• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 09.10.2013 a carico di:
SANT’ANGELO ALESSANDRO e CAROLEO MARCO, calciatori della ACD CANTELLO per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 22 comma 6 del CGS per aver disputato la gara di Coppa Lombardia di Prima categoria del 05.09.2013 AC CANTELLO CALCIO / ASD GORLA MAGGIORE in posizioni irregolare.
RIVA SAURO per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 comma 1 NOIF per aver sottoscritto la distinta dei calciatori che hanno preso parte alla gara sopra menzionata nonostante due di questi fossero in posizione irregolare.
ACD CANTELLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri Tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 09.10.2013 a carico di:
SANT'ANGELO ALESSANDRO e CAROLEO MARCO, calciatori della ACD CANTELLO per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 22 comma 6 del CGS per aver disputato la gara di Coppa Lombardia di Prima categoria del 05.09.2013 AC CANTELLO CALCIO / ASD GORLA MAGGIORE in posizioni irregolare.
RIVA SAURO per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 61 comma 1 NOIF per aver sottoscritto la distinta dei calciatori che hanno preso parte alla gara sopra menzionata nonostante due di questi fossero in posizione irregolare.
ACD CANTELLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri Tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,
- rilevato che, sono comparsi i deferiti ACD CANTELLO, CAROLEO MARCO e RIVA SAURO i quali confermavano di aver preso parte alla gara di cui in epigrafe in posizione irregolare per un mero errore nella interpretazione dei regolamenti della Coppa Lombardia e comunque di non aver tratto alcun beneficio da ciò visto che la squadra era già stata eliminata dalla Coppa;
- rilevato che il Rappresentante della Procura dopo aver evidenziato che anche il mero errore non esime i deferiti dal rispetto della normativa in vigore, e che il loro comportamento integra la violazione delle norme menzionate in epigrafe e contestate nell'atto di deferimento, chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: ai calciatori SANT'ANGELO ALESSANDRO e CAROLEO MARCO una giornata di squalifica da scontarsi nella prossima Coppa Lombardia; a RIVA SAURO l'inibizione di un mese ed alla ACD CANTELLO l'ammenda di € 600,00 nonché un punto di penalizzazione da scontarsi nella Coppa Regionale o nel Campionato in corso.
OSSERVA
Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; nonché peraltro confermato dagli stessi deferiti.
Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione delle norme indicate in epigrafe e merita di essere sanzionato tenuto conto delle circostanze emerse nel dibattimento del procedimento.
PQM
la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 22 comma 6 del CGS da parte dei calciatori CAROLEO MARCO e SANT'ANGELO ALESSANDRO, nonché la violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 61 comma 1 NOIF da parte del Dirigente accompagnatore RIVA SAURO, nonché dell'art. art 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva a carico della società ACD CANTELLO
Commina
a RIVA SAURO l'inibizione per mesi uno.
Ai calciatori CAROLEO MARCO e SANT'ANGELO ALESSANDRO una giornata di squalifica da scontarsi nella prossima Coppa Lombardia ai sensi dell'art. 19 CGS.
Alla Società ACD CANTELLO € 500,00 di ammenda nonché un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima Coppa Lombardia.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 07/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale del 09.10.2013 a carico di:
SANT’ANGELO ALESSANDRO e CAROLEO MARCO, calciatori della ACD CANTELLO per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 22 comma 6 del CGS per aver disputato la gara di Coppa Lombardia di Prima categoria del 05.09.2013 AC CANTELLO CALCIO / ASD GORLA MAGGIORE in posizioni irregolare.
RIVA SAURO per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 61 comma 1 NOIF per aver sottoscritto la distinta dei calciatori che hanno preso parte alla gara sopra menzionata nonostante due di questi fossero in posizione irregolare.
ACD CANTELLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri Tesserati."