COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 07 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 116 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. TRISCIUOGLIO NICOLA ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. UOMO NUOVO NAPOLI): CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ARTT. 1, COMMI 1, 3 E 5; ART. 5, COMMI, 4 E 5; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UOMO NUOVO NAPOLI: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 07 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 116 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. TRISCIUOGLIO NICOLA ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. UOMO NUOVO NAPOLI): CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ARTT. 1, COMMI 1, 3 E 5; ART. 5, COMMI, 4 E 5; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UOMO NUOVO NAPOLI: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 6 settembre 2012, protocollo 1168/884, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 21 ottobre 2013 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto, Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa alle seguenti, acclarate circostanze: quanto al sig. Trisciuoglio Nicola, per aver pubblicato più volte, sulla “pagina Facebook” della società Uomo Nuovo Napoli, frasi gravemente offensive e diffamatorie nei confronti del Presidente (dell’anno sportivo 2011/2012) del Comitato Regionale Campania, nonché dei Componenti dello stesso Comitato, degli arbitri e Dirigenti arbitrali, delle Istituzioni federali nel loro complesso ed, altresì, per non essersi presentato, benché ritualmente convocato, per essere audito dal Collaboratore della Procura Federale incaricato dell’indagine. Si prende atto che, in tal modo, sono state integrate le violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, di cui alle norme richiamate in epigrafe. Quanto alla società Uomo Nuovo Napoli, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio della responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio dirigente. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico dei sig. Trisciuoglio Nicola, la sanzione dell’inibizione per mesi diciotto; a carico della società Uomo Nuovo Napoli, l'ammenda di euro 1.000,00, nonché la penalizzazione di tre punti in classifica. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, il deferimento sia fondato e motivato, per le ragioni innanzi esposte. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale, le determina come di seguito specificato: mesi quindici di inibizione, in considerazione della gravità delle sue affermazioni e del suo comportamento in relazione alla fase degli accertamenti e procedimentale, a carico del sig. Trisciuoglio Nicola; a carico della società Uomo Nuovo Napoli, l’ammenda di euro 700,00, con esclusione di penalizzazioni in classifica, atteso che essa ha rinunciato alla partecipazione all’attività agonistica, nel corso dell’anno sportivo 2012/2013, come dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 del 18.04.2013. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Trisciuoglio Nicola, la sanzione dell’inibizione per mesi quindici; a carico della società Uomo Nuovo Napoli, l'ammenda di euro 700,00.
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