COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AIRONE ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE BARDI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 67 LND DEL 17.10.2013 (Gara: AIRONE ARDEA – CITTA’ DI POMEZIA del 13.10.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AIRONE ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE BARDI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 67 LND DEL 17.10.2013 (Gara: AIRONE ARDEA – CITTA’ DI POMEZIA del 13.10.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore DE BARDI VALERIO, pone in evidenza che in occasione di un parapiglia, creatosi tra calciatori delle due squadre, il DE BARDI tentando di dividere i giocatori partecipanti alla zuffa, poggiava le mani sul viso di un avversario, solamente per allontanarlo; esaminati gli atti ufficiali, da cui emerge l’episodio in questione in cui i due calciatori si colpivano senza conseguenze, abbandonando successivamente e tranquillamente il terreno di gioco; che sulla base di quanto sopra,questa Commissione è dell’avvisto che possa essere accolto il reclamo in argomento, tenuto conto che in effetti non si è trattato di un particolare gesto di violenza, tanto da non creare significativi problemi all’avversario per la prosecuzione dell’incontro. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società AIRONE ARDEA riducendo la squalifica del calciatore DE BARDI VALERIO da 3 a 2 gare effettive, come già anticipato sul C.U. 80 CDT del 31.10.2013.
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