DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 30/10/2013 Delibera del Giudice Sportivo FRANCAVILLA – ASD S.FELICE GLADIATOR
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 30/10/2013
Delibera del Giudice Sportivo
FRANCAVILLA – ASD S.FELICE GLADIATOR
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società A.S.D. S. Felice Gladiator in persona del Presidente pro tempore
OSSERVA
la società reclamante chiede che alla società Francavilla sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per avere, in violazione dell’art. 22 comma 6 CGS, fatto partecipare alla stessa il calciatore Ricciardi Armando, il quale aveva da scontare un residuo di squalifica inflittagli nella stagione precedente.Si assume a sostegno del reclamo che il predetto calciatore, nella stagione sportiva 2012/2013, tesserato con la società Sarnese, essendo in età per poter giocare nella categoria Juniores era stato schierato dalla società nella prima gara della fase triangolare juniores del 27.4.2013 e che in detta gara era stato espulso e sanzionato con due giornate di squalifica (C.U. 99 del 20.04.2013). Successivamente la società Sarnese aveva disputato una sola gara (1.5.2013) e nella circostanza non aveva fatto partecipare alla stessa il predetto calciatore per consentire al medesimo di scontare la prima giornata di squalifica. Nell’attuale stagione sportiva 2013/2014 il Ricciardi è stato schierato dalla Francavilla nella prima giornata del campionato serie D e, successivamente, nella gara del 15.9.2013 Metapontino/Francavilla nel corso della quale è stato espulso e sanzionato con due giornate di squalifica (C.U. n. 24 del 18.09.2013), sanzione questa che ha scontato nell’attuale stagione sportiva nella 4^ e 5^ giornata di campionato. Infine ha partecipato alla gara in oggetto disputatasi il 6.10.2013. Pertanto, secondo la reclamante, il calciatore non poteva prendere parte alla gara in oggetto non avendo scontato la seconda delle due giornate di squalifica inflittagli nella stagione sportiva 2012/2013.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dal C.U. 99/2013 risulta che il calciatore Ricciardi è stato squalificato nella stagione sportiva 2012/2013 per due gare effettive. Lo stesso calciatore, nell’attuale stagione sportiva, tenuto conto delle gare alle quali ha preso parte e delle successive squalifiche irrogategli, non risulta che abbia scontato la seconda squalifica di cui al predetto comunicato. Appare pertanto evidente la violazione dell’art. 22 comma 6 CGS che prevede l’obbligo di scontare, anche per il solo residuo, nella stagione successiva le giornate di squalifica che non si sono potute scontare nella stagione sportiva in cui sono state irrogate. Le considerazioni innanzi esposte rendono evidente che il calciatore Ricciardi non poteva partecipare alla gara in oggetto non avendo titolo per prendervi parte.
P.Q.M.
- in accoglimento del reclamo infligge alla Francavilla, ex art 17, 5 comma CGS, la punizione sportiva della perdita della gara Francavilla/S. Felice Gladiator con il risultato di 0-3.
- dichiara di non addebitarsi la tassa di reclamo.