COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO “CITTA’ DI PIETRAFITTA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ F.C.D. PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – COLLEPIEVE, DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 29.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DIRIGENTE CARONNA ROCCO FINO AL 15.11.2013; – AMMENDA DI €. 1.000,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
TORNEO “CITTA’ DI PIETRAFITTA
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ F.C.D. PASSIGNANO, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PASSIGNANO - COLLEPIEVE, DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 29.09.2013, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 04.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA DIRIGENTE CARONNA ROCCO FINO AL 15.11.2013;
- AMMENDA DI €. 1.000,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società FCD Passignano, chiedendo la riduzione delle
sanzioni inflitte dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito
dal rappresentante AIA sig. Arturo Corgna e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione l’arbitro ha confermato di avere identificato con certezza nei sostenitori
della società Passignano gli autori delle frasi razziste rivolte al giovane calciatore del
Collepieve, anche in ragione del fatto che alcuni di costoro indossavano le casacche della
suddetta società. Ciò posto, non sussistono margini per l’accoglimento delle argomentazioni
difensive svolte dalla società reclamante, né appare congruo ridurre l’entità dell’ammenda,
data la gravità dell’episodio, soprattutto perché verificatosi nell’ambito di una gara della
categoria giovanissimi e poiché le frasi razziste sono state indirizzate ad un ragazzo dell’età di
12 anni non ancora compiuti.
Quanto alla posizione del dirigente accompagnatore ufficiale Caronna Rocco, non si evincono
ragioni per ritenere che egli abbia tenuto un comportamento intimidatorio, quanto piuttosto
una eccessiva protesta;per tali motivi l’inibizione può essere ridotta fino al 26.10.2013.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione al dirigente Caronna
Rocco fino al 26.10.2013. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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