COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTIA RAGUSO E DELLA SIG.RA MARIA DE PALO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 DELLE NOIF E DEL D.M. DEL 15.2.1982 DEL MINISTERO DELLA SANITA’ E DELLA A.S.D. VIRTUS ROMANINA C5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43 COMMA 5 DELLE NOIF E DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTIA
RAGUSO E DELLA SIG.RA MARIA DE PALO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 DELLE NOIF E DEL D.M.
DEL 15.2.1982 DEL MINISTERO DELLA SANITA’ E DELLA A.S.D. VIRTUS ROMANINA C5
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43 COMMA 5 DELLE NOIF E DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL
C.G.S.
Il Sig. VITTORIO RAGUSO, genitore del calciatore MATTIA RAGUSO, invia alla Procura Federale,
alla Società di appartenenza del calciatore VIRTUS ROMANINA CALCIO A 5 e al C.R. Lazio, un
esposto in cui affermava che il figliolo, iniziava l’attività agonistica per la stagione sportiva
2012/2013, presso la predetta società, sprovvisto della prevista certificazione dell’idoneità medico
sportiva, perché non era stato fatto sottoporre a cura della Società, alla visita medica dei sanitari
specializzati per lo Sport.
Affermava inoltre che il proprio ragazzo non era stato collocato validamente presso il Residence
Hotel Petra di Roma, ed infine, il rendimento scolastico dello stesso, nel primo quadrimestre era
stato insufficiente per le numerose assenze, giustificate dall’allenatore della squadra Sig.
EMANUELE DI VITTORIO, figlio del Presidente, Sig,ra MARIA DE PALO, senza che lui ne fosse
stato informato.
In considerazione delle predette inadempienze, a suo parere, non era più possibile proseguire il
rapporto con la predetta società, per cui pregava la stessa Presidente di inserire il figlio nelle liste
di svincolo.
Nel corso delle audizioni disposte dai Collaboratori Federali, sono stati ascoltati il denunciante ed i
tesserati della Società VIRTUS ROMANINA C5.
Il papà del giovane calciatore nel confermare il contenuto dell’esposto aggiungeva che, su
suggerimento del D.T., della stessa Società A.S.D. RAGAZZI SPORT DI CRISPIANO (Taranto),
aveva deciso di far tesserare il ragazzo presso la Società VIRTUS ROMANINA C5 di Roma. In
occasione degli accordi intercorsi, la Società ROMANINA garantiva la tutela scolastica, la visita
medico sportivo, il vitto, l’alloggio presso l’Hotel Petra di Roma.
Precisava altresì, che alla data del 20.2.2013, il figliolo aveva disputato tutte le gare del
Campionato Juniores, senza la garanzia della tutela medico sportiva e, per tale motivo, decideva di
fare rientrare il figlio presso la propria abitazione.
Veniva anche ascoltato il calciatore MATTIA RAGUSO, in posizione di svincolo dal 1°.7.2013,
confermando quanto dichiarato dal papà e che, sostanzialmente, affermava di non essere mai
stato sottoposto a visita medico sportivo, e per tale motivo non veniva convocato nella
Rappresentativa Juniores Regionale Lazio.
La Sig.ra DE PALO, Presidente della A.S.D. VIRTUS ROMANINA C5 ed il Sig. GIANLUCA DI
VITTORIO, figlio del Presidente, collaboratore della società, non tesserato e non elencato nel
proprio foglio di censimento, entrambi dichiaravano ai collaboratori della Procura, che
consideravano valido l’accertamento medico annuale, effettuato il 22.5.2012, così come dichiarato
dallo stesso papà del giocatore.
Sosteneva il DI VITTORIO che la Società non aveva mai fatto mancare nulla al calciatore,
esaudendo ogni sua richiesta, sia per le ripetizioni di matematica che per il vitto.
Il Sig. DE PALO, affermava inoltre di non avere ricevuto la lettera inviata dal Segretario della
F.I.G.C. in data 30.4.2013, con la quale le veniva chiesto il parere circa la eventuale cessazione
del vincolo pluriennale di tesseramento, così come anche richiesto dal padre del giocatore.
