F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 02 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 11 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALC. MAURI STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 2. RICORSO DEL CALC. MAURI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE: – AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI STEFANO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011; – AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI STEFANO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 02 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 11 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALC. MAURI STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 2. RICORSO DEL CALC. MAURI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE: - AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI STEFANO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011; - AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI STEFANO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) Il deferimento Con provvedimento n. 208/4pf13-14/SP/blp in data 9.7.2013, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti tesserati: 1. BENASSI Massimiliano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa; 2. CASSANO Mario, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società PIACENZA F.C. Spa; 3. FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa; 4. GERVASONI Carlo, calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato in prestito per la Società PIACENZA F.C. Spa; 5. MAURI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.S. LAZIO Spa; 6. MILANETTO Omar, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa, 7. ROSATI Antonio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa; 8. ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE (per la quale ha disputato la gara Maccarese - Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011). Ha, altresì, deferito le seguenti società: 9. GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa; 10. U.S. LECCE Spa 11. S.S. LAZIO Spa. I tesserati e le relative società prima nominate sono state chiamate a rispondere in relazione a violazioni concernenti, per quanto qui interessa, due gare, entrambe della stagione sportiva 2010/2011: A) LAZIO - GENOA del 14.5.2011; B) LECCE - LAZIO del 22.05.2011. In particolare, in relazione alla prima gara (Lazio – Genoa), sono stati chiamati a rispondere CASSANO Mario, GERVASONI Carlo, MAURI Stefano, MILANETTO Omar e ZAMPERINI Alessandro, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, per avere, prima della stessa predetta partita svoltasi il 14/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato e, segnatamente: CASSANO per aver messo in contatto GERVASONI con ZAMPERINI al fine di favorire la creazione di un contatto tra il gruppo c.d. degli “zingari” e i calciatori delle due compagini finalizzato all’alterazione del risultato della gara (nello specifico, GERVASONI mettendo in contatto il gruppo degli “zingari” con ZAMPERINI al fine sopra indicato e ZAMPERINI per aver contattato MAURI e MILANETTO, unitamente a uno degli esponenti del gruppo degli "zingari", proponendo loro l’alterazione del risultato del primo tempo della gara); MAURI e MILANETTO per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il loro apporto per la realizzazione dello stesso al fine di consentire al gruppo degli "zingari" l'effettuazione di scommesse sul risultato concordato. La Procura federale ha, inoltre, contestato le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché, per CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce - Lazio del successivo 22 maggio; per ZAMPERINI, CASSANO e GERVASONI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto di precedenti procedimenti. A ZAMPERINI Alessandro e MAURI Stefano è stata altresì contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), CGS, per avere effettuato scommesse, per il tramite di soggetto non tesserato titolare di un'agenzia, sulla gara Lazio – Genoa del 14/05/2011. Per quanto concerne le società, il Procuratore federale ha chiamato a rispondere la S.S. LAZIO Spa: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), CGS. Ha, poi, chiamato a rispondere la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MILANETTO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara. In relazione alla seconda gara di cui trattasi (Lecce - Lazio del 22.05.2011), sono stati chiamati a rispondere: -BENASSI Massimiliano, CASSANO Mario, FERRARIO Stefano, GERVASONI Carlo, MAURI Stefano, ROSATI Antonio e ZAMPERINI Alessandro, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, prima della gara Lecce – Lazio del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, CASSANO per aver messo in contatto GERVASONI con ZAMPERINI al fine di procurare al gruppo degli zingari contatti, con calciatori delle due compagini, finalizzati all’alterazione del risultato della gara; GERVASONI per aver messo a sua volta in contatto il gruppo degli “zingari” con ZAMPERINI per il medesimo fine; ZAMPERINI per aver contattato MAURI e FERRARIO, anche in nome e per conto del gruppo degli “zingari”, proponendo loro l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro; MAURI per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso anche per far ottenere alla Lazio un vantaggio in classifica e percependo, a tal fine, una somma di denaro; FERRARIO per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso, coinvolgendo BENASSI e ROSATI che, a loro volta, aderivano alla proposta illecita, percependo tutti e tre, al fine anzidetto, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara precedente (Lazio – Genoa del 14/05/2011), e per ZAMPERINI, CASSANO e GERVASONI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto di precedenti procedimenti. -ZAMPERINI Alessandro e MAURI Stefano, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) CGS, per avere effettuato scommesse, per il tramite di soggetto non tesserato, sulla gara Lecce - Lazio del 22/05/2011; -la Società U.S. LECCE Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BENASSI, FERRARIO e ROSATI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; -la società S.S. LAZIO Spa: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse), CGS. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consentiva di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Il giudizio innanzi alla CDN Nei termini assegnati gli incolpati BENASSI, CASSANO, FERRARIO, GERVASONI, MAURI, MILANETTO, ROSATI, ZAMPERINI, soc. GENOA, soc. LECCE e soc. LAZIO hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni, rilevata l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte e formulate istanze istruttorie. Il deferito ZAMPERINI non ha fatto pervenire memoria difensiva. Per quanto qui segnatamente interessa, la Procura federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - a MAURI Stefano: squalifica di 4 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo + squalifica di 3 mesi per divieto scommesse + ulteriori 3 mesi di squalifica per divieto scommesse, in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011, e per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, CGS, nonché in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011, e per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, CGS); - alla soc. LAZIO: penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2013/2014 + ammenda di euro 20.000,00 (così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per l’illecito sportivo sub 3 + 1 punto per le aggravanti + penalizzazione di 2 punti in classifica per l’illecito sportivo + 1 punto per le aggravanti + ammenda di euro 10.000,00 per ogni divieto di scommesse, in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per illecito MAURI, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per divieto scommesse MAURI, nonché in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22.05.2011 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per illecito MAURI, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, per divieto scommesse MAURI). Dopo l’intervento del Procuratore Federale, i difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le rispettive conclusioni. Dichiarato chiuso il dibattimento, all’esito della camera di consiglio la CDN emetteva la propria decisione, ritenendo preliminarmente opportuno ricordare, tra l’altro che «il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime». Nel merito, la CDN riteneva di dover rilevare, in termini generali, come nel «procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale». Ricordava, inoltre, come «il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva». Al riguardo richiamava anche il consolidato principio delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale, secondo cui «in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all’evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l’esito del primo per adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari. È evidente, allora, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statuale” (così, testualmente, CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF)». Osservato come la decisione adottata dagli Organi di giustizia sportiva rispecchi la verità processuale e non già quella storica, la CDN evidenziava, altresì, come occorra tenere conto, per quanto concerne, in particolare, la chiamata in correità, che perché «essa possa assurgere al rango di prova, sia necessaria l’esistenza “anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto” (così, CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF)”». Passando all’esame dei comportamenti oggetto del deferimento di cui trattasi, la CDN prendeva in esame la gara Lazio – Genoa del 14.5.2011. Secondo la prospettazione della Procura federale, la contestazione dell’illecito trova fondamento principalmente nelle dichiarazioni rese, in tempi diversi e ad Autorità diverse (GIP di Cremona in data 22.12.2011; PM di Cremona in data 27.12.2011, 12.3.2012, 4.2.2013, 18.3.2013; Procura federale in data 13.4.2012) da GERVASONI. GERVASONI riferisce di aver appreso da un soggetto appartenente al gruppo c.d. degli “zingari” che lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara Lazio – Genoa sarebbero stati alterati mediante un accordo illecito tra le due squadre cui avrebbero partecipato tra gli altri, per il tramite di ZAMPERINI, i deferiti MAURI e MILANETTO. Tali dichiarazioni, sempre secondo la Procura federale, risulterebbero sufficientemente riscontrate ai fini dell’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti. Il vaglio delle dichiarazioni eteroaccusatorie di GERVASONI veniva svolto sulla base dei principi costantemente enunciati dagli Organi di giustizia sportiva e, da ultimo, espressamente richiamati nella decisione della Corte di giustizia federale del 27.8.2012 (C.U. n. 34/CGF). In tal ottica, la CDN riteneva, anzitutto, «positivamente superato il primo vaglio imposto al giudicante dal protocollo metodologico enunciato nella richiamata decisione, quello cioè della credibilità del dichiarante. In tal senso depongono tutti gli indici esemplificati dalla giurisprudenza, relativi alla personalità del chiamante, alle condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato e ai rapporti con i soggetti chiamati in correità, che non evidenziano ragioni specifiche di inimicizia o rancore». Inoltre, la CDN riteneva «superato anche il secondo vaglio imposto dal citato protocollo metodologico, relativo alla intrinseca consistenza delle dichiarazioni del GERVASONI. Rispetto all’illecito contestato, infatti, esse risultano precise, coerenti e costanti, nonché – per le ragioni appena evidenziate – spontanee». In breve, la CDN riteneva pienamente utilizzabili le dichiarazioni di GERVASONI, riservandosi, ovviamente, il vaglio delle stesse con riguardo alle singole posizioni, «al fine di verificare la sussistenza di riscontri esterni alle chiamate in correità dallo stesso operate; riscontri che - come rilevato - dovranno essere individualizzanti, cioè avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (così, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 10.12.2009, n. 3255)». Orbene, ciò premesso la CDN riteneva senz’altro provate le seguenti circostanze: -l’incontro avvenuto il giorno 14.5.2011 a poche ore dall’inizio della gara Lazio-Genoa tra MAURI e ZAMPERINI. Evidenzia, a tal proposito, la CDN: «Le dichiarazioni rese da GERVASONI sul punto (in data 27.12.2011 e 12.3.2012, 4.2.2013 al PM; in data 13.4.2012 alla Procura Federale) risultano confermate dagli stessi protagonisti di tale evento (cfr. verb. interrog. del 27.12.2011 e verb. udienza avanti questa Commissione in data 25.7.2013 per ZAMPERINI, verb. audiz. del 13.4.2012 per MAURI), nonché dalle risultanze degli accertamenti esperiti dalla Polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Cremona con riguardo all’utenza telefonica in uso a ZAMPERINI»; -la ragione di detto incontro per come riferita da GERVASONI, da rinvenire nella volontà del gruppo dei c.d. “zingari” di prendere contatto con il calciatore MAURI attraverso l’amico di questi ZAMPERINI, al fine di proporre e ottenere l’alterazione dell’imminente gara sulla quale gli stessi avrebbero scommesso ingenti somme di denaro; -i plurimi contatti telefonici tra GERVASONI e ZAMPERINI la notte precedente l’incontro di Formello, nonché tra GERVASONI e gli esponenti del gruppo citato e tra uno di essi e lo stesso ZAMPERINI, anche successivamente all’incontro medesimo. «Né del resto», sottolinea la CDN, «si spiegano altrimenti l’incontro tra ZAMPERINI e l’appartenente al citato gruppo, individuato in atti, e il fatto che il primo conduca il secondo, così come accertato dall’esame del tragitto delle rispettive schede telefoniche tracciato dalla Polizia giudiziaria di Cremona, presso il luogo del ritiro della Lazio. D’altra parte, per come risulta dagli atti, l’esponente del gruppo dei c.d. “zingari” si è recato a Roma proprio per incontrare ZAMPERINI e andare con questi a Formello, essendo ripartito il giorno stesso per Milano». A fronte di siffatte circostanze la CDN ritiene «non credibile la spiegazione fornita da MAURI e ZAMPERINI per i quali quest’ultimo si era recato presso il ritiro della Lazio esclusivamente per la consegna di biglietti per la gara in programma in serata. Infatti, ZAMPERINI non avrebbe avuto alcuna ragione di portare con sé l’appartenente al gruppo degli “zingari” se l’incontro in questione fosse stato preordinato unicamente alla consegna dei titoli per l’ingresso allo stadio». Tuttavia, la CDN assumeva quanto sopra come «sufficiente per ritenere riscontrato il portato dichiarativo di GERVASONI quanto alla responsabilità di ZAMPERINI, cui è contestato di aver preso contatti con MAURI per proporre l’alterazione del risultato del primo tempo della gara in esame. Non altrettanto, invece, può dirsi rispetto alla condotta di adesione all’illecito e all’alterazione del risultato contestata a MAURI, atteso che nulla in atti consente di ritenere che egli, dopo aver parlato con ZAMPERINI, si sia adoperato per realizzare quanto proposto». Secondo la CDN, infatti, «non appaiono indici univoci in tal senso i contatti intervenuti tra MAURI e ZAMPERINI il giorno della gara, evidenziati nell’atto di deferimento. Essi infatti ben possono spiegarsi, come rilevato dalla difesa del deferito, con l’amicizia pluriennale tra i due e con la necessità dello ZAMPERINI di comunicare all’amico il suo arrivo a Formello (cfr. verb. interrog. 27.12.2011 di ZAMPERINI; audiz. del 13.4.2012 di MAURI). Né appaiono rilevanti, quali riscontri individualizzanti rispetto alla condotta contestata, i contatti telefonici tracciati in atti tra MAURI e Aureli, titolare di un’agenzia di scommesse, e tra quest’ultimo e ZAMPERINI. Anche tali contatti sono stati spiegati dal MAURI, fin dall’interrogatorio di garanzia all’Autorità giudiziaria di Cremona, con ragioni altrettanto plausibili, e cioè con la necessità di effettuare scommesse sull’incontro tennistico in programma in quegli stessi giorni (cfr. memoria difensiva, all. 6 e 8). Neppure il possesso da parte di MAURI di una scheda telefonica “coperta”, fornitagli dall’Aureli, appare dato di per sé dimostrativo dell’adesione all’illecito, specie ove si consideri che la stessa Procura federale ritiene che tale utenza fosse nella disponibilità del MAURI fin dalla fine del mese di aprile del 2011, epoca di molto anteriore alla fase preparativa dell’illecito, collocata invece il giorno precedente la gara in esame». Conclusivamente, la CDN riteneva “non sufficientemente provata la responsabilità di MAURI in ordine all’adesione e alla partecipazione attiva all’illecito contestato, non essendo emerso, in base al materiale probatorio acquisito, alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario, in ordine al compimento da parte di MAURI, nei confronti di compagni di squadra neppure individuati, di atti rientranti nella previsione dell’art. 7, comma 1, CGS, in quanto diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Lazio - Genoa del 14.5.2011”. Risultava dimostrata, tuttavia, la conoscenza da parte del MAURI dei fatti illeciti programmati dagli altri soggetti coinvolti, ragione – come sottolineato – dell’incontro avvenuto a Formello e pacificamente provato. La relativa condotta, dunque, andava derubricata nella meno grave ipotesi di cui all’art. 7, comma 7, CGS e per tale titolo andavava affermata la responsabilità del deferito, cui conseguiva quella della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Secondo la CDN, inoltre, non trovava riscontro negli atti trasmessi con il deferimento l’ulteriore contestazione elevata a carico di MAURI e ZAMPERINI ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1, CGS. Sul punto non solo le dichiarazioni di GERVASONI (cfr. verb. interrog. 