COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.C. CASOLA VALSENIO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U. n. 17 del 24.10.2013 gara CASOLA – BRISIGHELLA del 13.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.C. CASOLA VALSENIO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U. n. 17 del 24.10.2013 gara CASOLA – BRISIGHELLA del 13.10.2013 L’A.S.D.C. CASOLA VALSENIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo, dianzi tutto, che il Giudice Sportivo ha sbagliato nel citare l’art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S. “che non ha nessuna attinenza con l’infrazione citata e cioè aver schierato in campo giocatori di età non conforme a quella prevista dal regolamento (materia invece regolata dall’art. 12). In campo civilistico una contestazione con errata citazione dell’articolo di legge non corrispondente all’infrazione contestata, comporta in automatico la nullità della sanzione per errore di forma”. “In secondo luogo, nella partita in questione, nessun vantaggio è derivato all’A.C. CASOLA dall’utilizzo di ragazzi della classe 2000, anzi semmai uno svantaggio, data l’inferiorità fisico-atletica nei confronti degli avversari”. Dopo la iscrizione al campionato, essendo venuti a mancare 5 ragazzi delle classi 97 e 98, hanno ritenuto, per non creare problemi in Federazione, di poterli eventualmente sostituire con elementi non ancora in età. “Ci siamo sbagliati poiché, anche a fronte di una situazione di gioco per noi assolutamente non vantaggiosa, la mancanza di sportività si è spinta al punto di non volere accettare il risultato del campo” (Casola 2 – Brisighella 1). Chiede l’omologazione del risultato maturato sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che appare del tutto appropriata la indicazione da parte del Giudice Sportivo dell’art.17 del vigente C.G.S.(Sanzioni inerenti la disputa delle gare), mentre risulta errata la citazione, da parte della ricorrente, dell’art. 12 (Prevenzione di fatti violenti); - atteso che il comma 3.2 lettera b) del Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stabilisce che, per l’annata calcistica 2013/2014 “possono prendere parte all’attività allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente all’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”; - considerato che alla gara di cui all’oggetto l’A.S.D.C. CASOLA VALSENIO ha schierato in campo giocatori nati nel 2000 e, quindi, essendo di età inferiore a quella sopra indicata, non aventi titolo per prendervi parte, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.D.C. CASOLA VALSENIO, confermando la decisione assunta in primo grado della sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0 – 3 a carico dell’A.S.D.C. CASOLA VALSENIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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