COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.1. A.S.D. NUOVO MONTAQUILA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. C.U. N. 31 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA NUOVO MONTAQUILA – VIRTUS POZZILLI 1967 DEL 13.10.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 6^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38
Del 07.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.1. A.S.D. NUOVO MONTAQUILA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T.
C.U. N. 31 - SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA NUOVO MONTAQUILA – VIRTUS POZZILLI 1967 DEL 13.10.2013 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 6^
ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Quanto sostenuto dalla ricorrente, che si limita, in definitiva, a negare i comportamenti descritti nella
decisione del G.S. riguardanti il calciatore Bianco Pellegrino, non può essere condiviso e
considerato da questa Commissione Disciplinare.
Nel supplemento di rapporto a firma dell'Assistente Arbitrale si rilevano frasi e comportamenti,
descritti in modo chiaro e circostanziati, particolarmente ingiuriosi ed oltremodo offensivi, anche in
considerazione della persona oggetto della condotta posta in essere dal suddetto calciatore, che
portano a ritenere congrua la sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante
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