12.3.2012) apparivano generiche, ma la circostanza dell’effettuazione di scommesse sulla gara Lazio – Genoa del 14.5.2011 per il tramite dell’Aureli risultava smentita dai tabulati delle giocate effettuate presso l’agenzia gestita da quest’ultimo, dai quali risultava che l’unica scommessa vincente venne effettuata ben prima dell’incontro di Formello (cfr. all. 6 e 8 memoria difesa MAURI). I deferiti MAURI e ZAMPERINI, dunque, venivano prosciolti dall’addebito. Con riferimento alla gara Lecce - Lazio del 22.05.2011, la CDN evidenziava, anzitutto, come l’illecito contestato trovi anche qui fondamento principalmente nelle dichiarazioni rese da GERVASONI. «In sintesi, egli riferisce di aver appreso da un esponente del gruppo c.d. degli “zingari” che lo svolgimento e il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011 sarebbero stati alterati mediante un accordo illecito tra le due squadre cui avrebbero partecipato, tra gli altri, per il tramite di ZAMPERINI (dal medesimo dichiarante precedentemente presentato allo stesso esponente del gruppo c.d. degli “zingari”), MAURI e “sei o sette giocatori del Lecce”tra cui BENASSI (inizialmente indicato come BENUSSI) e ROSATI». Anche con riguardo a detta gara la CDN procede, dunque, a vagliare le dichiarazioni di GERVASONI con riguardo alle singole posizioni, «al fine di verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti esterni alle chiamate in correità dallo stesso operate (Cass. pen., Sez. III, n. 3255/2009, cit.), anche nella ipotesi di dichiarazioni de relato non confermate dal soggetto indicato come fonte delle informazioni (Cass. pen., Sez. VI, n. 16939/2011, cit.)». In esito a tale vaglio la CDN riteneva che «l’illecito sia stato effettivamente consumato nei termini e dai soggetti di seguito specificati. ZAMPERINI, messo in contatto con l’esponente del gruppo c.d. degli “zingari” da GERVASONI (v. interrogatorio ZAMPERINI PM 27.12.2012), gli riferisce che intende recarsi a Lecce per incontrare degli amici, se pure non per motivi di calcio; invitato dall’esponente del gruppo c.d. degli “zingari” ad avvicinare calciatori amici di serie A da coinvolgere nel giro delle scommesse, non vi si sottrae e prende contatti con FERRARIO. La circostanza è confermata dallo stesso ZAMPERINI al PM di Cremona (interrogatorio del 27.12.2012), nonché dal calciatore del Lecce FERRARIO a tal fine contattato e incontrato. All’arrivo a Lecce di ZAMPERINI segue quello dell’esponente del gruppo c.d. degli “zingari”, che gli aveva già manifestato l’interesse alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011; ZAMPERINI gli prenota la camera in albergo. FERRARIO, però, informato dell’interesse del “gruppo” alla gara, rifiuta di incontrare l’esponente del gruppo c.d. degli “zingari”. L’incontro del 20.5.2011 presso l’Hotel Tiziano tra FERRARIO e ZAMPERINI è ammesso dagli interessati; è altresì certo che nel corso di esso il secondo abbia riferito al primo “degli amici che volevano mettere soldi sulla gara” (v. audizione FERRARIO 22.3.2012)». Quanto sopra, secondo la CDN, «è già sufficiente all’affermazione di responsabilità di ZAMPERINI in ordine ai fatti ascritti con riferimento alla gara in questione», mentre, «allo stato degli atti», mancavano riscontri circa la presunta e successiva attività del FERRARIO e del MAURI. In particolare, «quanto alla posizione del MAURI, valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento alla gara Lazio - Genoa della settimana precedente. I rapporti tra il suddetto e ZAMPERINI sono di certo risalenti nel tempo. Anche in occasione della gara in epigrafe ZAMPERINI gli si è rivolto per ottenere i biglietti d’ingresso allo stadio. I due si sono poi incontrati nella hall dell’albergo presso cui la Lazio era in ritiro la domenica pomeriggio prima della gara. La circostanza non consente di ritenere che, dopo la consegna dei biglietti a ZAMPERINI, particolare noto anche a BROCCHI (audizione 13.4.2012), MAURI si sia poi attivato presso i propri compagni ai fini dell’alterazione della gara. Sicché, per lo meno allo stato degli atti, in mancanza di riscontri positivi sulle presunte violazioni contestate a MAURI con riferimento alla gara in epigrafe, deve dichiararsene il proscioglimento». Per tali motivi, e sempre per quanto di interesse, la CDN adottava la seguente decisione: … B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - MAURI Stefano: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 1 del deferimento nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 7, CGS, squalifica per 6 (sei) mesi; - Società S.S. LAZIO Spa: ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila)». Il reclamo di Stefano Mauri Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, avverso la sanzione della squalifica per mesi sei propone reclamo Stefano MAURI, come rappresentato e difeso, per chiedere di annullare e/o riformare la decisione della CDN e per l’effetto dichiarare annullata ed inefficace la predetta sanzione. Evidenzia, in particolare, il reclamante, come sia rimasto provato che MAURI e ZAMPERINI siano amici da moltissimi anni e come quest’ultimo sia conosciuto in tutto l’ambiente biancoceleste, sottolineando anche come lo stesso sia «sistematicamente destinatario di un posto in tribuna nelle partite casalinghe». Orbene, anche in occasione dell’incontro casalingo con il Genoa il capitano Stefano MAURI, come di consueto, ha consegnato i biglietti per la partita casalinga. Pertanto, a dire del reclamante, la CDN è incorsa in un equivoco valutativo allorché ha desunto altro dall’incontro tra i due avvenuto a Formello il 14 maggio 2011, e mai tenuto nascosto dal MAURI sin dalla sua prima audizione, e dalla presenza in loco dell’appartenente al gruppo c.d. degli zingari. Nel momento in cui, infatti, la Commissione di prime cure ritiene che «ZAMPERINI non avrebbe avuto altra ragione di portare con sé l’appartenente al gruppo degli zingari se l’incontro fosse stato preordinato unicamente alla consegna dei titoli per l’ingresso allo stadio», opera una «incomprensibile sovrapposizione fra i due soggetti: la condotta di ZAMPERINI Alessandro, gli intendimenti di costui e finanche le sue riserve mentali, a questi solo possono e debbono riferirsi….. se ZAMPERINI ha in animo di limitare l’incontro alla sola richiesta dei biglietti, se invece intende parlare o proporre qualcosa di illecito, se addirittura egli è animato dal proposito di lasciare solo intendere (magari a chi lo osserva da lontano) di essere comunque in confidenza con un famoso calciatore, ebbene, ciò non può automaticamente estendersi all’odierno ricorrente». In tal senso, peraltro, lo stesso Ilievsky, «lo slavo che quel giorno si accompagna con ZAMPERINI», afferma il reclamante, «ha confermato anch’egli di essersi portato nell’area di Formello, ma che lì non ha mai incontrato MAURI». Inoltre, nel proprio reclamo MAURI evidenzia come lo stesso predetto Ilievsky abbia dichiarato «come qualsivoglia tentativo di illecito attraverso la filiera ZAMPERINI MAURI è pura fantasia e comunque fatto mai verificatosi» e, inoltre, come «stando alle stesse rilevazioni della Procura di Cremona, l’incontro fra MAURI e ZAMPERINI non può essere durato più di 180 secondi, un tempo assolutamente incompatibile non già per organizzare una frode sportiva […], ma anche solo per riferire timidamente che un amico vuole invitarti a una riunione con finalità illecite». «In buona sostanza», conclude il ricorrente, «è stato provato solo e soltanto che l’incontro ha avuto ad oggetto la consegna dei biglietti. Di contro non è stato provato che il medesimo incontro abbia avuto ragione di sviluppo». Nel caso di MAURI, insomma, non ricorrerebbero «elementi che autorizzano come integrata la ragionevole certezza che ZAMPERINI abbia effettivamente suggerito all’amico Stefano MAURI una possibile combine a fine di scommessa». Ad ogni buon conto, apparirebbe «manifesta la sproporzione fra il fatto omissivo contestato al ricorrente e la sanzione applicata, vieppiù, ripetesi, in un contesto probatorio fragilissimo se non addirittura inesistente. In altri termini la sanzione di 6 mesi, considerando tutti gli elementi a disposizione, appare decisamente sproporzionata». Il reclamo della SS. Lazio s.p.a. Anche la SS. Lazio s.p.a., come rappresentata e difesa, propone appello avverso la decisione del 2 agosto 2013 della CDN, di cui al C.U. n. 10/CDN, con la quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di euro 40.000, a titolo di responsabilità oggettiva derivante dal comportamento del suo tesserato Stefano MAURI, ritenuto, come detto, responsabile dell’illecito previsto dall’art. 7, comma 7, CGS in riferimento alla partita Lazio – Genoa del 14 maggio 2001. Attesa la dipendenza della posizione processuale della Lazio da quella del suo tesserato MAURI, la reclamante società procede all’esame degli elementi di prova che la CDN ha ritenuto sussistenti nell’affermare la responsabilità del calciatore, facendo, inoltre, proprie «tutte le argomentazioni difensive che lo stesso calciatore offrirà alla Corte a sostegno della richiesta di riforma della decisione che verrà impugnata». Secondo la SS. Lazio il contenuto del tentativo di illecito è stato soltanto supposto dalla CDN che ne ha, in tale direzione, operato una ricostruzione «ignorando completamente le dichiarazioni del MAURI a proposito della visita di ZAMPERINI a Formello e delle ragioni di questa, che trovano invece conferma nella brevità dell’incontro, durato pochi minuti, nei quali secondo la Procura sarebbe stato addirittura negoziato l’accordo illecito, mentre secondo la CDN questo sarebbe stato solo proposto al MAURI». Aggiunge, poi, la reclamante società: «L’amicizia di MAURI con ZAMPERINI, solida ed antica al punto da andare a trascorrere le vacanze estive insieme, costituisce, secondo la CDN, giustificazione attendibile dei vari contatti, mentre non viene prestata alcuna considerazione al fatto che l’aggancio del telefono dei due ospiti, ZAMPERINI e lo zingaro, alla cella di Formello avviene tra le 12,42 e le 12,44 del 14 maggio 2011, tempo nel quale non vi è la materiale possibilità di parlare di alterazioni di risultati, ma solo di salutarsi e di conseguenza di consegnare i biglietti dell’incontro della sera». Insomma, secondo la prospettazione difensiva, le indagini non avrebbero «fornito alcun elemento oggettivo circa il preteso aspetto illecito del contenuto dell’incontro». Ricordata la dichiarazione rilasciata da GERVASONI alla Procura Federale il 13 aprile 2012 («preciso che verso le 17.30 del 14 maggio 2011, finita la gara a cui avevo partecipato, ricevetti un sms da ZAMPERINI in cui questi, pur confermandomi l’incontro avvenuto con lo zingaro (non so dire dove esattamente ma mi risulta nei pressi di Formello) mi esprimeva dubbi sul fatto che si fosse perfezionato un accordo illecito») la reclamante società sottolinea come «il dato conoscitivo di GERVASONI, che la CDN ha posto a fondamento della sua pronuncia, consiste: 1) nella telefonata con cui ZAMPERINI riferisce che vi è un tentativo di alterazione dell’incontro, ma servono i soldi da dare ai calciatori del Genoa; 2) nel mettere in contatto Gegic, che nega di avere preso interesse alla partita, o Ilievski con ZAMPERINI; 3) nel sapere che ZAMPERINI era molto amico di MAURI; 4) nell’immaginare che anche MAURI sarebbe stato coinvolto nel tentativo per via di quell’amicizia; 5) nell’aver saputo da Gegic, a Cernobbio, che l’alterazione vi era effettivamente stata e che MAURI ne era stato coinvolto con MILANETTO». Se ne ricava, dunque, a dire della reclamante società, che la CDN ha disatteso i “buoni propositi” dalla stessa «enunciati quale regola di valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie». Ricorda, poi, la SS Lazio come «l’obbligo di denuncia scatta nel momento in cui vi è una condotta in atto, ovvero vi è un programma in fieri, che consiste non in una semplice intenzione volitiva, ma in una serie di atti che sono di prossimo compimento. Ne deriva, quindi, che non basta che ZAMPERINI, nel corso del brevissimo colloquio con MAURI, gli abbia proposto l’alterazione della gara Lazio – Genoa, peraltro rifiutata da MAURI, ma è necessario che egli abbia, con MAURI, posto in essere un qualche comportamento, ovvero che abbia riferito a MAURI cosa egli stava per fare per raggiungere quel risultato». La CDN, invece, sul punto «si limita a dire che risulta dimostrata la conoscenza da parte del MAURI dei fatti illeciti programmati dagli altri soggetti coinvolti, ragione dell’incontro avvenuto a Formello». La società Lazio, infine, lamenta la sproporzione, a suo dire, ingiustificata, tra l’ammenda (di 40.000 euro) con cui la stessa è stata sanzionata per la condotta del proprio tesserato MAURI e quella inflitta (di euro 20.000) alla società Lecce per lo stesso illecito commesso dal tesserato FERRARIO: «non vi è nella decisione reclamata, alcuna motivazione circa il differente trattamento sanzionatorio, che avrebbe, al contrario, dovuto avere una misura più favorevole per la Lazio: infatti il calciatore del Lecce FERRARIO ha confessato il fatto, mentre per MAURI la sanzione ha avuto come presupposto soltanto una supposizione di GERVASONI». Peraltro, dato atto come alla SS. Lazio s.p.a. sia stata «riconosciuta l’attenuante dell’idonea attività di prevenzione attuata e puntualmente documentata, consistente nella dotazione di uno strumento di controllo sulla base delle previsioni del D.Lvo 231/01, al fine di prevenire la commissione, da parte di propri dipendenti o collaboratori, di reati o illeciti di particolare rilevanza», la medesima reclamante rammenta come, «unitamente al modello organizzativo, il Gruppo Lazio ha adottato il Codice Etico con il quale si dettano ai propri collaboratori le regole principali di comportamento nel lavoro e nella vita in genere. Tali iniziative sono state adottate nell’ottica di puntare il più possibile a diffondere i principi di correttezza giuridica e deontologia nei rapporti interni ed esterni alla società». Anche per queste ragioni, dunque, la SS. Lazio chiede che nel caso di conferma della sanzione, questa venga contenuta nel minimo. Il reclamo della Procura Federale Avverso la sopra riferita decisione della CDN ha proposto reclamo anche la Procura federale. Ovviamente, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, si farà di seguito riferimento ai soli passaggi relativi alle posizioni MAURI e LAZIO ed alle censure, quindi, mosse dalla Procura ai capi del provvedimento impugnato in questa sede che hanno solo parzialmente accolto le richieste di cui al deferimento. In uno al reclamo, produce, anzitutto, la reclamante Procura una tabella riepilogativa dei contatti telefonici registrati il giorno 14 maggio 2011 e una tabella riepilogativa di alcuni contatti telefonici registrati sulle due utenze in uso a Stefano MAURI e delle relative localizzazioni. In ordine a detta produzione, sottolinea il Procuratore Federale, come trattasi di un «mero riepilogo di dati contenuti negli atti all’epoca allegati all’atto di deferimento», effettuato al fine di rendere più agevole la consultazione dei richiamati contatti telefonici. Lamenta, in primo luogo, la Procura federale l’omessa o erronea valutazione del materiale probatorio e conseguente erronea qualificazione delle condotte (sempre, per quanto qui rileva) del tesserato MAURI. Le emergenze probatorie poste a base del deferimento, infatti, a dire dell’Ufficio reclamante, «impongono di ritenere pienamente provato il coinvolgimento» dello stesso «nelle combine delle gare in questione che hanno visto l’affermazione di responsabilità, da parte della Commissione giudicante, di ZAMPERINI, nonché l’ammissione di responsabilità di GERVASONI. Gli elementi di prova consentono, inoltre, di ritenere acclarata l’effettuazione di scommesse sulle gare in esame da parte dei calciatori MAURI e ZAMPERINI. LA CDN, tuttavia, nella decisione impugnata, erroneamente non ha ritenuto di condividere la ricostruzione