COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 19 RECLAMO PROPOSTO DA FOSSOLO ‘76 Avverso inibizione al 17.1.2014 dir.acc.uff. PINTO SALVATORE e ammenda € 500 per espressioni razziste e offese all’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 17.10.2013 gara FOSSOLO SIEPELUNGA BELLARIA del 12.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 19 RECLAMO PROPOSTO DA FOSSOLO ‘76 Avverso inibizione al 17.1.2014 dir.acc.uff. PINTO SALVATORE e ammenda € 500 per espressioni razziste e offese all’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 17.10.2013 gara FOSSOLO SIEPELUNGA BELLARIA del 12.10.2013 La società FOSSOLO ’76, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza : 1) che l’arbitro è incorso in un errore attribuendo al dir. PINTO SALVATORE quanto invece commesso dal dir.add.arb Frabboni Daniele. Questi “aveva semplicemente invitato il direttore di gara a redigere il referto a mente fredda e non sotto l’impulso emotivo del momento. Il che certamente non è un invito a non riportare i fatti accaduti, ma, come ogni saggio comportamento richiede, semplicemente a meditare con animo sereno e quindi non nell’immediatezza della partita”; 2) non comprende come si possano addebitare cori razzisti nei confronti dei giocatori della squadra ospite, in quanto tutti i giocatori e dirigenti sono originari e residenti nella zona, senza alcuna connotazione di etnia, razza o altre caratteristiche personali. Riconosce che in tribuna vi fossero elementi che hanno disturbato lo svolgimento della gara, elementi che purtroppo l’addetto alla forza pubblica sostitutiva non è stato in grado di contenere, anche per motivi di incolumità. Tuttavia, forse nella confusione, il direttore di gara ha ritenuto che il disturbo fosse dovuto a cori di tipo razzista. Potrà essersi trattato di cori anche offensivi, ma senza contenuto razzista. Chiede il riconoscimento dell’errore di persona da parte dell’arbitro, con riduzione della sanzione e la riformulazione dell’ammenda entro termini più adeguati, escludendosi la discriminazione razziale. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha dichiarato : 1) di essere certo della identificazione del dir. acc. uff. PINTO SALVATORE che, al termine della gara, al momento della riconsegna dei documenti lo aveva invitato a non trascrivere a referto quanto accaduto durante la gara, con particolare riferimento al portiere della squadra; 2) che durante tutta la gara un nutrito gruppo di sostenitori del Fossolo intonava cori razzisti nei confronti della squadra ospite, in particolare all’indirizzo del calciatore avversario n. 10 (Zarka Abdallah); 3) lo stesso gruppo indirizzava all’ arbitro frasi offensive ogniqualvolta si avvicinava al settore dal gruppo occupato. Inoltre, dallo stesso gruppo, veniva ripetutamente indirizzato verso il viso dell’arbitro un dispositivo laser di color verde; 4) a fine gara, diversi componenti del gruppo si arrampicavano alla rete divisoria, invitando l’arbitro a chiamare la forza pubblica e minacciandolo gravemente; - considerato che dalla istruita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso della società FOSSOLO ’76, confermando la inibizione al 17.1.2014 del dir. acc. uff. PINTO SALVATORE e l’ammenda di € 500 a carico della società FOSSOLO ‘76. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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