F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 39 del 24 luglio 2013 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO CASTAGNA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 39 del 24 luglio 2013
Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO CASTAGNA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani, Bisin e Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. ROBERTO CASTAGNA è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e degli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per inosservanza dell’obbligo di richiedere la sospensione dall’albo tecnico, per espletare un attività diversa da quella prevista dalle proprie attribuzioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 22 novembre 2013.
Ritenuto che:
- La responsabilità del deferito risulta documentalmente comprovata;
P.Q.M.
dichiara il sig. ROBERTO CASTAGNA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 22.11.2013.