accusatoria poiché le dichiarazioni di GERVASONI non sarebbero, in taluni casi, sufficientemente riscontrate». Ad avviso della Procura, invece, dalla lettura della decisione del giudice di prime cure emerge chiaramente «come la stessa si fondi su un’omessa e erronea valutazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti», la cui corretta, invece, valutazione avrebbe dovuto portare a conclusioni diametralmente opposte. Ancora in via generale la Procura federale ritiene opportuno ribadire il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie di GERVASONI che, oltre ad essere supportate dal contenuto anche autoaccusatorio, sarebbero anche riscontrate sia intrinsecamente, sia estrinsecamente, considerato che le dichiarazioni medesime rese progressivamente in più riprese sarebbero «perfettamente coerenti fra loro e riscontrate “fotograficamente” dagli accertamenti effettuati dalla A.G. di Cremona anche attraverso l’esame dei tabulati telefonici che scandiscono le diverse fasi degli accordi illeciti e non ultimo, con riferimento alla gara Lecce – Lazio del 22.05.2011, il trasferimento del denaro occorrente per la corruzione dei soggetti coinvolti». Peraltro, evidenzia l’anzidetto Organo federale reclamante, «quanto propalato da GERVASONI, nei primi due interrogatori resi innanzi alla A.G. di Cremona, nell’immediatezza del suo arresto, è dotato di indubbia spontaneità e genuinità in considerazione del fatto che lo stesso non poteva in alcun modo conoscere, in quanto sottoposto a misura custodiale in carcere, le risultanze investigative, i contatti telefonici tra i soggetti coinvolti e le localizzazioni delle utenze in uso a questi ultimi. Ciò nonostante GERVASONI ha fornito plurimi e circostanziati dettagli circa l’attività illecita posta in essere da egli stesso, dal gruppo degli “zingari” e dagli altri tesserati coinvolti, per l’appunto, confermati in modo davvero inconfutabile dalle obiettive evidenze investigative sopra richiamate». Si aggiunga che, a dire della Procura, la piena utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni di GERVASONI starebbe anche la circostanza che le stesse avrebbero comunque ad oggetto notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone. Sotto tale profilo, viene evidenziato che la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentt. 29.7.2008, n. 31721; 9.3.1999, n. 3205; 28.11.1994, n. 11969) ha avuto modo di affermare l’elevato valore probatorio di tali risultanze allorché siffatte notizie circolino, appunto, all’interno di una comunità ristretta. E tale sarebbe l’ambiente cui appartenevano GERVASONI, CASSANO, ZAMPERINI, oltre altri soggetti non tesserati, essendo i relativi membri «legati da particolari vincoli di colleganza, professionali e, talora, di convivenza». Con particolare riferimento alla gara Lazio – Genoa del 14 maggio 2011, la Procura federale, preliminarmente osservato come sia assodato che la stessa sia stata fatta oggetto di «una condotta volta ad alterarne il regolare svolgimento ed il risultato del primo tempo da parte dei tesserati GERVASONI, CASSANO, ZAMPERINI, MAURI e MILANETTO», evidenzia, segnatamente, come l’accordo illecito « – perfezionatosi con l’incontro presso il centro sportivo di Formello tra ZAMPERINI e l’esponente degli “zingari” da un lato, e MAURI dall’altro, e con il successivo contatto sempre di ZAMPERINI e dell’esponente del gruppo degli “zingari” con MILANETTO – prevedeva, come poi avvenuto, la determinazione di un risultato del primo tempo con numero di segnature tale da consentire al gruppo degli “zingari” di scommettere e vincere sul cosiddetto risultato “over” riferito alla prima frazione di gioco. Di detta combine si avvantaggiavano inoltre gli stessi ZAMPERINI e MAURI i quali, per il tramite di soggetto non tesserato titolare di un’agenzia, effettuavano scommesse illecite sull’esito dell’incontro». Censura, poi, la Procura, l’iter motivazionale seguito dall’organo di prime cure, che avrebbe «ingiustamente valutato l’ultima frazione della conclusione dell’accordo illecito come se si trattasse di una fattispecie diversa e distinta rispetto alle fasi preparatorie dello stesso», operando, così una atomizzazione del complessivo quadro probatorio che, invece, avrebbe dovuto essere considerato «in un ambito unico di complessiva coerenza e riscontro, con un’operazione ermeneutica del tutto errata posto che gli elementi di riscontro devono essere letti in un quadro sistematico, in mancanza del quale qualsiasi elemento, pur dotato, come nella specie, della valenza di seguito descritta, finisce per essere svilito a rango di elemento inidoneo a riscontrare, con efficacia individualizzante, le accuse a carico dei singoli chiamati in colpevolezza. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dai primi Giudici, i riscontri esterni alle dichiarazioni di GERVASONI sussistono anche riguardo all’ultimo segmento della condotta e, cioè, l’adesione e l’esecuzione dell’accordo. Agli atti di indagine, infatti, sono presenti elementi che non sono leggibili in altro modo se non con la conclusione dell’accordo illecito, a condizione che vengano valutati non in modo parcellizzato bensì in modo unitario, sistematico e logico». A supporto della propria ribadita tesi accusatoria, la Procura federale riporta sintesi del dettaglio dei contatti telefonici tra gli interessati alla vicenda che ci occupa: « … dato incontrovertibile che ZAMPERINI la sera e la notte prima della gara intreccia contatti serrati con GERVASONI e CASSANO (che pacificamente sono nella stessa stanza d’albergo in ritiro), da un lato, e con MAURI dall’altro. Dalla mezzanotte alle 0,52, in particolare, GERVASONI scambia tre SMS con ZAMPERINI (circostanza che va anche correlata ai contatti tramite Skype di cui GERVASONI riferisce e che nell’attività del gruppo costituivano modalità operativa spesso utilizzata per evitare rischi di intercettazione). Dopo tali contatti, alle ore 1.05 ZAMPERINI contatta MAURI ed ancora i due continuano ad interloquire nella notte, alle ore 2.00 circa, con ulteriori due contatti. Ma la sequenza dei contatti continua, alle ore 2.21, infatti, ZAMPERINI invia due sms a GERVASONI e ne riceve altri due alle ore 2.25. A quel punto, poi, ZAMPERINI entra in contatto diretto con il gruppo degli “zingari” in quanto dopo appena un minuto, alle 2.26, parla per circa tre minuti con Gegic. E, a seguire, ancora ZAMPERINI scambia tra le ore 2.30 e le ore 2.46 tre sms con il rappresentante del gruppo degli “zingari” presente la mattina successiva a Roma. Lo stesso rappresentante del gruppo degli “zingari”, poi, dopo aver ricevuto il primo sms da ZAMPERINI, contatta uno dei componenti più influenti dell’organizzazione, che poi ricontatta ancora nella notte altre tre volte tra le ore 3.00 e le ore 4.10. Lo stesso rappresentante del gruppo degli “zingari”, poi, contatta quattro volte Gegic la mattina presto (ore 6,10), nel mentre si trova all’aeroporto di Malpensa in partenza per Roma». Insomma, secondo la Procura federale la sequenza dei contatti è incontrovertibile: «ZAMPERINI entra in contatto con GERVASONI, per il tramite di CASSANO, e, effettuato il primo approccio, chiama l’amico MAURI (ovvero uno degli agganci certi che ha nella Lazio) per verificarne la disponibilità all’illecito. Il continuare dei contatti con GERVASONI, prima, e con Gegic e l’altro rappresentante del gruppo degli “zingari”, poi, in altra maniera non può essere letto se non con l’avvenuta acquisizione della disponibilità di MAURI all’illecito, atteso che altrimenti non avrebbe avuto più alcuna ragion d’essere la continuazione serrata dei contatti stessi». A dire della reclamante Procura, dunque, non è sostenibile, quantomeno in modo plausibile e credibile, che detta frenetica attività, realizzata nel cuore della notte e seguita dalla partenza di Ilievski all’alba del giorno successivo, «possa essere stata posta in essere senza che si fosse acquisita l’adesione al programma alterativo dei soggetti necessari alla riuscita dello stesso, ovvero i calciatori appartenenti alle squadre impegnate nella gara». «Né è credibile», prosegue la Procura federale, «che i contatti tra ZAMPERINI e MAURI, in tale contesto concitato di colloqui incrociati con esponenti e sodali del gruppo degli “zingari”, possano essere spiegati, in modo verosimile e alternativo, “con l’amicizia pluriennale tra i due e con la necessità dello ZAMPERINI di comunicare all’amico il suo arrivo a Formello”. Tale interpretazione si scontra irrimediabilmente con due dati oggettivi e, cioè, che ZAMPERINI in un contesto di colloqui volti all’alterazione della gara Lazio – Genoa parli con un calciatore della Lazio (suo stresso amico) di tutt’altro e, poi, che tanto faccia in piena notte con piena noncuranza da parte di entrambi gli interlocutori al fatto che MAURI avrebbe dovuto giocare il giorno dopo un incontro che rivestiva, peraltro, interessi rilevanti di classifica per la propria compagine di appartenenza. La conclusione, contrastante con qualsiasi logica, conferma in modo incontestabile la inverosimiglianza e assoluta illogicità della ricostruzione alternativa dei fatti operata in primo grado dalle difese dei deferiti e erroneamente fatta propria dalla CDN». Perché, ancora, si chiede la Procura federale, MAURI intrattiene tutti i contatti di cui si è detto utilizzando una scheda intestata ad altra persona? Ritiene, infatti, la Procura che non appare giustificabile l’utilizzo di una scheda “mascherata” per colloqui o contatti che altro non dovevano avere ad oggetto che la semplice consegna dei biglietti il giorno dopo a Formello. Peraltro, a proposito dell’incontro di Formello, la Procura evidenzia come lo stesso avesse solo la funzione di concordare il risultato concreto dell’alterazione e di fornire al gruppo degli “zingari” il contatto diretto. Ciò perché la volontà di alterazione era già stata manifestata e l’accordo raggiunto. Peraltro, ancora, rileva l’Ufficio di procura reclamante, dopo l’incontro di Formello i contatti tra MAURI e ZAMPERINI «lungi dall’esaurirsi, così come sarebbe stato plausibile in caso di consegna dei biglietti per la gara, si intensificano a provare ulteriormente che l’illecito era in fase di completa definizione e poi veniva effettivamente concluso, con l’ulteriore possibilità per gli autori dell’illecito di lucrare sull’accordo effettuando scommesse dall’esito sicuro». Viene, a tal proposito, evidenziato: «Fra le ore 12.56 e le ore 13.08, infatti, le localizzazioni telefoniche provano la presenza congiunta dell’esponente del gruppo degli “zingari” e di ZAMPERINI presso l’albergo che ospita il GENOA ed i contatti tra quest’ultimo e MAURI nell’arco temporale immediatamente precedente e successivo sono ben 30 (dalle 12.45 alle 13.24 – così come evidenziati nello schema riepilogativo delle rilevazioni dell’Organo inquirente all’AGO prodotto dalla Procura Federale in sede di riunione dinanzi alla CDN). I due amici si sono incontrati pochi minuti prima ed ancora una volta ZAMPERINI è impegnato con l’esponente del gruppo degli “zingari” per alterare la gara ma parla con MAURI di argomenti attinenti alla loro amicizia; questa la ricostruzione che emergerebbe seguendo la tesi prospettata dalla CDN, mentre anche in questo caso l’unica ricostruzione possibile logica e plausibile è quella dell’ovvio interessamento pressante di MAURI e di ZAMPERINI ad ottenere dal calciatore del Genoa contattato, e cioè MILANETTO, la conclusione definitiva dell’accordo. E ancora, tra le ore 14.46 e le ore 15.27 i contatti tra ZAMPERINI e MAURI sono ancora incessanti e sono ben 47 (anch’essi analiticamente evidenziati nello schema appena citato). In altri termini, pertanto, i due si contattano in meno di tre ore per circa 80 volte pur essendosi visti di persona. La circostanza è evidentemente incompatibile con qualsiasi esigenza correlata all’amicizia tra due persone ed è invece univocamente rivelativa della necessità di concordare un qualcosa con estrema urgenza e quel qualcosa, attesa la presenza di ZAMPERINI dell’esponente del gruppo degli “zingari”, altro non poteva essere se non il contenuto concreto dell’illecito, tanto ancor più alla luce della circostanza che la gara doveva essere disputata da allora a circa 5 ore». Nel reclamo sono messi, poi, in rilievo, tre elementi ritenuti importanti. Anzitutto, quelli che sono definiti «frangenti realizzativi dell’accordo illecito» sarebbero “fotografati” in maniera coincidente con le dichiarazioni di GERVASONI. In secondo luogo, poi, occorrerebbe tenere in debito conto che si tratta di un accordo illecito un po’ particolare, in quanto rivolto all’alterazione del risultato del solo primo tempo della partita: se GERVASONI mentisse, in tutto o in parte, non sarebbe a conoscenza di un dettaglio così particolare, ma avrebbe più facilmente riferito che si trattava di un accordo volto ad alterare il risultato della gara, come normalmente accade. Infine, «in merito all’intensità dei contatti tra MAURI e ZAMPERINI subito dopo l’incontro dei due a Formello, poi, all’esito del quale – secondo gli assunti della CDN – il calciatore della Lazio avrebbe soltanto ricevuto la proposta di alterazione del risultato da parte dell’amico e dell’esponente del gruppo degli “zingari”, sia consentito evidenziare che non appare certamente plausibile che chi riceve e rifiuta una proposta illecita subito dopo contatti ininterrottamente e ripetutamente colui il quale ha posto nei suoi confronti un comportamento di così grave rilevanza sia disciplinare che penale». Da ultimo, l’Ufficio reclamante consegna al giudizio di revisione un ulteriore, a suo dire, «elemento di carattere logico» che dimostrerebbe «l’avvenuta adesione di MAURI all’accordo illecito propostogli da ZAMPERINI e dall’esponente del gruppo degli “zingari”». Laddove MAURI, infatti, «non avesse accettato l’accordo illecito e non si fosse attivato per la realizzazione dello stesso, allora evidentemente il gruppo degli “zingari” e lo stesso ZAMPERINI non avrebbero posto in essere alcuna attività rivolta all’alterazione del risultato della successiva gara di campionato della Lazio contro il Lecce. Se il calciatore della Lazio, infatti, avesse rifiutato le proposte rivoltegli il gruppo degli “zingari” non si sarebbe prodigato per spostare il proprio esponente fino a Lecce e non avrebbe, soprattutto, fatto in modo che altri due componenti del gruppo portassero nella stessa città la provvidenza economica necessaria alla realizzazione di un secondo illecito sopportando un lungo viaggio con i connessi inevitabili rischi connessi all’ingentissima somma di denaro in contante trasportata. Se il referente collaudato dalla consumazione dell’illecito della precedente gara non ci fosse stato (e cioè nell’ipotesi in cui MAURI avesse rifiutato le proposte per Lazio – Genoa, limitandosi a prenderne conoscenza), evidentemente gli organizzatori professionali di illeciti si sarebbero ben guardati dal tentare l’alterazione del risultato di un’altra gara della Lazio, anche perché ciò avrebbe comportato evidenti rischi di reazione da parte di soggetti che già un illecito avevano rifiutato pochi giorni prima». In definitiva, secondo la Procura federale «le dichiarazioni accusatorie rese dal GERVASONI con riferimento alla posizione del MAURI risultano confermate e riscontrate in modo inconfutabile e giuridicamente insuperabile, sotto molteplici e convergenti profili». Quanto all’incolpazione a carico di MAURI per l’effettuazione delle scommesse sulla gara di cui trattasi, la Procura federale censura il relativo proscioglimento deciso della CDN. Quanto, invece, specificamente alla gara Lecce - Lazio del 22 maggio 2011, la CDN, pur avendo appurato l’effettiva alterazione della partita e, quindi, riconosciuta l’effettiva consumazione dell’illecito, ha (erroneamente, a dire della Procura) ritenuto che l’illecito medesimo sia addebitabile esclusivamente a ZAMPERINI che ha agito su incarico del c.d. gruppo degli “zingari”, mentre non ha ritenuto raggiunta la prova a carico di altri deferiti, tra cui, per quanto qui interessa, MAURI. Lamenta, la Procura, come la CDN sia qui pervenuta al proscioglimento di MAURI senza neppure spendere molte parole. Secondo la Procura federale, invece, «le dichiarazioni di GERVASONI, oltre a sostenere, come detto, la ricostruzione accusatoria nelle sue linee portanti, consentono di completare il quadro probatorio posto a base del deferimento laddove si incastrano, ottenendone un ulteriore riscontro, con quanto affermato da ZAMPERINI circa la proposta avanzata da FERRARIO e da quest’ultimo ammessa, a seguito dell’incarico ricevuto da Ilievski di reclutare calciatori del Lecce, poi effettivamente individuati in BENASSI e ROSATI, come appreso dallo stesso GERVASONI nell’incontro avvenuto con Gegic e Ilievski la settimana successiva alla disputa della gara (cfr. audizione GERVASONI PM Cremona 13/04/2012)». I tabulati telefonici dimostrerebbero la contemporanea