DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 23.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 5/10/2013 AZZURRI CONVERSANO – CENTRO SOCIALE GIOVANILE Reclamo preposto dalla società CENTRO SOCIALE GIOVANILE avverso l’esito della gara AZZURRI CONVERSANO – CENTRO SOCIALE GIOVANILE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 23.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 5/10/2013 AZZURRI CONVERSANO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE
Reclamo preposto dalla società CENTRO SOCIALE GIOVANILE avverso
l'esito della gara AZZURRI CONVERSANO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE
Il Giudice sportivo,
rilevato che la società CENTRO SOCIALE GIOVANILE non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe;
considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del
gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.;
considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il
reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°086 del 09.10.2013;
a) di dichiarare inammissibile il reclamo;
b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente
punteggio AZZURRI CONVERSANO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE 7-5.
c) di addebitare sul conto della società CENTRO SOCIALE GIOVANILE la
tassa di reclamo.
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