COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 6/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VILLA D’AGRI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CHIRICHELLA DOMENICO PER N.4(QUATTRO) GIORNATE, PUBBLICATA CON IL C.U. N.30 DEL 23.10.2013.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 6/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VILLA D’AGRI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CHIRICHELLA DOMENICO PER N.4(QUATTRO) GIORNATE, PUBBLICATA CON IL C.U. N.30 DEL 23.10.2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv. Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Arturo Grenci - Componenti -, nella seduta del 02.11.2013, ha deliberato quanto segue.
Letto il reclamo proposto dalla società ASD VILLA D’AGRI CALCIO avverso la squalifica per n.4(quattro) giornate inflitte dal G.S. al calciatore CHIRICHELLA Domenico, così come riportato sul CU n.30 del 23.10.2013;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato, in incipit, come la Società reclamante, benché ritualmente convocata a seguito di sua esplicita richiesta, come da telegramma n.2000018172077 del 30/10/2013, non si sia presentata;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni addotte dalla società reclamante,siano generiche ed inconferenti rispetto alla natura dei fatti come addotti negli atti ufficiali di gara, dai quali emerge, in termini non contestabili, come il tesserato avesse tenuto, nei confronti dell’arbitro, comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo, per di più aggravato da contatto fisico ancorché non violento e come tale adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
• Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.30 del 23.10.2013;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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