COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CARASSAI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NEW GENERATION/CARASSAI DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 24.10.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. CARASSAI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NEW GENERATION/CARASSAI DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 24.10.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CAMELI Riccardo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nella corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Carassai lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, la riduzione in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrivibili al Cameli, nei quali sarebbe ravvisabile un eccesso di impeto, ma nessun intento violento.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Cameli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio;
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Pol. Carassai e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore CAMELI Riccardo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CARASSAI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NEW GENERATION/CARASSAI DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 24.10.2013)"
