LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.50/DIV del 29.10.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ASCOLI – LECCE – Il Giudice Sportivo,
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.50/DIV del 29.10.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ASCOLI - LECCE
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che dall’inizio del 2° tempo di gara, sostenitori della società Ascoli valutabili in
numero di circa 100, abbandonavano l’anello superiore della curva sud, si
posizionavano nell’anello inferiore intonando cori inneggianti alla discriminazione
razziale in occasione delle giocate di calciatori di colore della squadra avversaria;
- che tale circostanza veniva percepita in maniera univoca dal direttore di gara, dal
commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale;
- che quest’ultimi richiedevano la diffusione del messaggio di diffida con l’invito a
terminare tali manifestazioni, senza riuscirvi per decisione del dirigente dell’ordine
pubblico, che riteneva tale provvedimento non necessario;
- che pertanto risulta accertata la responsabilità della società e quindi punibile delle
sanzioni previste dall’ art. 11 nn. 1 e 3 del C.G.S. e applicazione della
sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore dello stadio
denominato “ curva sud “ per una gara effettiva;
- di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.