COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.C. BARINSIEME – A.S.D. NEW GREEN PARK del 20/10/2013 (Reclamo della A.S.D. New Green Park in data 25.10.2013 avverso la squalifica del calciatore Milillo Edoardo per quattro gare effettive, assunta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 34 del 24.10.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 07.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.C. BARINSIEME – A.S.D. NEW GREEN PARK del 20/10/2013 (Reclamo della A.S.D. New Green
Park in data 25.10.2013 avverso la squalifica del calciatore Milillo Edoardo per quattro gare effettive, assunta
con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 34
del 24.10.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
considerato e ritenuto che la condotta violenta tenuta dal calciatore Milillo Edoardo, pur censurabile, non ha
assunto i contorni della particolare o eccezionale gravità e che, pertanto, la stessa può essere sanzionata
con il minimo edittale;
Visto ed applicato l’art. 19 , co. 4, lett. b) C.G.S., in parziale accoglimento del reclamo proposto,
DELIBERA
- ridursi a tre giornate effettive la squalifica inflitta al calciatore Milillo Edoardo;
- non addebitarsi alcuna tassa a carico della Società istante atteso l’esito del gravame.
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