COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 ( squalifica fino al 31 GENNAIO 2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.10 del Sig. BRANCATI Demetrio (tesserato Società A.C.D. Condofuri 2009)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 17.10.2013 ( squalifica fino al 31 GENNAIO 2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
il reclamante impugna la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale che, esaminato il rapporto dell’arbitro, lo ha ritenuto responsabile di comportamento ingiurioso e minaccioso durante la gara nonché per comportamento offensivo nei confronti degli Organi Federali.
Sostiene di essersi limitato solo a protestare “ serenamente “ per una decisione arbitrale e di non avere mai pronunciato frasi offensive nei confronti degli Organi Federali.
Sta di fatto, però, che il rapporto dell’arbitro è circostanziato e i fatti non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera precisa, chiara e puntuale.
La condotta tenuta dal reclamante legittima la conferma della sanzione irrogata in primo grado.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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