presenza a Cernobbio il 19 maggio 2011, pochi giorni dopo la gara Lazio – Genoa e qualche giorno prima della gara Lecce – Lazio, di GERVASONI, Gegic e Ilievski e confermerebbero i contatti tra i due “zingari” e ZAMPERINI, tramite i quali quest’ultimo conferma il perfezionamento dell’accordo fraudolento anche con il coinvolgimento di MAURI, così come più volte ribadito da GERVASONI che, peraltro, avrebbe assistito proprio alla telefonata tra Gegic e ZAMPERINI. Il traffico telefonico dimostrerebbe che quest’ultimo avrebbe avuto plurimi contatti con MAURI, con Aureli (che avrebbe fornito a MAURI la scheda intestata a Samanta Romano) e con FERRARIO. Di rilievo, poi, sarebbe il fatto che ZAMPERINI si sarebbe intrattenuto al telefono con Ilievski alle 17.34 per circa 7 minuti, dopo aver scambiato 8 sms con MAURI, tra le 17.14 e le 17.31. Occorre, poi, in tale contesto considerare, secondo la Procura federale, che la sera del 19 maggio 2011, dopo che ZAMPERINI tra le 16.02 e le 16.20 avrebbe confermato l’avvenuto perfezionamento dell’accordo, vi sono numerosi contatti telefonici tra Ilievski, Tan Seet Eng, Kenesei Zoltan, Lazar Matyas e Strasser Laszlo che sarebbero finalizzati al reperimento ed all’organizzazione della consegna a Lecce del denaro occorrente per corrompere i calciatori, denaro trasportato materialmente sul luogo dagli ungheresi Shultz Lazslo e Borgulya Gabor (alias Borgulya Istvan) che si recano e soggiornano nello stesso albergo (Garden Inn) di Ilievski. Circostanze queste che troverebbero «pieno riscontro nelle intercettazioni telefoniche tra i soggetti ungheresi, nonché nelle dichiarazioni rilasciate in sede di rogatoria internazionale, in data 28.11.11, da Horvath Gabor, il quale, oltre a confermare l’avvenuta combine della gara, fornisce i dettagli sul trasporto del denaro». In serata, poi, ulteriori contatti Ilievski – ZAMPERINI, «tra i quali, oltre ad alcuni sms, si evidenziano tre chiamate, una alle ore 22.38 nel corso della quale l’utenza di ZAMPERINI aggancia via Lupiae, in corrispondenza della quale è ubicata l’abitazione di FERRARIO del quale è ragionevolmente in compagnia, e due rispettivamente alle ore 00,14 e 00,22 del 20/05//2013 (tabella A)». Nei giorni 21 e 22 maggio proseguono intensi, segnala la Procura fererale, i contatti tra i soggetti coinvolti e, in particolare, tra ZAMPERINI e Ilievski, tra quest’ultimo e gli ungheresi, tra Ilievski e Tan Seet Eng. In particolare, poi, si evidenzia come l’utenza di Schultz, ossia uno dei due ungheresi incaricati del trasporto a Lecce del denaro, dalle ore 10.35 alle ore 11.20 aggancerebbe la cella di viale Leopardi, in corrispondenza della quale è situato l’hotel Garden Inn ove alloggiano gli ungheresi e Ilievski e la medesima cella verrebbe agganciata dall’utenza di ZAMPERINI nella medesima fascia oraria, nella quale, peraltro, lo stesso contatta più volte FERRARIO. Ancora, viene evidenziato l’intenso intreccio telefonico ZAMPERINI, MAURI, FERRARIO, Aureli nei giorni 20, 21 e 22 maggio. «In particolare emerge un numero elevato di comunicazioni (di cui alcune anche di pochi secondi e molto ravvicinate) tra ZAMPERINI ed il calciatore leccese il giorno 20 maggio 2011, seguiti dall’incontro avvenuto presso l’Hotel Tiziano nel corso del quale, come ammesso espressamente da entrambi, ZAMPERINI ha avanzato a FERRARIO la proposta di alterare la gara. I contatti, poi, seguono il giorno successivo, il 21 maggio, e dalle 10,10 alle 21.28 si registrano 12 contatti, immediatamente seguiti alle 21.30 da una telefonata intercorsa tra Ilievski e ZAMPERINI (cfr. tabella “D), allorquando quest’ultimo è, tra l’altro, appena giunto presso l’abitazione di FERRARIO (ubicata in corrispondenza della cella di via Lupiae la quale, difatti, agganciata dall’utenza di ZAMPERINI) per cena, circostanza, anche questa, espressamente ammessa da entrambi. I contatti tra i due proseguono, infine, sino a poco prima della gara – se ne registrano 7 – all’evidente fine di definire gli ultimi dettagli organizzativi. Occorre, infatti, tener conto che il maggior impegno per il conseguimento del risultato concordato si imponeva ai calciatori del Lecce che avrebbero dovuto subire la sconfitta con numerosi goals al passivo. I contatti tra ZAMPERINI e MAURI – se ne registrano 31 (cfr. anche tabella alle pagg. 86 e ss. Della Relazione d’indagine allegata all’atto di deferimento) – si collocano nell’arco dei tre giorni e si intensificano notevolmente nelle ore precedenti la gara con, in particolare, l’invio di 2 sms alle ore 19.29 e alle ore 19.45. Peraltro MAURI utilizza quasi esclusivamente la SIM “coperta” intestata a Romano Samanta, con l’evidente intento di diversificare lo strumento di effettuazione delle comunicazioni in modo da non convogliare i contatti sulla sua scheda personale, utilizzata, per l’appunto, una sola volta. Assume, infine, notevole rilevanza l’elevato numero di contatti ZAMPERINI – Aureli e MAURI – Aureli – se ne registrano 35 (cfr. anche tabella in Relazione d’indagine in precedenza citata) – evidentemente volti all’effettuazione e alla raccolta di scommesse sull’esito del match». Dopo il termine della gara, poi, mette in rilievo, ancora, la Procura federale, vi sarebbe un fitto scambio di comunicazioni tra «tutti i soggetti coinvolti nel programma illecito […] Anche in questo caso i numerosi contatti ZAMPERINI – Aureli e MAURI – Aureli – se ne registrano 42 (cfr. anche tabella in Relazione d’indagine in precedenza citata) – sono evidentemente tesi alla verifica dell’esito delle scommesse. Orbene, i contatti telefonici e la localizzazione delle utenze in uso ai soggetti coinvolti, riscontrano in modo formidabile le dichiarazioni di GERVASONI e tutti i dettagliati elementi dallo stesso forniti nelle occasioni in cui è stato sentito». A siffatti elementi si aggiunge, sostiene la reclamante Procura federale, un’ulteriore considerazione di natura logica. «Secondo il canone dell’id quod prerumque accidit, ovvero della ragionevolezza, non può ritenersi assolutamente credibile la ricostruzione alternativa sposata nella decisione impugnata, ovvero che i contatti e l’incontro fra MAURI e ZAMPERINI sarebbero stati determinati dalla necessità di consegna dei biglietti omaggio per la prossima gara. Invero, nonostante la proclamata amicizia fra i due soggetti, appare davvero arduo, secondo i canoni sopra indicati, credere che, a fronte di una proposta corruttiva intervenuta meno di una settimana prima e alla quale il MAURI non avrebbe prestato adesione, immaginare che questi abbia continuato a contattare e a vedersi di persona con un soggetto che gli aveva formulato una proposta che se, in ipotesi, accolta avrebbe avuto rilevanza non solo disciplinare ma anche penale. Ma, a ben vedere, la protrazione degli ordinari rapporti fra i due soggetti non si concilia neppure con la mera proposta non accolta da MAURI relativa alla gara precedente, posto che, nell’ordinamento di settore, la sola mera proposta alterativa avrebbe messo in difficoltà il MAURI, obbligandolo a denunciare il suo amico. Appare, dunque, evidente che l’unica chiave di lettura assolutamente plausibile della condotta tenuta dal MAURI sia costituita dalla sua piena adesione sia alla proposta inerente alla gara Lazio – Genoa che a quella concernente la successiva Lecce – Lazio». Per questi motivi la Procura federale richiede, per quanto qui interessa, che, in riforma della decisione della CDN, la CGF: - voglia riqualificare la condotta del calciatore MAURI e affermarne la responsabilità a titolo di illecito sportivo con riferimento alla gara Lazio – Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce – Lazio del 22 maggio 2011, così come originariamente allo stesso contestato nell’atto di deferimento; - voglia affermare la responsabilità del calciatore MAURI per violazione del divieto di effettuare scommesse con riferimento ad entrambe le gare sopra indicate; -per l’effetto, voglia infliggere a Stefano MAURI la sanzione della squalifica di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) e, conseguentemente, affermata la responsabilità oggettiva della società Lazio s.p.a. per le violazioni ascritte al MAURI, voglia infliggere alla predetta società la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi secondo il principio di afflittività nel campionato 2013/2014, nonché l’ammenda di € 20.000 (ventimila/00). Le memorie di replica di Mauri e SS. Lazio s.p.a. In relazione al reclamo proposto dal Procuratore Federale hanno depositato memorie di replica, per quanto qui rileva, sia la Lazio s.p.a., sia Stefano MAURI. Quest’ultimo evidenzia, anzitutto, come il ricorso della Procura federale muova «dalla ormai abusata premessa fondata sulla apologia del pentito GERVASONI. In questa direzione la Procura non manca di ripetere e ripetere – secondo canovaccio iterativo – le arcinote considerazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni del medesimo GERVASONI». Censura, poi, in particolare due rilievi. Il primo, nel quale la Procura federale fa riferimento alla genuinità dei primi due interrogatori resi da GERVASONI, mettendo in risalto come, invece, a suo dire, si tratti soltanto di una forzatura e di una «traslazione valutativa» discutibile. Infatti, GERVASONI, che nell’interrogatorio di garanzia «ricostruisce in modo analitico e circostanziato l’intero campionario di interazioni illecite consumate con più soggetti (tesserati e non) per l’alterazione di molte partite del campionato di serie cadetta», quando si trova a parlare della partita Lazio - Genoa «non riferisce praticamente nulla di men che rilevante, non ricordando neppure il risultato della partita e, circostanza grottesca, fatica a ricordare addirittura chi si fosse aggiudicato il match». Anche il secondo rilievo ha ad oggetto «altra grossolana forzatura della Procura Federale la quale, a fondamento della piena utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni di GERVASONI deduce che le stesse verterebbero su “fatti appresi direttamente dal propalante o da una cerchia ben determinata e individuabile di persone”». Ritiene, al contrario il deducente MAURI che «mai il GERVASONI riferisce di una circostanza da egli direttamente appresa riferibile al tesserato Stefano MAURI». Quanto, poi, ai fatti appresi «dalla famigerata cerchia di persone, l’unico riferimento plausibile si indirizza al sig. Almir Gegic, che ha puntualmente smentito GERVASONI». Nelle controdeduzioni di MAURI è dato, ancora, leggere che anche a voler accedere alla suggestiva modulazione accusatoria, «ci si avvede che il dato offerto dalla Procura è completamente mistificato». Il riferimento ai contatti MAURI – ZAMPERINI che a giudizio della Procura federale confermerebbero l’acquisizione della disponibilità del capitano della Lazio all’illecito sarebbero inveritieri. Infatti, «nella ricostruzione della Procura la sequenza dei contatti viene confezionata in modo da suggerire una dialettica telefonica coerente con i teoremi dell’accusa». Invece, scorrendo i tabulati telefonici «ci si avvede come le telefonate fra l’utenza di ZAMPERINI e quella di MAURI sono soltanto 2 e tutte sotto la soglia del secondo, per cui certamente integrative di chiamate senza risposta o comunque prive di conversazione». «Non solo», aggiunge MAURI. «Nella notte fra il 13 e il 14 maggio l’utenza in uso a MAURI, proprio dopo l’una del mattino (orario a partire dal quale, secondo la Procura, ZAMPERINI e MAURI continuano a interloquire) riceve n. 5 sms in entrata, ma non si registra nessuna risposta. MAURI, quindi, non interloquisce con nessuno». Quanto all’affermazione della Procura federale secondo cui i ristretti contatti tra MAURI e ZAMPERINI non possono che rimanere costretti nel perimetro dell’illecito e non sono spiegabili con l’amicizia tra i due e con la necessità di ZAMPERINI di comunicare il suo arrivo a Formello, si evidenzia che se nel mese di maggio 2011, interessato dai presunti illeciti oggetto del presente procedimento disciplinare, i contatti telefonici tra i due amici sono stati 61, «il successivo mese di giugno 2011 (periodo senza partite di calcio, senza possibili interazioni anche solo indirette con i fatti in contestazione) i contatti sono ben 81! E il dato è ancor più eclatante se si pensa che per oltre tre settimane del medesimo mese di giugno i due amici si trovano insieme in vacanza a Formentera e possono parlarsi direttamente senza difficoltà». Non sarebbe, poi, vero «che ZAMPERINI e MAURI si contattano 80 volte nel pomeriggio del 14 maggio, se si esamina il tabulato si evince che nello specifico temporale considerato dalla Procura i contatti sono 29 e non 47 e soprattutto si esprimono nel caratteristico “dai e vai” degli sms, modalità “da chat” diffusissima e che è possibile rinvenire negli ambiti di relazione più diversi». Insomma, secondo MAURI, «nei fatti non esiste alcuna prova né indizio delle incolpazioni rassegnate dalla Procura federale». Quanto, infine, all’utilizzo della scheda riservata, si osserva, nella memoria di replica di MAURI, che «affinché l’asserzione della Procura Federale possa considerarsi veritiera occorre indispensabilmente che le 2 schede, se contestualmente in possesso dello stesso soggetto (MAURI) aggancino sempre le medesime celle, perché delle due l’una: o MAURI le possiede entrambe – e quindi agganciano le stesse celle – o non le possiede entrambe, nel qual caso agganciano celle diverse. Laddove aggancino celle anche vicine ma non identiche, il possesso contestuale delle due schede/telefoni cellulari è certamente escluso». Le controdeduzioni di MAURI, dunque, si concludono con la richiesta di rigetto del ricorso promosso dalla Procura federale, perché infondato in fatto e diritto. Anche la SS. Lazio s.p.a., come detto, ha depositato alcune brevi considerazioni difensive, «per sostenere l’infondatezza del reclamo della Procura e per chiederne il rigetto». Con particolare riferimento alla partita Lazio – Genoa si evidenzia, nella memoria di replica della società romana, come la Procura federale riproponga gli stessi argomenti presentati innanzi alla CDN, chiedendone «una lettura diversa, ignorando le argomentazioni che il primo giudice ha fornito per giustificare la fragilità della tesi accusatoria». Quanto alla gara Lecce – Lazio, la prova offerta dalla Procura federale, «oltre che alle dichiarazioni di GERVASONI del quale si è ampiamente detto nel nostro reclamo, in quanto postume e contraddette dal Gegic, consiste in una serie di indizi che non sono precisi né concordanti, in quanto hanno tutti da un lato un vuoto circa il contenuto, e dall’altro lato una spiegazione logica plausibile contraria a quanto sostenuto dall’accusa». Il giudizio dinanzi alla CGF Alla seduta tenutasi innanzi alla Corte di Giustizia Federale il giorno 16 agosto 2013, sono intervenuti il dott. Stefano Palazzi, assistito da propri collaboratori, in rappresentanza della Procura federale, gli avv.ti Melandri e Buceti, quali difensori di Stefano Mauri, l’avv. Gentile, per la società SS. Lazio s.p.a. Il Procuratore Federale, nell’illustrare l’intero atto d’appello, ha evidenziato, per quanto, in particolare, concerne il presente giudizio, come l’affermazione di responsabilità, nei casi più complessi, debba avvenire su basi logiche, che costituiscono riscontro alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di GERVASONI. Le dichiarazioni dello stesso, peraltro, in alcuni casi sarebbero anche dirette, laddove, ad esempio, riferisce di aver assistito personalmente ad alcune conversazioni Gegic – ZAMPERINI. Del resto, deduce il Procuratore, non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante. Richiama, in tal ottica, le decisioni n. 41352/2010, 42705/2010 e 29383/2009 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, rispettivamente: il riscontro può essere di natura logica, purché fondato su dati esterni; le dichiarazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse, laddove riscontrate solo in parte, possono ritenersi interamente riscontrate; i tabulati telefonici costituiscono elemento di riscontro esterno ed individualizzante quando i contatti sono particolarmente significativi per i soggetti e la localizzazione. Ad avviso della reclamante Procura, poi, la decisione della CDN è gravemente deficitaria e lacunosa sull’enorme mole di dati oggettivi e, segnatamente, sulle risultanze dei tabulati telefonici. Ancora, poi, mette in rilievo il Procuratore come nei casi più gravi la giustizia non è quasi mai documentale, ma si basa su una ricostruzione logica dei frammenti probatori a disposizione. In difetto, il giudicante abdicherebbe alla propria funzione. Con particolare riferimento alla gara Lazio – Genoa il Procuratore Federale rileva come sia incontestato che la stessa sia stata oggetto di un illecito ed alterata, quantomeno, nel suo regolare andamento. Ci sarebbero, a tal riguardo: la denuncia del bookmaker; le dichiarazioni di Strasser; le dichiarazioni di GERVASONI ed i