COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 08/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FIORAVANTI ETTORE, DI MATTEO ALESSANDRO E DI LUCA MASSIMO E DELLE SOCIETA‘ A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO, C.S. LORETO A.D. ED A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 08/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FIORAVANTI ETTORE, DI MATTEO ALESSANDRO E DI LUCA MASSIMO E DELLE SOCIETA‘ A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO, C.S. LORETO A.D. ED A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA
Con provvedimento del 24 settembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• FIORAVANTI Ettore, all’epoca dei fatti allenatore dell’A.S. Unione Piazza Immacolata, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere consentito al sig. Pulsoni Lorenzo, tesserato per la propria squadra, di partecipare in posizione irregolare al raduno organizzato il 29.04.2013 dall’A.S.D. Folgore Castelraimondo non avendo ancora compiuto il dodicesimo anno di età, come prescritto dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013;
• DI MATTEO Alessandro, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Folgore Castelraimondo, società organizzatrice dell’evento, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non avere correttamente verificato l’idoneità dei requisiti dei calciatori che hanno partecipato al raduno e precisamente: il limite di età ed il “nulla osta” della società di appartenenza, consentendo che i calciatori Pulsoni e Grottini partecipassero all’evento benché non ne avessero i requisiti;
• DI LUCA Massimo, allenatore dell’A.S.D. Folgore Castelraimondo e responsabile tecnico della società organizzatrice dell’evento, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non avere correttamente verificato l’idoneità dei requisiti dei calciatori che hanno partecipato al raduno e precisamente: il limite di età ed il “nulla osta” della società di appartenenza, consentendo che i calciatori Pulsoni e Grottini partecipassero all’evento benché non ne avessero i requisiti;
• l’A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA e la C.S. LORETO A.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs per le violazioni ascritte ai propri tesserati;
• l’A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs per le violazioni ascritte al proprio Presidente e tesserato.
Con nota del 14 ottobre 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e per le parti deferite: Fioravanti Ettore, Di Matteo Alessandro, in proprio e quale presidente dell’A.S.D. Folgore Castelraimondo, Di Luca Massimo, la società C.S. Loreto A.D., rappresentata dal presidente Capodaglio Andrea e l’A.S. Unione Piazza Immacolata, rappresentata dal presidente De Angelis Adelino.
All’inizio del dibattimento, il deferito Di Matteo Alessandro e le società A.S.D. Folgore Castelraimondo, C.S. Loreto A.D. ed A.S. Unione Piazza Immacolata, come sopra rappresentate, hanno presentato a questa Commissione la proposta di patteggiamento ex art. 23 del Codice di giustizia sportiva.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente
ORDINANZA
“La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche,
- rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Di Matteo Alessandro e le società A.S.D. Folgore Castelraimondo, C.S. Loreto A.D. ed A.S. Unione Piazza Immacolata, come sopra rappresentate, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS;
- considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
- visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata per Di Matteo Alessandro e per l’A.S.D. Folgore Castelraimondo, risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone, per Di Matteo Alessandro e l’A.S.D. Folgore Castelraimondo, l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, dichiarando altresì la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.Respinge, viceversa, l’istanza di patteggiamento come formulata dalle società C.S. Loreto A.D. ed A.S. Unione Piazza Immacolata, disponendo per le ridette società e per gli altri deferiti, procedersi oltre.” Il procedimento, pertanto, è proseguito a carico dei tecnici Fioravanti Ettore e Di Luca Massimo e delle società C.S. Loreto A.D. ed A.S. Unione Piazza Immacolata. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. Il Fioravanti Ettore deduceva di non avere avuto alcun ruolo in quel raduno, essendosi limitato ad accompagnare tre ragazzi; peraltro, rappresentando agli organizzatori che uno di loro non aveva ancora compiuto i dodici anni. Il Di Luca Massimo deduceva di avere avuto nell’evento solo funzioni tecniche, peraltro attenendosi alle indicazioni del Collaboratore del Coordinatore Federale del Settore Giovanile Marche presente. Tutte le parti deferite, quindi, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che agli allenatori deferiti non possa essere mosso alcun rimprovero in ordine a ruoli e compiti specificamente attribuiti dall’Ordinamento sportivo ad altri soggetti; all’allenatore in quanto tale, infatti, sono demandate funzioni meramente tecniche, con esclusione di ogni altra relativa alla organizzazione e rappresentanza della società di appartenenza;
• ritenuta quindi l’infondatezza delle accuse contestate ai tecnici deferiti, dalle quali pertanto gli stessi devono essere assolti;
• ritenuto che in mancanza di violazioni regolamentari da parte dei tesserati, non può essere addebitata alcuna ipotesi di responsabilità a carico delle società di loro appartenenza;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, visto l’art. 23 del Cgs, applica le seguenti sanzioni:
DI MATTEO Alessandro: inibizione di mesi tre e giorni dieci;
A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO: ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00).
Proscioglie
i tecnici FIORAVANTI Ettore e DI LUCA Massimo e le società C.S. LORETO A.D. ed A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA, dagli addebiti loro contestati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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