LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 28 OTTOBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 20132014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 28 OTTOBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013 nella quale , tra l’altro, si attesta che “Alle ore 14.40, i tifosi della Juventus, situati nel settore “Curva Sud” primo anello e secondo anello intonavano il seguente coro: - lavali con il fuoco, Vesuvio lavali con il fuoco -. Il coro, intonato dagli interi settori sopra indicati veniva chiaramente percepito dagli scriventi posizionati sulla linea mediana in corrispondenza delle panchine delle due squadre. Identico coro è stato intonato sempre nei medesimi settori sopra indicati (Curva Sud, primo e secondo anello) tra il 9° ed il 10° minuto del primo tempo e tra il 63° ed il 64° del secondo tempo. Infine, sempre lo stesso settore (Curva Sud, primo e secondo anello tra il 64° ed l 65° minuto ha intonato il seguente coro: - senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani. Oh colerosi terremotati che con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera, napoletano lavora duro che a Maradona devi dare pure il c… - . Si precisa che tutti i cori sono stati intonati dalla quasi totalità degli spettatori presenti nei settori indicati e che sono stati chiaramente percepiti dalla zona centrale del campo dove gli scriventi erano posizionati. Si precisa, infine, che
al 64° minuto (dopo l’ultimo coro sopra indicato) è stato diffuso l’annuncio antiviolenza da parte della società ospitante al cui esito i suddetti cori non sono stati più intonati”; ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Juventus integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori per “dimensione e percettibilità” (art. 11, nn. 1 e 3 CGS);
considerato che trattasi di “prima violazione” e che appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18, comma 1 lettera e) CGS) e sospenderne l’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2 bis CGS per la concreta e continuativa collaborazione offerta dalla soc. Juventus all’Autorità di PS nell’attività di prevenzione di fatti violenti e discriminatori;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud primo e secondo anello” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno, con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.