COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 07 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA COMPRENSORIO MARIGLIANESE I BOYS FONTANELLE DEL 13.10.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 07 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA COMPRENSORIO MARIGLIANESE I BOYS FONTANELLE DEL 13.10.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; ascoltati, a chiarimento, l’arbitro ed i Commissari di Campo; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso le sanzioni inflitte, dal Giudice di prime cure, all’allenatore, sig. Cipolletta Giuseppe (squalifica fino al 12.01.2014); al calciatore, sig. Germano Raffaele (squalifica per cinque giornate di gara); infine, alla società (ammenda di euro 380,00). Questa C.D.T., dopo aver sentito l’arbitro ed i Commissari di Campo, ritiene che le sanzioni siano da ritenere commisurate per eccesso, in relazione all’effettiva gravità dei fatti e dei comportamenti, come accertata in sede di istruttoria di questa C.D.T., mediante le richiamate audizioni. Infatti, è stato acclarato che l’arbitro non ha subito minacce da parte del presidente della società reclamante, il quale, peraltro, ha protestato, con tono alterato, contro le sue decisioni. È stato accertato, altresì, che il medesimo presidente non sia entrato arbitrariamente nel recinto di giuoco, ma per soccorrere, nella qualità di medico, il calciatore Germano Raffaele, punto da una vespa. È stato accertato, inoltre, che quest’ultimo calciatore non è entrato nello spogliatoio dell’arbitro. Questa Commissione, pertanto, ritiene che, in ossequio al principio dell’adeguatezza della sanzione, la decisione del G.S.T. possa essere riformata, in parziale accoglimento del reclamo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese, di ridurre, come di seguito specificato, le sanzioni in argomento: al 18.12.2013 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Cipolletta Giuseppe; a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Germano Raffaele; ad euro 200,00 l’ammenda a carico della società; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it