COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO “CITTA’ DI PIETRAFITTA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ F.C.D. PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – COLLEPIEVE, DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 29.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DIRIGENTE CARONNA ROCCO FINO AL 15.11.2013; – AMMENDA DI €. 1.000,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO “CITTA’ DI PIETRAFITTA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ F.C.D. PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO - COLLEPIEVE, DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 29.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DIRIGENTE CARONNA ROCCO FINO AL 15.11.2013; - AMMENDA DI €. 1.000,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società FCD Passignano, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA sig. Arturo Corgna e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione l’arbitro ha confermato di avere identificato con certezza nei sostenitori della società Passignano gli autori delle frasi razziste rivolte al giovane calciatore del Collepieve, anche in ragione del fatto che alcuni di costoro indossavano le casacche della suddetta società. Ciò posto, non sussistono margini per l’accoglimento delle argomentazioni difensive svolte dalla società reclamante, né appare congruo ridurre l’entità dell’ammenda, data la gravità dell’episodio, soprattutto perché verificatosi nell’ambito di una gara della categoria giovanissimi e poiché le frasi razziste sono state indirizzate ad un ragazzo dell’età di 12 anni non ancora compiuti. Quanto alla posizione del dirigente accompagnatore ufficiale Caronna Rocco, non si evincono ragioni per ritenere che egli abbia tenuto un comportamento intimidatorio, quanto piuttosto una eccessiva protesta;per tali motivi l’inibizione può essere ridotta fino al 26.10.2013. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione al dirigente Caronna Rocco fino al 26.10.2013. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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