COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.9 della Società A.S.D.SAN GIUSEPPE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 (squalifica del calciatore FORNELLO Alessandro fino al 31/10/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 25 novembre 2013; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 NOVEMBRE 2013.
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