relativi riscontri (i ripetuti contatti telefonici, in primo luogo). Rappresenterebbe, poi, un boomerang l’affermazione di MAURI secondo cui nulla dimostrerebbero i circa sessanta contatti telefonici in circa tre ore MAURI – ZAMPERINI, visto che nell’intero mese di giugno i due se ne sarebbero scambiati circa ottanta: ciò, infatti, a dire della Procura federale, dimostrerebbe che, appunto, in quel giorno è successo qualcosa di particolarmente rilevante tra i due, considerato che, appunto, si scambiano circa 60 contatti, quando, normalmente sono in tutto circa 80 in un intero mese i contatti tra gli stessi. Quanto alla scheda coperta, se la giustificazione della stessa sono le scommesse sul basket o tennis, alla mole enorme di contatti telefonici dovrebbe corrispondere almeno qualche scommessa su detti sport, scommessa di cui, invece, non vi sarebbe alcuna traccia. E, poi, aggiunge la Procura, se detta scheda serviva per scommettere sul basket o sul tennis, perché MAURI la usa anche nei contatti con ZAMPERINI? In relazione alle deduzioni difensive di cui al reclamo MAURI con riguardo alle celle che sarebbero diverse, seppur vicine, ma non identiche, la Procura federale ne deduce l’erroneità perché occorrerebbe considerare il lasso di tempo che intercorre tra i vari agganci delle celle, che ben può spiegare perché colui che ha in uso entrambe le schede agganci celle diverse (ma della medesima zona) a poco tempo di distanza. Il Procuratore Federale, precisa, poi, con riguardo alla questione generale dell’aggancio delle celle, che quando si utilizzano diversi gestori telefonici è possibile che si aggancino diverse celle. Inoltre, ci sarebbe il c.d. fenomeno della saturazione delle celle, per cui se una cella è satura, resterà agganciata la cella confinante. Quanto, specificamente, alla gara Lecce – Lazio, sarebbe dato inequivoco che anche la stessa è stata alterata. Concorderebbero, in tale direzione, le affermazioni di GERVASONI, che lo apprenderebbe personalmente e direttamente all’incontro di Cernobbio; le dichiarazioni di FERRARIO, che ammette di essere stato destinatario di una proposta manipolativa; le intercettazioni Lazzer e Schultz. Evidenzia, poi, i seguenti ulteriori elementi: -mercoledì 16 maggio si registrano numerosi sms tra Aureli e ZAMPERINI, Aureli e MAURI, ZAMPERINI e MAURI; -il 18 maggio vi è un contatto telefonico FERRARIO – ZAMPERINI della durata di 9 minuti; -Ilievski telefona a Tan Seet Eng (elemento influente dell’organizzazione dedita agli affari di cui trattasi); -il 19 maggio Ilievski telefona, quindi, a Lazer-Kenesei;-il 20 maggio alle ore 22.32 contatto ZAMPERINI – Ilievski; poi ZAMPERINI – FERRARIO; -la mattina dopo partono gli ungheresi con destinazione il medesimo albergo di Ilievski. È evidente, quindi, afferma il Procuratore, che quando arrivano i “corrieri” con una ingente somma quantificabile tra i 400 ed i 600 mila euro l’accordo è già concluso. Il Procuratore Federale conclude evidenziando come qualsiasi alternativa ricostruzione non appaia credibile.La difesa della Lazio richiama, anzitutto, il contenuto delle decisioni di questa CGF di cui ai CC.UU. n. 034/CGF e 037/CGF dell’agosto 2012 e la relativa enunciazione delle regole juris alle quali il giudice disciplinare deve attenersi nella valutazione degli elementi di prova acquisiti. Nella propria arringa difensiva, in particolare, l’avv. Gentile evidenzia, poi, come GERVASONI abbia detto delle cose che sono riscontrate ed altre che non lo sono. Sarebbero, peraltro, fatti ai quali GERVASONI non ha partecipato: GERVASONI non è presente a Formello, non è presente ai Parioli, non è presente a Lecce. È solo presente il 19 maggio a Cernobbio e, riferisce, a suo dire, di cose a propria volta riferitegli da Gegic. Quest’ultimo, nei suoi numerosi interrogatori, ha ammesso di aver alterato decine di partite, ma quando si arriva a Lazio – Genoa dice di non saperne nulla. GERVASONI insisterebbe nei confronti di Gegic perché ha motivi di risentimento e rancore nei confronti dello stesso. Quando il Procuratore Federale parla di “mole enorme” di indizi, aggiunge il difensore della Lazio, forse si lascia trascinare un po’ dalla vis accusatoria. Evidenzia, ancora, come con riferimento al contestato illecito relativo alla gara Lazio – Genoa, il primo contatto è CASSANO – ZAMPERINI nella notte tra il 13 e il 14. Il secondo contatto è Ilievski – MAURI – ZAMPERINI a Formello tra le 12.42 e le 12.44. Alle 12.54 ZAMPERINI aggancia la cella di via Besso, alle 12.56 quella di via Danza, alle 12.57 via Taramelli, alle 12.59 quella della zona sopra lo stadio Flaminio e alle 13.12 torna in via Besso. In questi 11 minuti, dunque, ZAMPERINI avrebbe dovuto arrivare lì e concludere l’accordo con MILANETTO, per poi ripartire. Il percorso è, a dire dell’avv. Gentile, inconciliabile con la tesi accusatoria: prima raccolgo il consenso della Lazio, poi vado a riferire e concordare con il Genoa. Sottolinea, poi, il predetto difensore come GERVASONI riferisce che alle 17.40 del 14 maggio riceve un sms da ZAMPERINI che esprime dubbi sulla conclusione dell’accordo sulla combine. Prendono, quindi, la parola i difensori di MAURI. Afferma, anzitutto, l’avv. Melandri come condannare MAURI anche ad un solo giorno di squalifica sarebbe un errore clamoroso. Non è possibile, prosegue, condannare una persona sulla base di meri contatti telefonici. Errerebbe, poi, la Procura federale quando ritiene che la difesa di MAURI è reticente. MAURI ben avrebbe, infatti, spiegato e motivato le ragioni dei suoi comportamenti contestati dalle Procure ordinaria e sportiva. Quanto alla c.d. scheda coperta, evidenzia come dal 28 aprile al 13 maggio le celle siano diverse, mentre dal 13 in poi, ossia da quando MAURI sostiene di aver avuto la scheda di cui trattasi, le celle sono le stesse. L’avv. Buceti, dal canto suo, apre la sua arringa segnalando la propria sensazione, ossia che la CDN sia stata mossa da un intento, in qualche modo, perequativo. Non esisterebbe, infatti, nessun ragionevole elemento di prova in direzione dell’affermazione di responsabilità di MAURI per omessa denuncia. Evidenzia, poi, il predetto difensore: -vi è stata una trasposizione di ruoli ZAMPERINI – MAURI; -vi è un deficit di prova; -la circostanza che Ilievski si porta nell’area di Formello non prova nulla; -occorre un’attenta verifica della letteratura sulla derubricazione da illecito sportivo ad omessa denuncia: l’esame dei lodi TNAS conduce a ritenere che ciò è possibile solo quando c’è la prova che il tesserato abbia davvero ascoltato la proposta manipolativa. Le parti, dunque, concludono riportandosi alle rispettive conclusioni già in atti. In sintesi, la Procura federale insiste nella richiesta di affermazione della responsabilità di MAURI per le incolpazioni allo stesso ascritte e per la sua condanna alla squalifica di anni 4 e mesi 6. Per l’effetto, richiede l’affermazione della conseguente responsabilità oggettiva della LAZIO, con l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi, secondo il principio di afflittività, nel campionato 2013/2014. La difesa di MAURI chiede respingersi il reclamo della Procura e, in accoglimento del proprio, annullarsi o riformarsi la impugnata decisione della CDN, per l’effetto dichiarando inefficace la sanzione della squalifica di sei mesi. La difesa della LAZIO chiede che prosciolto MAURI e sia del pari annullata la sanzione dell’ammenda irrogata alla società o, in subordine, che la stessa sia contenuta nel minimo. Chiuso il dibattimento la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha adottato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2), 3) e 4), sospesa ogni definitiva decisione in punto di rito e di merito, ritenuto che, allo stato degli atti, appare necessario approfondire alcune emergenze istruttorie, visto l’art. 34, comma, 4, C.G.S., dispone ulteriori attività di indagine e di accertamento, a cura di questa stessa Corte, anche mediante audizione personale dei soggetti di interesse, secondo apposito calendario e con garanzia del contraddittorio delle parti. Veniva, quindi, fissata la seduta del 19 settembre 2013, alla quale sono state convocate le parti, nonché i sigg.ri GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI. Mentre GERVASONI e MAURI si sono ritualmente sottoposti all’audizione disposta da questa Corte, ZAMPERINI ha comunicato che non intendeva comparire. La difesa del sig. Stefano MAURI ha, poi, fatto pervenire una memoria scritta dd. 1.10.2013, che, però, il Collegio reputa inammissibile, poiché non prevista, né autorizzata e della quale, dunque, non si è tenuto conto. Alla luce delle risultanze della disposta attività di indagine e di accertamento il Collegio ha proseguito la camera di consiglio, all’esito della quale ha ritenuto infondati i reclami proposti da Stefano MAURI e dalla soc. LAZIO, mentre ha ritenuto parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati, il reclamo del Procuratore Federale, di conseguenza adottando la decisione di cui al dispositivo, sulla base delle seguenti motivazioni In via preliminare, negata, ancora una volta, la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e riaffermata l’applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dalla giurisprudenza applicativa del Codice di Giustizia Sportiva (in seguito CGS), non può non osservarsi, prima ancora di passare all’esame delle diverse fattispecie giunte all’esame di questo giudice sportivo di secondo grado (in seguito CGF), che sia le incolpazioni formulate dalla Procura federale che le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale (in seguito CDN), sono strettamente correlate ad indagini che risultano tuttora in corso da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, nella specie la Procura della Repubblica di Cremona, i cui primi risultati sono stati acquisiti ed approfonditi, sul versante relativo alla commissione di illeciti sportivi, dagli organi inquirenti federali. Se ne ricava, inevitabilmente, che anche le valutazioni di questa Corte non possono che essere formulate allo stato degli atti e nella consapevolezza che le risultanze attuali potrebbero essere superate da eventuali future acquisizioni, laddove le stesse dovessero trovare ingresso in altro procedimento, in forza di quelli che sono gli strumenti offerti dal CGS e ferma restando – come detto – l’autonoma valutazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, degli eventuali nuovi elementi che dovessero, in un senso o nell’altro, emergere secondo i canoni dettati dal predetto Codice. Chiariti, doverosamente, i confini all'interno dei quali si dipana la presente decisione si deve, in via di ulteriore approssimazione, delineare l'iter che si seguirà per dare un quadro generale della materia, pur nei limiti della rilevanza ai fini del giudizio. In tale prospettiva, il Collegio ritiene preliminarmente opportuno richiamare, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo e relativo obbligo di denuncia. Recita l’art. 7, comma 1, CGS: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito», mentre «le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Siffatto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., tra le altre, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. La nozione di idoneità, elemento invero non contemplato quale essenziale dall’art. 7 CGS, sembra richiamare il concetto di minaccia concreta, di messa in pericolo obiettivamente accertabile, di una qualche attività, insomma, capace di provocare una effettiva lesione del bene protetto: in altre parole, gli atti, oltre ad essere diretti e mirare ad ottenere un’alterazione dello svolgimento della gara, dovranno essere anche idonei allo scopo, a prescindere se poi questo venga effettivamente o meno raggiunto. In altri termini, nonostante la norma parli di «atti diretti», sembrando richiamare la disciplina del tentativo di cui all’art. 56 c.p., nella previsione del CGS manca tanto il requisito dell’idoneità, come detto, quanto quello della univocità: elementi, questi, come noto, fondamentali affinché possa configurarsi il delitto tentato. Tuttavia, deve ribadirsi che, come affermato dalla giustizia sportiva, non appare dubbio che ai fini dell’integrazione dell’illecito sportivo, sia necessario anche il requisito della idoneità degli atti. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 CGS, secondo cui «le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Non vi è dubbio, a tal proposito, che il discrimine tra la frode sportiva ed il semplice comportamento antisportivo è spesso racchiuso nella mera interpretazione di singoli dati probatori. Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all’art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». Così dispone la norma sopra richiamata che, poi, prosegue, al comma 8: «Il mancato adempimento dell’obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00». In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale. Ritiene questa CGF che una lettura attenta della norma conduce a ritenere che l’obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. N. 7/C del 9 settembre 2004). Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata un semplice sospetto o un mero presentimento. Deve poi, ancora una volta, ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”). Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile [la nota vicenda “Portanova” ne costituisce un chiaro esempio: l’incolpazione di illecito sportivo è stata, dalla CDN, derubricata, appunto, ad omessa denuncia (cfr. CDN, C.U. n. 12/CDN del 10 agosto 2012). Decisione, poi, confermata in grado d’appello (cfr. CGF, 21 agosto 2012, C.U. n. 039/CGF del 31 agosto 2012) e, successivamente, anche dal TNAS che, però, pur, appunto, confermando la sussistenza della violazione per omessa denuncia, ha stimato equo ridurre la sanzione (cfr. Tnas, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”)]. Il problema della linea di demarcazione di cui si è detto si avverte soprattutto sul piano probatorio. Infatti, se i confini giuridici tra il comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata “giuridico-disciplinare”. In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto, seppur per sommari tratti e non dunque al massimo livello di approfondimento, la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”). In via di ulteriore approssimazione, sempre in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover indicare alcune ulteriori premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché all’identificazione dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, alla luce delle relative argomentazioni e valutazioni spese dalle parti per la loro migliore illustrazione. In tal ottica è possibile osservare come, in passato, talune decisioni della giustizia sportiva abbiano affermato che, affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso sia provato oltre ogni ragionevole dubbio: in difetto, «pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori», deve giungersi «ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti» (CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). «La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio» (CAF., C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981). A tal proposito, tuttavia, deve evidenziarsi che più di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche questo Collegio reputa che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Ancora, in altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23 agosto 2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Infatti, anche se la disposizione in commento non è, come si diceva, sovrapponibile a quella di cui all’art. 56 c.p. (tentativo) non ha dubbi questa Corte che le condotte imputate agli incolpati debbano «rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo» (CF, C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006). Orbene, sotto un profilo metodologico, questo Collego ritiene di non doversi discostare dalla copiosa giurisprudenza federale ed esofederale in ordine allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere, secondo lo standard probatorio indicato, integrata la fattispecie di cui all’art. 7, comma 1 7, CGS, al fine dell’affermazione della responsabilità del sig. MAURI. A tale scopo, l’accertamento del Collegio deve fondarsi, come detto, sulla oggettiva commissione di un fatto illecito o della conoscenza di un illecito tentato o consumato, di cui MAURI abbia percepito soggettivamente l’antigiuridicità. In relazione al primo profilo appare difficilmente revocabile in dubbio che entrambe le gare di cui trattasi siano state fatte oggetto di illecito e che l’andamento e il risultato delle stesse siano stati alterati. Numerosi e convergenti, in tal senso, gli elementi probatori. A cominciare, per quanto concerne la gara Lazio–Genoa, dalla inequivoca segnalazione del bookmaker austriaco Skysport 365 Gmbh che, in sede