COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società AS TRESENDA Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 13.10.2013 tra Piantedo / AS Tresenda C.U. n. 19 della delegazione di Sondrio datato 17.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società AS TRESENDA Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 13.10.2013 tra Piantedo / AS Tresenda C.U. n. 19 della delegazione di Sondrio datato 17.10.2013. La società AS TRESENDA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale che ha comminato la sanzione della squalifica di anni uno e mesi sei a carico del giocatore Francesco PROCACCINI e di mesi sei a carico del giocatore Luigi PROCACCINI, ha comminato l’ammenda di euro 250,00 con diffida a carico della società reclamante nonché ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3. La reclamante sostiene che alcun atto di violenza è stato posto in essere dai propri giocatori e chiede la ripetizione della gara in quanto non vi sarebbero state le condizioni per la sua sospensione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini e sentito l’arbitro a chiarimenti rileva che dal rapporto di gara - fonte primaria e privilegiata di prova - emerge con tutta evidenza gli atti aggressivi e violenti posti in essere dai giocatori sanzionati: Francesco PROCACCINI ha colpito violentemente il direttore di gara sul petto facendolo rovinare a terra e Luigi PROCACCINI, al termine della gara – nel mentre l’arbitro stava entrando nello spogliatoio – gli chiudeva la porta di ingresso colpendolo sulla schiena. Tuttavia, anche alla luce dei criteri adottati da questa Commissione, la gravità dei fatti così come descritti e confermati dall’arbitro giustificano una mitigazione solo della sanzione comminata a Francesco PROCACCINI. Quanto alla sanzione della perdita della gara e dell’ammenda di euro 250,00 a carico della reclamante, l’arbitro nel suo rapporto è chiaro e preciso nel circostanziare i fatti accaduti successivamente all’espulsione di Francesco PROCACCINI: l’atteggiamento di quest’ultimo, ma soprattutto il fatto di essere stato circondato in pochi secondi dalla quasi totalità dei calciatori del TRESENDA che nel frattempo lo insultavano e minacciavano, gli hanno fatto temere per la propria incolumità. Di talché appare legittima la decisione del direttore di gara di sospendere la partita. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La sanzione della squalifica a carico di Francesco PROCACCINI a tutto il 30.06.2014. Conferma il resto e dispone l’accredito della tassa se non ancora versata.
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