DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 23.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 5/10/2013 AZZURRI CONVERSANO – CENTRO SOCIALE GIOVANILE Reclamo preposto dalla società CENTRO SOCIALE GIOVANILE avverso l’esito della gara AZZURRI CONVERSANO – CENTRO SOCIALE GIOVANILE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 23.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 5/10/2013 AZZURRI CONVERSANO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE Reclamo preposto dalla società CENTRO SOCIALE GIOVANILE avverso l'esito della gara AZZURRI CONVERSANO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE Il Giudice sportivo, rilevato che la società CENTRO SOCIALE GIOVANILE non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe; considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.; considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il reclamo anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa; P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°086 del 09.10.2013; a) di dichiarare inammissibile il reclamo; b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio AZZURRI CONVERSANO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE 7-5. c) di addebitare sul conto della società CENTRO SOCIALE GIOVANILE la tassa di reclamo.
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