COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 18 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. MEDESANESE Avverso ammenda € 1.000 per esternazioni di discriminazione razziale da parte di sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 15 dell’11.10.2013 gara MEDESANESE – BIANCAZZURRA del 6.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 18 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. MEDESANESE Avverso ammenda € 1.000 per esternazioni di discriminazione razziale da parte di sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 15 dell’11.10.2013 gara MEDESANESE – BIANCAZZURRA del 6.10.2013 L’U.S. MEDESANESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento non ritenendo che i propri sostenitori possano avere proferito cori di discriminazione razziale e si richiama al nuovo testo dell’art. 11 del C.G.S., essendo la prima sanzione di specie. Chiede la cancellazione o, in subordine, la sospensione della sanzione, alla luce delle nuove disposizioni in merito. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’Assistente ufficiale, sentito a chiarimenti, ha rilasciato supplemento di rapporto in cui dichiara che a partite dal 20° minuto del primo tempo un gruppo di sostenitori dell’U.S. Medesanese intonava frasi a contenuto razzista, particolarmente riferite alla sua persona, e ciò è continuato anche nel secondo tempo, ad ogni decisione arbitrale contraria all’U.S. Medesanese; - visto l’art. 16 bis del C.G.S., d e l i b e r a - la conferma dell’ammenda di € 1.000 a carico dell’U.S.MEDESANESE, disponendo che l’esecuzione di detta sanzione sia sospesa per anni 1 , con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di detto periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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