DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A RECLAMO GARA DEL 06/10/2013: PESCARA – KAOS FUTSAL Reclamo preposto dalla società PESCARA avverso l’esito della gara PESCARA – KAOS FUTSAL.
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 16.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A
RECLAMO
GARA DEL 06/10/2013: PESCARA – KAOS FUTSAL
Reclamo preposto dalla società PESCARA avverso l'esito della gara PESCARA - KAOS FUTSAL.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel
corso dell'incontro in epigrafe iI calciatore Dos Santos Da Silva Carlos
Augusto in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento
scaturisce dalla consultazione on-line del tabulato dei tesserati della
società Kaos Futsal,ove il nominativo in questione non risultava.
Al riguardo si precisa che detto strumento d’indagine ha valore meramente
indicativo. Infatti dalle indagini effettuate presso il competente Ufficio
Tesseramenti,alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento
per decidere la controversia in esame, risulta che il calciatore Dos Santos
Da Silva Carlos Augusto è tesserato per la società Kaos Futsal a far tempo,
dal 04.10.2013 data di spedizione della relativa raccomandata. Ne consegue
pertanto che aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in
epigrafe, svoltasi in data 06.10.2013 P.Q.M.
Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al
C.U. N. 077 del 07.10.2013, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell'incontro PESCARA - KAOS FUTSAL 3 - 3.
b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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