F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 68 del 04 ottobre 2013 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE MIGGIANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 68 del 04 ottobre 2013
Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE MIGGIANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. SALVATORE MIGGIANO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il suddetto, nel corso della sua attività di allenatore presso la ASD Punto Foggia, agito su spazi virtuali di identità e credenziali femminili, “Miky Morelle” e “Roberta La Neve”, invitando diversi adolescenti tesserati per la società suddetta a compiere atti sessuali come descritto nella documentazione in atti;
- visto che il deferito è stato sospeso in via cautelare con ordinanza del 5 agosto 2013, successivamente rinnovata fino al 4 ottobre 2013;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.
Ritenuto che:
- la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale e depositata nel presente procedimento nonché dalle ulteriori indagini svolte dalla stessa Procura Federale;
- i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l’accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale ivi compresa la proposta di preclusione
P.Q.M.
dichiara il sig. SALVATORE MIGGIANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.