARCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA REAL DERUTA - TUORO, DISPUTATA A DERUTA IL 05.10.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA CALCIATORE MONTAGNA MARCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Real Deruta, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito
dal rappresentante AIA sig. Arturo Corgna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione il comportamento posto in essere dal
calciatore Montagna Marco, il quale, una volta ammonito per aver pronunciato un
espressione blasfema, ha cercato di aggredire il direttore di gara non riuscendovi solo per
effetto del fattivo intervento di alcuni compagni di squadra.
La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti di cui sopra e come tale
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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