di esposto/denuncia presentata il 14 giugno 2011 presso la Polizia di Cremona e, poi, trasmessa alla locale Procura della Repubblica, evidenziava come in relazione alla gara Lazio–Genoa del 14 maggio 2011 è pervenuta «a partire da 3 ore dell’evento, una richiesta enorme (vista la particolarità della specialità) di gioco sull’ht/ft primo tempo “X” e secondo tempo “1”, oltre che, nello specifico, sul risultato esatto del primo tempo 1-1, over finale e gol/gol primo tempo e finale». Nella predetta denuncia viene, peraltro, messo in rilievo anche la circostanza che «tutte le giocate arrivano dalla zona di Roma e dintorni e, peraltro, da agenzie con media giocate particolarmente bassa. Particolarità che rende ancor più evidente la presenza di giocate particolarmente “importanti”». Questo dato appare già di per sé inequivoco, oltre che inquietante, anche laddove si rammenti che il risultato del primo tempo è stato poi effettivamente di 1-1, a parte quello finale che ha visto la vittoria della squadra di casa. L’effettiva sussistenza dell’illecito è poi confermata da tutta una serie di convergenti elementi. Tra questi, anzitutto, le dichiarazioni di GERVASONI. Riferisce GERVASONI che l’interesse di Gegic era per Lazio - Genoa e Lecce - Lazio. «Giocando con il Piacenza insieme a Mario CASSANO lui mi disse che aveva degli amici a Roma, tra cui ZAMPERINI, con cui si sentiva saltuariamente e con cui scommetteva su partite di calcio. In particolare confermo che in occasione del ritiro prima della gara Livorno-Piacenza diedi il mio cellulare al CASSANO – trattavasi dell’utenza e del cellulare fornitomi da Gegic – il quale in mia presenza mandò prima un SMS di avvertimento a cui seguì un colloquio, tra CASSANO e ZAMPERINI, su Skype che io ebbi modo di ascoltare direttamente. La cosa avvenne utilizzando il mio PC. Nel corso del colloquio ZAMPERINI mi disse che c’era già qualcosa in ballo per combinare il risultato della gara Lazio-Genoa del 14.05.2011» (v. dichiarazioni 13.4.2012 alla Procura federale). Il quadro che emergerebbe vuole che ZAMPERINI, per conto di Gegic, si sia fatto tramite con MAURI, suo amico. MILANETTO, invece, si è interessato per il Genoa. Gegic gli riferisce che il risultato concordato era un over per il 1° tempo (cosa che poi, come detto, si realizzerà effettivamente). CASSANO aveva verificato tramite ZAMPERINI la effettiva possibilità di combinare la partita. ZAMPERINI e Ilievski si sono recati a Roma, a Formello, per parlare con MAURI. Emerse che alcuni giocatori della Lazio avevano già scommesso per un risultato diverso per il risultato finale e cosi l’accordo riguardò soltanto l’over del 1° tempo. «Preciso inoltre», dichiara ancora GERVASONI, «che verso le 17.30 del 14.5.2011, finita la gara a cui avevo partecipato (Livorno-Piacenza) ricevetti un SMS da ZAMPERINI in cui questi, pur confermandomi l’incontro avvenuto con lo zingaro (non so dire dove esattamente ma mi risulta nei pressi di Formello), mi esprimeva dubbi sul fatto che si fosse perfezionato un accordo illecito. A questo punto ritenni opportuno messaggiarmi con Gegic, il quale mi rispose con un SMS nel quale mi disse che erano riusciti, lo zingaro e ZAMPERINI, a mettersi d’accordo per un Over del primo tempo. Quando tornai a casa ad Acqui Terme, dal mio PC parlai a mezzo Skype con Gegic che poi incontrai anche successivamente in settimana, mi sembra di ricordare a Cernobbio, insieme a Ilievski. Nel corso di queste due conversazioni acquisii complessivamente notizie da parte dei due che a Formello era andato con ZAMPERINI l’Ilievsky e che avevano incontrato MAURI, credo direttamente all’interno o all’esterno del centro sportivo, dove il duo ZAMPERINI-Ilievsky era interessato a conoscere cosa i giocatori della Lazio fossero disposti a fare e con cui Gegic ed Ilievsky mi dissero di essersi messi d’accordo solo sul risultato di Over del primo tempo». Le perplessità sollevate dalle difese in ordine al fatto che lo stesso ZAMPERINI aveva manifestato dubbi sul buon esito dell’illecito proprio con riferimento al messaggio inviato da ZAMPERINI a GERVASONI sono state dissolte dallo stesso GERVASONI in sede di audizione, in data 19.9.2013, innanzi a questa stessa CGF. A precisa domanda del presidente, sul punto, così risponde GERVASONI: «Una volta che io ho saputo che c’era stato l’incontro, tengo a precisare che mi trovavo in ritiro con la mia squadra dove giocavo, quindi era il Piacenza. Essendo venuto a sapere, verso l’ora di pranzo, poi dovetti recarmi al campo per disputare la partita Livorno – Piacenza. Successivamente, trovai un messaggio e messaggiai dopo la partita per vedere se l’incontro era andato a buon fine e lo ZAMPERINI mi rispose in maniera dubbiosa». «“Dubbiosa”, come?», domanda il presidente. «Dubbiosa … che rimase “lì lì”, nel senso che non mi fece capire nulla se veramente avevano trovato un accordo o no. Allora io, per essere sicuro, sentii il Gegic, il quale mi disse che erano riusciti a fare qualcosa. Poi io, successivamente, sempre via messaggio … […] mi viene data la conferma, una volta recatomi nella mia abitazione di Acqui Terme, via skype, tramite Gegic, dove mi disse, appunto, che erano riusciti a trovare un accordo per un over al primo tempo». GERVASONI ha conferma, dunque, del perfezionamento dell’accordo illecito (e, a suo dire, del coinvolgimento di MAURI della partecipazione alla alterazione del risultato Lazio-Genoa) nell’incontro avuto a Cernobbio il 19.5.2011 con Gegic e Ilievski. Gegic in quell’occasione disse a GERVASONI: - che ZAMPERINI e Ilievski incontrarono MAURI a Formello il giorno della partita - che MAURI li aveva messi in contatto con MILANETTO - che ZAMPERINI e Ilievski si erano incontrati con MILANETTO per proporre un over 2.5. La ricostruzione operata da GERVASONI in ordine alla combine della gara di cui trattasi trova anche solidi riscontri. In particolare, le risultanze dei tabulati telefonici che, tra l’altro, provano che l’incontro di Cernobbio del 19 maggio tra GERVASONI, Ilievski e Gegic di cui riferisce GERVASONI vi è effettivamente stato. Gegic, poi, esclude il proprio coinvolgimento nella vicenda, ma non riesce a fornire una diversa ricostruzione rispetto a quella dettagliata data da GERVASONI. Conferma, però, l’incontro ZAMPERINI – Ilievski a Milano e ammette l’incontro di Cernobbio, seppur non specifica la data. Non sa spiegare i 4 contatti telefonici del 14 maggio tra le 06.10 e le 06.27 con Ilievski, ne quello con ZAMPERINI delle 02.26 sull’utenza telefonica intestata alla moglie di Ilievski. E’ provata la presenza a Formello il 14.5.2011 di Ilievski ed il suo incontro con ZAMPERINI (prima, frequenti contatti tra i due, poi intorno alle 12.10 nessun contatto tra gli stessi, i cui telefoni vengono però agganciati dalle medesime celle ubicate nell’area Roma Nord). E’ lo stesso ZAMPERINI a confermare di aver incontrato Ilievski a Roma in occasione della partita Lazio- Genoa È, in ogni caso, affermato dagli stessi protagonisti l’incontro a Formello tra ZAMPERINI e MAURI. Ilievski il 14 mattina arriva a Roma, da Milano, con volo Alitalia (ripartirà la sera alle 21.30, dopo la fine della partita). Le utenze telefoniche ZAMPERINI e Ilievski risultano poi attive presso l’hotel Duke di Roma, albergo presso cui alloggiava il Genoa. Ovviamente, il “sopralluogo” ZAMPERINI - Ilievski a Formello del 14 maggio e poi presso l’hotel Duke è solo una conferma di iniziative già assunte. Avvalora, poi, tale ricostruzione il fatto che all’inizio della stessa giornata del 14 Ilievski entra in contatto telefonico con Lazar/Strasser, i quali partono per l’Italia, come dimostra l’aggancio delle loro celle a Gorizia e poi a Milano. A tal proposito, il 10.7.2012 Strasser Laszlo viene interrogato dalla Procura della Repubblica di Cremona. L’Ufficio preliminarmente, ai fini di una miglior comprensione del contesto complessivo dell’indagine, ha fatto presente all’indagato che egli è accusato del reato di cui all’art. 416 c.p. per aver fatto parte di un gruppo di persone con a capo Ilievski, gruppo dedito al concorso nella manipolazione di partite di campionati di serie A e B italiani tramite accordi con giocatori e intermediari che fissavano il probabile esito della partita consentendo così inizialmente ad un gruppo definito “zingari” con a capo Gegic e Ilievski di intraprendere tramite siti internet scommesse in campo internazionale su tali partite con notevole guadagno. In tal ottica, il predetto Ufficio contesta a Strasser Laszlo di essere stato presente insieme a Ilievski ed altri ungheresi tra cui Matyas Lazar in alberghi italiani a Cernobbio, Bari, Milano, Bologna in concomitanza con talune partite (tra cui Lazio – Genoa). L’indagato, quindi, afferma: «Per quanto concerne il viaggio in Italia nel maggio 2011 ho accettato l’invito di Lazar ad andare con lui a sue spese rendendomi disponibile a guidare in parte la sua macchina ed a seguire le varie incombenze del viaggio come il check-in in albergo e altro. In pratica facevo un po’ il factotum e nel contempo potevo fare una vacanza. Sicuramente abbiamo soggiornato a Como, Bari, Bologna, Milano. A Como Lazar mi ha fatto conoscere Ilievski e li ho conosciuto anche un amico di Ilievski che si chiama Gegic». Le dichiarazioni e gli elementi oggettivi, documentali e logici così sintetizzati depongono, in modo univoco ed inequivoco, nel senso dell’effettiva realizzazione dell’illecito per la gara Lazio- Genoa. Pacifica la sussistenza dell’illecito anche in relazione alla gara Lecce – Lazio del 22.5.2011. Si comincia, anche qui, con la segnalazione come partita sospetta da parte di Skysport 365 Gmhb. Si legge nella relativa denuncia presentata alle autorità di polizia: «A poche ore dall’inizio della partita si assiste però ad un calo vertiginoso dell’over e dell’handicap a favore della Lazio, nonché del segno “x” del primo tempo. Memori della settimana precedente Planetwin365 mette subito offline le specialità riguardanti il primo tempo, per poi essere costretti in un secondo momento a mettere l’incontro offline anche in modalità Live, in quanto le quote nel mercato asiatico fanno preannunciare una valanga di gol. […] Il copione, anche in maniera un po’ stucchevole vedendo le immagini, è pienamente rispettato. Il primo tempo si chiude sul 2-2 e il finale 2-4». ZAMPERINI conferma di essere amico fraterno di MAURI e di aver incontrato MAURI in occasione della trasferta della Lazio a Lecce, nell’albergo che ospitava la Lazio. ZAMPERINI conferma di avere incontrato anche Ilievski in occasione della gara Lecce – Lazio. Nell’incontro di Cernobbio avuto il 19, ossia qualche giorno prima della gara, Gegic riferisce a GERVASONI che l’accordo su Lecce – Lazio, con over con 2 gol di scarto, era fatto. Gegic disse, inoltre, a GERVASONI che aveva investito 400.000,00 euro per pagare i giocatori di Lazio e Lecce. La sera del 19 maggio 2011, tra le 16.02 e le 16.20 vi sono numerosi contatti telefonici tra Ilievski, Tan Seet Eng, Kenesei Zoltan, Lazar Matyas e Strasser Laszlo presumibilmente finalizzati al reperimento ed all’organizzazione della consegna a Lecce del denaro occorrente per corrompere i calciatori. Il denaro è trasportato materialmente sul luogo dagli ungheresi Shultz Lazslo e Borgulya Gabor (alias Borgulya Istvan) che si recano e soggiornano nello stesso albergo (ossia, il Garden Inn) di Ilievski. Le predette circostanze trovano riscontro nelle intercettazioni telefoniche tra i soggetti ungheresi, nonché nelle dichiarazioni rilasciate in sede di rogatoria internazionale, in data 28.11.2011, da Horvath Gabor, il quale, oltre a confermare l’avvenuta combine della gara, fornisce, appunto, i dettagli sul trasporto del denaro. In serata, poi, si registrano ulteriori contatti Ilievski – ZAMPERINI, tra i quali, oltre ad alcuni sms, si evidenziano tre chiamate, una alle ore 22.38 nel corso della quale l’utenza di ZAMPERINI aggancia via Lupiae, in corrispondenza della quale è ubicata l’abitazione di FERRARIO del quale è ragionevolmente in compagnia, e due rispettivamente alle ore 00,14 e 00,22 del 20.05.2013. Nei giorni successivi (21 e 22 maggio) proseguono intensi i contatti tra i soggetti coinvolti e, in particolare, tra ZAMPERINI e Ilievski, tra quest’ultimo e gli ungheresi, tra Ilievski e Tan Seet Eng. In particolare, poi, si evidenzia come l’utenza di Schultz, ossia uno dei due ungheresi incaricati del trasporto a Lecce del denaro, dalle ore 10.35 alle ore 11.20 risulta agganciare la cella di viale Leopardi, in corrispondenza della quale è situato l’hotel Garden Inn, ove, come detto, alloggiano gli ungheresi e Ilievski e la medesima cella risulta agganciata dall’utenza di ZAMPERINI nella medesima fascia oraria, nella quale, peraltro, lo stesso contatta più volte FERRARIO. Ancora, devono tenersi in conto anche le numerose comunicazioni tra ZAMPERINI e FERRARIO il giorno 20 maggio 2011, seguiti dall’incontro avvenuto presso l’Hotel Tiziano nel corso del quale, come ammesso espressamente da entrambi, ZAMPERINI ha avanzato a FERRARIO la proposta di alterare la gara. I contatti, poi, seguono il giorno successivo, il 21 maggio, e dalle 10,10 alle 21.28 si registrano 12 contatti, immediatamente seguiti alle 21.30 da una telefonata intercorsa tra Ilievski e ZAMPERINI, allorquando quest’ultimo è, tra l’altro, appena giunto presso l’abitazione di FERRARIO (ubicata in corrispondenza della cella di via Lupiae la quale, difatti, risulta agganciata dall’utenza di ZAMPERINI) per cena, circostanza, anche questa, espressamente ammessa da entrambi. Dopo il termine della gara vi è un fitto scambio di comunicazioni tra tutti i soggetti coinvolti. Lo stesso ZAMPERINI, nelle dichiarazioni da lui rese agli organi inquirenti, conferma: -di essersi recato a Lecce, per tre giorni, prima della partita Lecce – Lazio; -che Ilievski gli ha chiesto se conosceva alcuni giocatori del Lecce; -di aver incontrato FERRARIO per chiedergli di aderire alla combine, ma che FERRARIO si rifiutò; -di aver incontrato MAURI nella reception dell’albergo che ospitava la Lazio. Anche FERRARIO conferma di essere venuto a conoscenza del tentativo di manipolazione della gara. A tal proposito, lo stesso dichiara, tra l’altro: «Attorno al mercoledì o giovedì che ha preceduto la partita Lecce – Lazio del 22 maggio 2011 e quindi probabilmente il 18 o il 19 maggio, ho ricevuto un messaggio da Alessandro nel quale il predetto mi diceva di essere arrivato a Lecce e di trovarsi presso l’Hotel Tiziano. Premetto che già da tempo prima Alessandro mi aveva preannunciato l’intenzione di venirmi a trovare a Lecce. Rappresento che stavo completando delle cure in relazione ad un infortunio che avevo subito e mi trovavo al campo del Lecce per effettuare quegli esercizi connessi al recupero dall’infortunio… Terminato l’allenamento curativo nel pomeriggio mi sono recato presso l’Hotel Tiziano. Si tratta di un albergo che conoscevo bene in quanto la squadra del Lecce vi si ritirava alla vigilia delle partite in casa… Il fatto che ZAMPERINI abbia scelto proprio quell’albergo dove in genere veniva ospitata la squadra del Lecce costituisce una mera combinazione nel senso che non ricordo di avergli mai riferito, neppure per caso, che proprio quell’albergo in genere ospitava il Lecce… Come dicevo nel pomeriggio di quel 18 maggio mi sono recato presso l’Hotel Tiziano ed ho incontrato ZAMPERINI nella hall. Abbiamo bevuto qualcosa assieme e poi lui mi ha invitato a salire in camera. Quando l’ho incontrato ZAMPERINI si trovava assieme ad un’altra persona, apparentemente italiana, nel senso che aveva l’accento romano… Non ricordo più come ZAMPERINI abbia esplicitato la ragione per cui mi invitava a salire nella sua camera. Ricordo soltanto che io pensai che magari volesse farmi conoscere qualche ragazza che appunto si trovasse nella sua stanza. La stanza si trovava nella parte vecchia dell’albergo e lo spostamento richiese l’utilizzo dell’ascensore. L’amico di ZAMPERINI venne con noi. Il tempo di fumare una sigaretta e ZAMPERINI passò subito all’argomento che lo interessava: mi disse che lui o i suoi amici, volevano scommettere sulla partita e voleva quindi informazioni sulla possibilità di influenzare il risultato o meglio, mi chiese delle informazioni sulla partita». L’analisi dei tabulati permette, poi, di evidenziare che due componenti del gruppo degli “zingari”, Borgulya e Schultz, si sono recati dall’Ungheria a Lecce e sono ripartiti il giorno dopo la partita. Gabor Horvat dichiara che i predetti due ungheresi portarono a Lecce 600.000,00 euro con cui corrompere i giocatori del Lecce. Non vi è dubbio che le anzidette circostanze, i plurimi contatti telefonici, meglio dettagliatamente indicati negli atti del presente procedimento, e la localizzazione delle utenze in uso ai soggetti coinvolti, riscontrano in modo puntuale e preciso le affermazioni di GERVASONI. Dato per assodato che entrambe le gare di cui si è detto sono interessate da accordi illeciti occorre