Tutto ciò premesso, i collaboratori federali, rilevavano, innanzitutto, che le dichiarazioni rese dalla
Presidente DE PAOLO, non risultavano del tutto veritiere, laddove affermava che l’indirizzo di
arrivo della corrispondenza della Società non era più quello indicato nel foglio di censimento,
presso il recapito del figlio VITTORIO, mentre da accertamenti esperiti dagli Uffici del C.R.Lazio,
non risultava effettuata alcuna variazione dell’indirizzo del recapito postale.
Tra l’altro, il figlio GIANLUCA, non essendo censito nell’Organico della A.S.D. VIRTUS
ROMANINA C5 non poteva assolutamente svolgere le funzioni di Presidente né di rappresentante
legale della stessa Società, su delega di sua madre, come dichiarato dalla stessa in sede di
audizione.
Per tutte queste motivazioni e considerato anche che, a seguito del silenzio della Società VIRTUS
ROMANINA C5, in relazione alla nota inviata dalla Presidenza della F.I.G.C., quest’ultima riteneva
che le motivazioni addotte dal denunciante presentavano elementi meritevoli di accoglimento ed
emetteva, pertanto, il provvedimento di revoca del tesseramento pluriennale del giovane
calciatore MATTIA RAGUSO, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. c delle NOIF.
Gli incaricati della Procura Federale ritenendo che l’inadempienza a sottoporre il giovane MATTIA
a visite mediche prima dell’inizio della attività agonistica è di evidente responsabilità della Sig.ra
DE PALO MARIA, hanno ritenuto per tutte le considerazioni suesposte, di deferire a questa
Commissione Disciplinare Territoriale, i soggetti in questione per le violazioni normative a loro
ascritte ed indicate in titolo.
Il calciatore MATTIA RAGUSO veniva deferito per essersi reso inadempiente all’obbligo della visita
medico sportiva e partecipato a 13 gare senza detta certificazione.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, assegnando
ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Alla riunione era presente, per la Procura Federale, l’Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti era
presente il calciatore MATTIA RAGUSO accompagnato dal papà VITTORIO.
Per gli altri deferiti nessuno era presente.
Nella riunione, preliminarmente, il Rappresentante della Procuratore Federale ed il deferito
MATTIA RAGUSO, nella persona del papà VITTORIO, raggiungevano l’accordo sull’applicazione
di una sanzione concordata per il giovane calciatore (sanzione base 3 giornate di squalifica, ridotta
ex art. 23 del C.G.S. a 2 giornate di squalifica).
La Commissione Disciplinare riteneva congrua la sanzione irrogata per il deferito MATTIA
RAGUSO e procedeva per l’ulteriore esame.
Accertava altresì l’esattezza degli indirizzi a cui è stato notificato il deferimento, dopodichè il
Rappresentante della Procuratore Federale concludeva affermando la responsabilità dei deferiti
per le violazioni ascritte chiedendo per la Sig.ra DE PALO MARIA 4 mesi di inibizione e alla
Società VIRTUS ROMANINA C5 € 500,00 di ammenda.
La Commissione Disciplinare, dopo un approfondito esame della questione, ritiene che la sanzione
richiesta per la Presidente DE PALO, in considerazione dei gravi comportamenti tenuti nella
circostanza, dichiarando in modo non veritiero, che il calciatore MATTIA RAGUSO fosse in
possesso della idoneità alla pratica sportiva, possa essere adeguatamente rideterminata in 6 mesi
di inibizione, mentre appare congrua l’ammenda comminata di € 500 a carico della Società
VIRTUS ROMANINA C5.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di applicare al deferito MATTIA RAGUSO, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., 2 giornate di squalifica;
di inibire la Presidente DE PALO MARIA, per mesi 6;
di comminare alla Società VIRTUS ROMANINA C5 l’ammenda di € 500,00.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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