DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 10.10.2013 Campionato Nazionale Juniores gara del 5/10/2013 HINTERREGGIO CALCIO SRL – BISCEGLIE 1913 DONU APD

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 10.10.2013 Campionato Nazionale Juniores gara del 5/10/2013 HINTERREGGIO CALCIO SRL – BISCEGLIE 1913 DONU APD Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD e con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Laganà Marco nato il 7/6/1998 il quale era da ritenere irregolare in quanto non avrebbe ancora compiuto, alla data della gara HINTERREGGIO CALCIO SRL - BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, l'età di 16 anni. A sostegno del reclamo la società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD deduce in punto di diritto la violazione dell'art.34, comma 3, delle NOIF, nella parte in cui detta norma stabilisce che un calciatore che ha compiuto il 15° anno di età, per poter disputare la gara deve essere autorizzato, alla partecipazione stessa, dal Dipartimento Interregionale e dal Comitato Regionale della LND territorialmente competente, mediante apposita richiesta da parte della società con allegata documentazione propedeutica al regolare tesseramento del calciatore dell'età di 15 anni. Tanto premesso, il reclamo è infondato. Dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice, considerato che la partita in questione è stata disputata nell'ambito del Campionato Nazionale Juniores e ritenuto pertanto che per detto Campionato si applica il CU n.1 del 1° luglio 2013 laddove prevede che possono partecipare al suddetto Campionato Nazionale Juniores i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età P.Q.M. 1) rigetta il reclamo proposto dall'A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD; 2) convalida il risultato della gara HINTERREGGIO CALCIO SRL - BISCEGLIE 1913 DONUVA APD conclusasi con il punteggio 2-0; 3) dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.
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