passare a verificare, per quanto interessa ai fini della decisione del presente giudizio, se il calciatore MAURI abbia o meno partecipato a detta combine (o anche solo agevolato la stessa), oppure se il medesimo capitano laziale abbia ricevuto, ma rifiutato, la proposta alterativa, oppure ancora se lo stesso non abbia mai ricevuto alcuna proposta di manipolazione del risultato e/o dell’andamento delle gare Lazio – Genoa e Lecce – Lazio e non sia stato a conoscenza degli illeciti di cui trattasi. In tal ottica, deve premettersi che, ad avviso del Collegio, correttamente è stato evidenziato come l’accertamento circa la consapevolezza del MAURI sulla avvenuta realizzazione di un fatto illecito non può trarsi in via generica e per successivi gradi di approssimazione, perché altrimenti la relativa sanzione inflitta allo stesso verrebbe a trovare fondamento in una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, ulteriore e diversa rispetto a quelle – tassative – previste dall’ordinamento sportivo e, pertanto, inammissibile. Né può fondarsi un giudizio di colpevolezza sul semplice presupposto dell’amicizia con ZAMPERINI e dei numerosi contatti telefonici di MAURI con il medesimo ZAMPERINI e con Aureli. Questo percorso sarebbe, del resto, eccessivamente approssimativo. È, invece, necessario un attento esame degli elementi a disposizione di questo Collegio, alla luce dei quali accertare o meno l’eventuale responsabilità diretta e personale di MAURI. Orbene, così fissato il thema decidendum, mette conto evidenziare che il costrutto accusatorio trae anzitutto alimento dalle dichiarazioni rese da GERVASONI. Che, quindi, è opportuno, seppur in sintesi, richiamare. Riferisce GERVASONI il 4.2.2013 al Procuratore della Repubblica di Cremona: «Quel giorno io ho saputo sia da ZAMPERINI che da Ilievski via sms che si sono incontrati a Roma per manipolare quella partita. Io sapevo che ZAMPERINI era molto amico di MAURI e potevo anche immaginare un suo coinvolgimento, ma concretamente del coinvolgimento di MAURI lo venni a sapere soltanto alcuni giorni dopo la partita, quando mi recai a Cernobbio dove incontrai sia Ilievski che Gegic. Fu in quella circostanza che appresi da Gegic ciò che ho già riferito e cioè che fu MAURI che Ilievski e ZAMPERINI incontrarono il giorno della partita o a Formello o nei pressi di Formello, che li mise in contatto il giorno stesso con i calciatori del Genoa che erano disposti a contrattare. In occasione dell’incontro a Cernobbio Gegic mi disse (Ilievski era presente ma parlava solo inglese) che MAURI lo aveva messo in contatto con MILANETTO; che ZAMPERINI e Ilievski si erano incontrati con quest’ultimo, non so se nell’albergo del ritiro del Genoa o all’esterno; che avevano proposto un Over 2,5 con sconfitta del Genoa (risultato che – a quanto mi aveva riferito Gegic – auspicava sia MAURI che gli slavi), ma che lo stesso MILANETTO, non so se dopo aver consultato o meno i suoi compagni di squadra, rispose che avrebbe avuto qualche difficoltà a garantire un risultato del genere, in quanto nel Genoa c’erano parecchi giovani e parecchi stranieri, che sarebbe stato difficile convincere della necessità di una sconfitta; che alla fine, pertanto, si accordarono per un Over alla fine del primo tempo, risultato che sarebbe stato raggiunto semplicemente facendo due gol complessivi nel primo tempo, cosa che in effetti accadde, in quanto la prima parte della gara terminò per 1 a 1. Voglio specificare che un Over alla fine del primo tempo poteva essere considerato, per i giocatori del Genoa, un risultato più facile da digerire di quello di una sconfitta». Sempre a Cernobbio, poi, GERVASONI apprende che alcuni giocatori della Lazio, tra i quali lo stesso MAURI, avevano scommesso su un risultato diverso, risultato che, tuttavia, avrebbe potuto essere comunque compatibile con l’Over primo tempo. «Negli stessi giorni ho appreso da CASSANO, che era in contatto con ZAMPERINI, che MAURI ed i giocatori della Lazio di cui ho detto avevano scommesso presso un’agenzia romana che apparteneva ad un amico di ZAMPERINI». Prosegue, ancora, GERVASONI: «Quando mi incontrai a Cernobbio con Gegic e Ilievski, credo attorno al mercoledì successivo alla partita Lazio – Genoa, i due, telefonando in mia presenza a ZAMPERINI, vennero informati dal predetto che aveva sentito MAURI e che esisteva già in programma l’accordo per la vittoria della Lazio con over e due gol di scarto nell’imminente partita da disputare con il Lecce. A Cernobbio non sapevo se i giocatori del Lecce fossero stati già contattati». Soltanto in occasione di un successivo incontro con Gegic e Ilievski, che avvenne in un bar a Legnano attorno al mercoledì della settimana successiva alla gara Lecce – Lazio, il dichiarante venne a sapere che, oltre ad alcuni giocatori della Lazio, tra i quali lo stesso MAURI, erano coinvolti alcuni giocatori del Lecce. Con riferimento al pagamento dei compensi inerenti alla manipolazione della partita Lecce - Lazio, «devo ribadire», afferma GERVASONI, «che Gegic mi parlò dell’investimento di 400.000 € complessivi che andarono non solo ai calciatori del Lecce, quelli corrotti, ma anche in parte ai calciatori della Lazio, tra i quali rientrava certamente MAURI, per avere favorito l’approccio con i medesimi calciatori del Lecce. È possibile poi che ci sia stato un vantaggio di questi ultimi anche attraverso la scommessa sulla partita». Le propalazioni accusatorie di GERVASONI potrebbero trovare conforto, o rimanere smentite, nelle ulteriori dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda che qui ci occupa. Con riferimento alle dichiarazioni di GERVASONI, Gegic, in sede di confronto con lo stesso GERVASONI presso la Procura della Repubblica di Cremona il 18.3.2013, replica: «Son tutte cose inventate da GERVASONI e io nell’incontro che può anche esserci stato a Cernobbio non gli ho mai parlato di questi fatti che si ricollegano alla partita Lecce – Lazio. Lei mi chiede per quali ragioni GERVASONI abbia scaricato su di me queste accuse infondate e io le rispondo che il comportamento di GERVASONI può essere spiegato con le seguenti circostanze. Dopo che nel 2011 ci furono gli arresti GERVASONI venne squalificato per cinque anni. Quando era ancora in libertà, forse attorno al settembre/ottobre 2011, si mise in comunicazione con me a mezzo skype e chiese a me e Ilievski di cercargli una squadra straniera in cui potere ancora giocare e questa possibilità non c’era. Io non feci neanche un tentativo in quanto nessuno avrebbe accettato un’offerta di un calciatore così pesantemente squalificato. A questo punto GERVASONI chiese a me e a Ilievski di prestargli una grossa somma di denaro, attorno agli 800.000 euro, per aprire una sua attività imprenditoriale nel campo dell’abbigliamento, nel centro Milano. Io non avevo denaro e Ilievski, al quale riferii la cosa come un fatto quasi comico, naturalmente non fu disposto a dare nulla a GERVASONI. Fu a questo punto che il predetto minacciò di vendicarsi in particolare rivelando ai giudici tutte le cose di cui era a conoscenza nonché anche cose non vere. Ritengo pertanto che questa sia la spiegazione di tutte queste falsità contro di me». Tuttavia, il GIP di Cremona, nell’ordinanza 28.12.2012 resa nel procedimento c/ Gegic osserva come il comportamento dello stesso nel corso degli interrogatori resi «a questo GIP e al PM è stato largamente insoddisfacente. L’indagato ha eluso il confronto con buona parte del materiale d’indagine, soprattutto quello più “sensibile” e si è limitato ad individuare un numero limitato di episodi […] L’indagato ha operato una sorta di “ritaglio” sulla materia d’indagine reso possibile dalla lunga attesa prima di costituirsi e della sicura conoscenza degli atti già depositati. […] Peraltro nell’illustrare tale versione Gegic ha negato o non ha spiegato fatti che sono provati anche sulla base di dati documentali o narrativi». Nella successiva ordinanza 11.3.2013, il GIP di Cremona osserva, ancora: «È quindi complessivamente assai probabile che Gegic abbia sin dall’inizio operato la scelta di “coprire” con una versione del tutto falsa o comunque ampiamente circoscritta gli argomenti più “sensibili” per l’indagine e cioè la manipolazione delle partite di serie A e il ruolo del gruppo di Singapore. Cercando così, con la presentazione all’Autorità giudiziaria italiana, di ottenere il massimo vantaggio con il minimo danno per sé e per gli altri associati». In sede di ordinanza 5.4.2013 il GIP di Cremona, con particolare riferimento al confronto, svoltosi in data 18 marzo 2013, disposto dal Pubblico ministero tra Gegic e GERVASONI, così si esprime: «L’esito di tale confronto deve essere giudicato ampiamente sfavorevole per la posizione di Gegic in quanto, come emerge dal verbale riassuntivo costituito da ben 27 pagine, GERVASONI ha confermato e spesso sviluppato con ulteriori dettagli gli episodi che hanno visto coinvolto Gegic, in particolare quelli di maggior rilievo per le indagini quali i contatti con MAURI, MILANETTO e ZAMPERINI in relazione alla manipolazione delle partite di serie A e i contatti con il gruppo di Singapore. Nel corso di tutto il confronto Gegic, giocando per così dire “di rimessa”, si è limitato a negare le circostanze che man mano ascoltava, attribuendo in alcuni momenti a GERVASONI una sorta di volontà persecutoria nei suoi confronti che non trova tuttavia alcuna spiegazione e che è comunque smentita, sul piano obiettivo, dai numerosissimi riscontri che il racconto dello stesso GERVASONI ha trovato a seguito delle confessioni di numerosi altri indagati e dell’esame delle conversazioni e dei tabulati elettronici». Nelle dichiarazioni rese da MAURI il 13 aprile 2012 alla Procura Federale, questi ha, anzitutto, precisato di «conoscere ZAMPERINI da circa 10 anni, ovvero da quando insieme giocavamo nel Modena, la mia amicizia con ZAMPERINI, da quel periodo non si è mai interrotta. Infatti, i numerosi contatti telefonici di cui si parla, attestano il mio rapporto di amicizia di lunga data. Preciso, inoltre, che spesso capitava di procurarmi dei biglietti per consentirgli l’accesso allo stadio nelle nostre partite casalinghe, sia per lui che per alcuni suoi amici, o per un cugino, anche perché ZAMPERINI è un tifoso laziale. In particolare ricordo che in occasione di Lazio – Genoa del 14.05.2011 ZAMPERINI venne a Formello il giorno della gara, se non erro intorno a mezzogiorno, per ritirare due o tre biglietti che gli avevo promesso. Preciso a tal proposito che, la società mette a disposizione di ogni calciatore tre biglietti per le gare casalinghe, mentre per le partite in trasferta ci vengono consegnati un numero ridotto di biglietti distribuiti fra noi giocatori secondo le diverse esigenze. In occasione della consegna dei biglietti di cui ho detto, prima della gara Lazio-Genoa di cui sopra, ricordo che ZAMPERINI mi attese all’ingresso senza chiedere alcuna autorizzazione alla guardiania, pertanto, arrivato presso il cancello del nostro impianto, mi chiamò telefonicamente per dirgli di raggiungerlo, cosa che feci. Quindi, consegnati i biglietti, mi intrattenni con lui per circa 10 minuti, il tempo di parlare di come stava la squadra, in prospettiva di un posto per la Champions, e darci appuntamento dopo la partita per una cena fra amici; non ricordo, però, se in effetti quella sera ci incontrammo. A tal proposito preciso che, normalmente il ristorante che frequento anche con ZAMPERINI è il “Met”». Con specifico riferimento alla partita Lazio – Genoa disputata sabato 14 maggio 2011 alle ore 18.00, e terminata sul risultato di 4-2, MAURI così riferisce: «ricordo solo che alla fine del primo tempo ero molto contrariato per il risultato di 1-1 sino a quel momento conseguito, in quanto il semplice pareggio non ci consentiva di continuare a lottare per un posto in Champions; dopo aver svolto il primo tempo in modo contratto, data l’importanza del risultato da conseguire (accesso in Champions) , finalmente, solo nel secondo tempo, ci siamo sbloccati anche perché, contestati dal nostro pubblico, ancor più motivati, conseguimmo il risultato finale di 4-2». In relazione alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011 finita 2-4 riferisce di ricordare «che durante il nostro ritiro a Lecce non ho incontrato nessuno estraneo alla società, se non ZAMPERINI, il quale venne a trovarmi in hotel la domenica pomeriggio prima della gara per prendere due o tre biglietti. Preciso che quella fu una delle poche occasioni in cui ciò accadde nelle partite in trasferta, mentre era una consuetudine nelle partite giuocate in casa. Preciso che, ci incontrammo nella hall, non ricordo se in tale occasione fosse in compagnia. Pertanto, scambiate alcune frasi di circostanza ci salutammo dandoci appuntamento per festeggiare la vittoria auspicata. In effetti, non ci incontrammo». In sede di audizione 20 novembre 2012 la Procura federale contesta a MAURI che «nel periodo monitorato, dalla fine del mese di aprile 2011, risulta che la Sim n. 3420279298 intestata a Romano Samanta aggancia stabilmente celle telefoniche ubicate nei pressi di via del Fosso di Monte Oliviero, via delle Macere 10 – Formello, via Marco Besso, corso Francia, via Cassia 481, via Maffeo Pantaleoni, 6, zona Flaminio, stadio Olimpico – lato Monte Mario – curva Sud, Ponte Milvio, come da estratto intercettazioni allegate al verbale». A tale contestazione MAURI risponde: «confermo di ricordare che il telefono contenente la scheda intestata a Samanta Romano mi fu consegnata il 13 maggio, probabilmente intorno alle 13.00 - orario in cui si concludeva il pranzo – da Aureli senza che lui mi specificasse che in realtà era intestata alla Romano. Ricordo di avergliela restituita a fine mese, quando sono partito per le vacanze […] Come ho già riferito al GIP in sede di interrogatorio di garanzia a Cremona Luca Aureli mi consegnò il telefonino con tale scheda affermando che era a tutela sua, perché come titolare di agenzia, essendo io calciatore di primo piano, avrebbe potuto avere difficoltà, pur sapendo che io non facevo e mai avrei fatto scommesse sul calcio, ma solo sul basket e sul tennis…. Non posso escludere di aver utilizzato questo telefono con la scheda intestata alla Romano anche per telefonate che esulavano dai contatti tra me e l’Aureli per le scommesse che, ripeto, concernevano solo il basket ed il tennis». Alla domanda degli inquirenti federali circa le ragioni delle continue telefonate nella giornata del 20 maggio 2011 (era il venerdì precedente la gara Lecce – Lazio del 22 maggio 2011) tra MAURI e ZAMPERINI, il deferito risponde: «Credo si trattasse dell’organizzazione delle prossime vacanze a Formentera; ricordo che occorreva trovare una collocazione alberghiera ad Aureli che ne era sprovvisto». Ricorda, poi, MAURI «che ZAMPERINI mi riferì che doveva andare a Lecce per incontrare una ragazza conosciuta su Facebook e con l’occasione mi chiese di tenermi da parte due biglietti per la partita. Non mi disse se andava a Lecce in compagnia […] Ho incontrato ZAMPERINI nella hall dell’albergo subito dopo pranzo il giorno della partita, ovvero il 22 maggio. A domanda dell’Ufficio ricordo che in quella occasione ZAMPERINI si presentò da solo e scambiammo solo due chiacchere nel consegnargli i biglietti. Né in tale occasione né nelle precedenti conversazioni telefoniche mi comunicò di aver incontrato Stefano FERRARIO. […] A domanda dell’Ufficio preciso che ZAMPERINI era solito chiedermi due o anche tre biglietti per le partite, ma normalmente non mi dava indicazioni su chi fossero i suoi accompagnatori». Precisa MAURI il 19 settembre 2013 in sede di audizione innanzi la CGF: «… perché per organizzare una duplice vacanza, sia a Medjugorje (dove poi non vennero), sia a Formentera, non è un’organizzazione che si fa dal giorno alla notte, perché io dovevo chiamare a Formentera della gente per vedere se avevano la disponibilità, poi loro mi richiamavano, io sentivo lui, c’era un continuo scambio di messaggi in questo senso». In senso analogo MAURI, alla richiesta di notizie circa i plurimi contatti avuti con Aureli e ZAMPERINI nella notte precedente l’incontro Lazio – Genoa, così risponde: «Riguardo a quei messaggi sinceramente non posso adesso ricordare l’esatto contenuto. Posso dire che si parlava di varie cose da fare nei giorni a seguire, perché io la sera della partita sono andato con ZAMPERINI a Milano Marittima e dovevamo organizzare una serata a Cervia. Quindi ci stavamo mettendo d’accordo su come andare a Milano Marittima, su chi veniva alla cena, su come organizzare la cena e viceversa». Questo in sintesi riferito è il quadro degli elementi derivanti dalle dichiarazioni acquisite al giudizio sulla base del quale il Collegio, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie presenti in atti o illustrate dalle parti, deve fondare il proprio convincimento, rimarcando ancora una volta come la propria decisione – che di per sé