DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 30/10/2013 Delibera del Giudice Sportivo MEZZOCORONA S.R.L. – PORDENONE CALCIO SSD SRL
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 30/10/2013
Delibera del Giudice Sportivo
MEZZOCORONA S.R.L. - PORDENONE CALCIO SSD SRL Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal PORDENONE CALCIO SSD S.r.l. con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Federico Lorenzi tesserato per la A.C. Mezzocorona;
- rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per laFussballclub Sudtirol S.r.l., è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n. 163/TB del 2 maggio 2013 emesso dalla Lega Pro per le gare del Campionato Beretti 2012/2013, disputate in data 27 aprile 2013;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2012/2013, essendo quella del 27 aprile 2013 l'ultima gara della fase a gironi e non avendo la Fussballclub Sudtirol S.r.l. guadagnato l'accesso alla fase finale;
- rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2013/14 essendo stato il 2013/14 essendo stato il calciatore Federico Lorenzi impiegato in tutte le prime sette giornate di campionato, inclusa la gara del 13 ottobre 2013, settima del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.C. Mezzocorona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.