ontologicamente riflette pur sempre una verità processuale e non storica – venga assunta all’esito di una ponderata valutazione del materiale probatorio ad oggi disponibile, nella piena consapevolezza di una possibile evoluzione delle indagini che appaiono tuttora in corso. Orbene, in questo contesto probatorio la CDN ha ritenuto senz’altro provate le seguenti circostanze: -l’incontro avvenuto il giorno 14.5.2011 a poche ore dall’inizio della gara Lazio-Genoa tra MAURI e ZAMPERINI; -la ragione di detto incontro per come riferita da GERVASONI, da rinvenire nella volontà del gruppo dei c.d. “zingari” di prendere contatto con il calciatore MAURI attraverso l’amico di questi ZAMPERINI, al fine di proporre e ottenere l’alterazione dell’imminente gara sulla quale gli stessi avrebbero scommesso ingenti somme di denaro; -i plurimi contatti telefonici tra GERVASONI e ZAMPERINI la notte precedente l’incontro di Formello, nonché tra GERVASONI e gli esponenti del gruppo citato e tra uno di essi e lo stesso ZAMPERINI, anche successivamente all’incontro medesimo. A fronte di siffatte circostanze la CDN ritiene «non credibile la spiegazione fornita da MAURI e ZAMPERINI per i quali quest’ultimo si era recato presso il ritiro della Lazio esclusivamente per la consegna di biglietti per la gara in programma in serata. Infatti, ZAMPERINI non avrebbe avuto alcuna ragione di portare con sé l’appartenente al gruppo degli “zingari” se l’incontro in questione fosse stato preordinato unicamente alla consegna dei titoli per l’ingresso allo stadio». Tuttavia, come già ricordato, la CDN ha reputato questo quadro di riferimento «sufficiente per ritenere riscontrato il portato dichiarativo di GERVASONI quanto alla responsabilità di ZAMPERINI, cui è contestato di aver preso contatti con MAURI per proporre l’alterazione del risultato del primo tempo della gara in esame. Non altrettanto, invece, può dirsi rispetto alla condotta di adesione all’illecito e all’alterazione del risultato contestata a MAURI, atteso che nulla in atti consente di ritenere che egli, dopo aver parlato con ZAMPERINI, si sia adoperato per realizzare quanto proposto». Orbene, ad avviso della reclamante Procura, detta motivazione pretermette del tutto il materiale probatorio presente sul punto. A tal proposito, si evidenziano, nel reclamo, i seguenti punti: -MAURI era in possesso di una scheda “mascherata” fornitagli proprio dall’Aureli con la quale effettuava le comunicazioni con il medesimo Aureli e con ZAMPERINI; -MAURI in un primo momento nega sia il possesso della scheda, sia l’amicizia con Aureli; -la notte prima della gara del 14 maggio la situazione è questa: MAURI e ZAMPERINI contattano GERVASONI; gli esponenti del gruppo degli “zingari” interloquiscono per oltre quindici volte con l’Aureli: in particolare tra MAURI e Aureli vi sono contatti alle 22.51, alle 22.54, alle 22.55, alle 23.01, alle 23.14, alle 23.27, alle 23.28, alle 23.37, alle 23.40, alle 23.58, alle 00,01, alle 01.08, alle 01.40, alle 01.41; tra ZAMPERINI e Aureli, alle 23.42 e alle 02.30; -MAURI, sempre con la scheda “coperta”, alle ore 10.14 del giorno della gara Lazio – Genoa invia un sms a ZAMPERINI e tra le 10.35 e le 11.35 scambia tre sms con il titolare dell’agenzia di scommesse; -MAURI, sempre avvalendosi della medesima utenza “mascherata”, tra le 11.40 e le 11.49 scambia numerosi sms con ZAMPERINI e con lo stesso Aureli. Ciò evidenziato, la Procura federale osserva come i contatti tra MAURI e ZAMPERINI, da un lato e MAURI e Aureli, dall’altro «si pongono in momenti topici della ideazione e conclusione dell’accordo illecito e, pertanto, evidentemente non possono avere altro contenuto che l’ideazione e la realizzazione di scommesse correlate all’illecito concordato». Occorre, poi, considerare le seguenti ulteriori circostanze. ZAMPERINI la sera e la notte prima della gara Lazio-Genoa intreccia contatti serrati con GERVASONI e CASSANO (che pacificamente sono nella stessa stanza d’albergo in ritiro), da un lato, e con MAURI dall’altro. Dalla mezzanotte alle 0,52, in particolare, GERVASONI scambia tre SMS con ZAMPERINI (circostanza che va anche correlata ai contatti tramite Skype di cui GERVASONI riferisce e che nell’attività del gruppo costituivano modalità operativa spesso utilizzata per evitare rischi di intercettazione). Ancora: alle ore 1.05 ZAMPERINI contatta MAURI. I due continuano ad interloquire nella notte, alle ore 2.00 circa, con ulteriori due contatti. Ma la sequenza dei contatti continua: alle ore 2.21 ZAMPERINI invia due sms a GERVASONI e ne riceve altri due alle ore 2.25. A quel punto, poi, ZAMPERINI entra in contatto diretto con il gruppo degli “zingari” in quanto dopo appena un minuto alle 2.26, parla per circa tre minuti con Gegic. E, a seguire, ancora ZAMPERINI scambia tra le ore 2.30 e le ore 2.46 tre sms con il rappresentante del gruppo degli “zingari” presente la mattina successiva a Roma. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto il primo sms da ZAMPERINI, contatta uno dei componenti più influenti dell’organizzazione, che poi ricontatta ancora nella notte altre tre volte tra le ore 3.00 e le ore 4.10. Lo stesso rappresentante del gruppo degli “zingari”, poi, contatta quattro volte Gegic la mattina presto (ore 6,10), mentre si trova all’aeroporto di Milano Malpensa in partenza per Roma. Dopo l’incontro di Formello i contatti tra MAURI e ZAMPERINI, evidenzia la reclamante Procura, «lungi dall’esaurirsi, così come sarebbe stato plausibile in caso di consegna dei biglietti per la gara, si intensificano a provare ulteriormente che l’illecito era in fase di completa definizione e poi veniva effettivamente concluso, con l’ulteriore possibilità per gli autori dell’illecito di lucrare sull’accordo effettuando scommesse dall’esito sicuro». Tra le ore 12.56 e le ore 13.08, infatti, le localizzazioni telefoniche provano la presenza congiunta dell’esponente del gruppo degli “zingari” e di ZAMPERINI presso l’albergo che ospita il Genoa ed i contatti tra quest’ultimo e MAURI nell’arco temporale immediatamente precedente e successivo (precisamente, dalle 12.45 alle 13.24) sono ben 30 (v. schema riepilogativo delle rilevazioni dell’Organo inquirente all’A.G. prodotto dalla Procura federale in sede di riunione innanzi alla CDN). Tra le ore 14.46 e le ore 15.27 i contatti tra ZAMPERINI e MAURI sono ben 47 (v. schema riepilogativo prima citato). In altri termini, pertanto, i due si contattano in meno di tre ore per circa 80 volte pur essendosi visti di persona. La circostanza è evidentemente incompatibile, secondo la prospettazione accusatoria, con qualsiasi esigenza correlata all’amicizia tra due persone ed è invece univocamente rivelativa della necessità di concordare un qualcosa con estrema urgenza e quel qualcosa, attesa la presenza di ZAMPERINI e dell’esponente del gruppo degli “zingari”, altro non poteva essere se non il contenuto concreto dell’illecito. Quanto alla gara Lecce – Lazio, si possono, in particolare, evidenziare le seguenti circostanze. Dimostrato, come detto, l’incontro di Cernobbio del 19 maggio 2011, pochi giorni dopo la gara Lazio – Genoa e qualche giorno prima della gara Lecce - Lazio, tra GERVASONI, Gegic e Ilievski, nel corso del quale il primo ha conferma dei contatti tra i due “zingari” e ZAMPERINI, del perfezionamento dell’accordo fraudolento della prima gara e del tentativo di combine della seconda. Qui GERVASONI avrebbe conferma anche della partecipazione di MAURI. I tabulati telefonici dimostrano che ZAMPERINI prende numerosi contatti con MAURI, con Aureli e con FERRARIO. In particolare ZAMPERINI si intrattiene al telefono con Ilievski alle 17.34 per circa 7 minuti, dopo aver scambiato, tra le 17.14 e le 17.31, 8 sms con MAURI. La sera del 19 maggio 2011 si registrano plurimi contatti telefonici tra Ilievski, Tan Seet Eng, Kenesei Zoltan, Lazar Matyas e Strasser Laszlo. Siffatti contatti, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero finalizzati al reperimento ed all’organizzazione della consegna a Lecce del denaro occorrente per corrompere i calciatori, denaro trasportato materialmente sul luogo dagli ungheresi Shultz Lazslo e Borgulya Gabor (alias Borgulya Istvan) che si recano e soggiornano nello stesso albergo (Garden Inn) di Ilievski. Queste circostanze sembrano, in effetti, trovare riscontro nelle intercettazioni telefoniche tra i soggetti ungheresi e nelle dichiarazioni rilasciate in sede di rogatoria internazionale, in data 28.11.2011, da Horvath Gabor. Nei giorni 20, 21 e 22 maggio vi sono ulteriori contatti ZAMPERINI, MAURI, FERRARIO, Aureli. In particolare, tra ZAMPERINI e MAURI si registrano 31 contatti, che si intensificano nelle ore precedenti la partita. Orbene, a tal riguardo, il Collegio non può, anzitutto, astenersi dall’osservare come appaia difficilmente credibile la ricostruzione fornita da MAURI, ossia che i suoi plurimi contatti con ZAMPERINI sarebbero stati determinati esclusivamente dalla necessità di consegna dei biglietti omaggio per la gara e quelli con l’Aureli con l’esigenza di effettuare scommesse su sport diversi dal calcio. Sotto tale profilo appare, in teoria, maggiormente plausibile l’interpretazione dei fatti compiuta dalla reclamante Procura, secondo cui la chiave di lettura della condotta tenuta da MAURI è costituita dalla sua adesione sia alla proposta inerente alla gara Lazio – Genoa che a quella concernente la successiva Lecce – Lazio, convergendo l’insieme dei frammenti probatori acquisiti al giudizio verso l’assunto della partecipazione di MAURI ad entrambi gli illeciti. Specie in mancanza di una diversa verosimile versione dei fatti fornita dall’interessato. Tuttavia, il Collegio ritiene che manchi quel tassello probatorio decisivo che possa serenamente condurre all’affermazione della responsabilità del MAURI per violazione dell’art. 7, comma 1, CGS, seppur appare non revocabile in dubbio che per l’andamento dei fatti ed i contatti intervenuti vi fosse almeno la consapevolezza dell’ordito dell’illecito. Pertanto, alla luce degli elementi a disposizione, nel loro insieme considerati, il Collegio ritiene sia da confermare la decisione di prime cure nella parte in cui è stata ritenuta non sufficientemente provata la responsabilità di MAURI in ordine all’adesione e alla partecipazione attiva all’illecito contestato (con particolare riguardo alla gara Lazio-Genoa). In tale ottica, peraltro, correttamente afferma la CDN come non siano stati in alcun modo individuati, neppure in via indiziaria, gli atti (rientranti nella previsione dell’art. 7, comma 1, CGS) che sarebbero stati compiuti dal MAURI, al fine di alterare lo svolgimento o il risultato delle gare Lazio - Genoa del 14.5.2011 e Lecce – Lazio del 22 maggio 2011, e questo con riguardo anche al comportamento assunto nei confronti dei compagni di squadra, e da questi ultimi eventualmente recepito, anch’essi neppure individuati e che invero si è ritenuto di non interpellare nell’attività di indagine. Occorre, per completezza espositiva, osservare come la ricostruzione operata da GERVASONI in ordine alla “combine” delle gare di cui trattasi appare estremamente circostanziata e nessun limite incontra negli assunti difensivi propalati dall’incolpato MAURI, e nelle sue progressive precisazioni rese nel corso dei successivi interrogatori della Procura della Repubblica e delle diverse audizioni operate in sede federale. E’ noto che, in base ai principi generali, la chiamata in correità non assume una valenza dimostrativa autosufficiente, equiparabile a quella di altre prove dichiarative (testimonianza), a causa di evidenti cointeressenze che potrebbero minare, in radice, la genuinità della collaborazione. Da qui ha luogo l’elaborazione giurisprudenziale di criteri di giudizio e di rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante in correità, alla luce di quelli che sono i tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare che, nell’impianto accusatorio, dettagliatamente e puntualmente descritto nel deferimento del Procuratore Federale e, successivamente, precisato in sede di reclamo, risulta ampiamente rimarcata l’attendibilità intrinseca di GERVASONI, le cui dichiarazioni non risultano ispirate da interessi premiali, appaiono genuine e sufficientemente circostanziate. In tal senso, evidenzia, ancora, correttamente la Procura federale, quanto riferito dal GERVASONI nei primi due interrogatori resi innanzi alla A.G. di Cremona, nell’immediatezza del suo arresto, è dotato di indubbia spontaneità e genuinità in considerazione del fatto che lo stesso non poteva in alcun modo conoscere, in quanto sottoposto a misura custodiale in carcere, le risultanze investigative, i contatti telefonici tra i soggetti coinvolti e le localizzazioni delle utenze in uso a questi ultimi. Peraltro, la Procura federale ha evidenziato che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie di GERVASONI, oltre ad essere supportato dal contenuto anche autoaccusatorio, è conforme a quanto riscontrato “fotograficamente” dagli accertamenti effettuati dalla A.G. di Cremona anche attraverso l’esame dei tabulati telefonici che scandiscono le diverse fasi degli accordi illeciti. Ebbene, alla luce dei canoni ermeneutici indicati in qualche modo dalla giurisprudenza penale (v. anche Cassazione, 24 settembre 2010, n. 41352, e 12 ottobre 2010, n. 42705), ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali riscontri esterni alle dichiarazioni di GERVASONI, per ciò che concerne la effettiva realizzazione degli illeciti di cui trattasi per le gare Lazio – Genoa e Lecce – Lazio, ma non altrettanto può affermarsi, quantomeno con sufficiente grado di certezza, per ciò che concerne il personale e diretto coinvolgimento di MAURI nella stessa combine delle due gare. Del resto è doveroso osservare come il fenomeno degli illeciti sportivi fin qui scrutinato, lungi dal poter essere ricondotto a protocolli rigidi e a schemi contraddistinti da predefinite metodologie, abbia evidenziato una preoccupante pervasività, anche in ragione delle sue mutevoli modalità di attuazione e di sviluppo, capaci di coniugare interessi pur eterogenei. In tale prospettiva, l’alterazione dei risultati delle gare è stata spesso il frutto di intese condotte tra soggetti, tesserati e non, che agivano per motivazioni tra loro anche profondamente diverse: chi persegue un interesse prettamente economico, chi agisce al fine di indirizzare le puntate delle scommesse, chi per ragioni di classifica, all’insaputa della propria società di appartenenza. D’altro canto, è stato autorevolmente affermato in giurisprudenza che il solo movente, per il carattere di ambiguità che è ad esso intrinseco, non è comunque mai di per sé assimilabile ad un grave elemento indiziario, e in tanto può fungere da aspetto rafforzativo del quadro probatorio in quanto gli altri elementi siano precisi e convergano a un univoco significato (cfr. Cassazione, Ss.Uu., 30/10/2003, n. 45276). Si è detto che espungere o allontanare temporaneamente un soggetto dalla partecipazione ad attività sportive, anche laddove svolte per professione, può richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio di quello racchiuso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, vi è un limite al di sotto del quale neppure un procedimento di natura disciplinare può scendere, anche per garantire tutti gli iscritti all’associazione che la loro partecipazione non dipende dall’arbitrio assoluto di altri membri, ma è tutelata da regole comunemente accettate. Ciò vuol dire, per ritornare al caso di specie qui in rilievo, che le dichiarazioni accusatorie di un tesserato nei confronti di altri tesserati devono avere un qualche riscontro esterno o, per usare una terminologia in uso nella prassi penalistica, estrinseco, oggettivamente valido, senza il quale si verserebbe nella situazione, assolutamente delatoria, nella quale qualunque accusa darebbe luogo ad una condanna disciplinare. Orbene, il contenuto delle accuse rivolte da GERVASONI a MAURI lascia dubbi allo stato non superabili, non solo perché i diretti interessati smentiscono il collega, poiché in questo caso, in presenza di un riscontro esterno, si potrebbe sostenere, secondo quanto in precedenza chiarito, la sufficienza degli elementi a carico, ma perché sono in realtà privi di un sicuro riscontro esterno, finendo ogni elemento d’accusa nei confronti di MAURI per far capo sempre e solo a quanto dichiarato dallo stesso chiamante (cfr., per un caso analogo, CGF, 21 agosto 2012, C.U. 037/CGF del 30 agosto 2012). In definitiva, la cornice probatoria che, in riferimento agli specifici fatti contestati a MAURI, è risultata nella disponibilità di questa Corte, non conduce univocamente all’affermazione di responsabilità dello stesso per la fattispecie illecito. Alla rilevata insufficienza del materiale probatorio complessivamente raccolto corrisponde, pertanto, in ossequio al principio in dubio pro reo, l’impossibilità di convalidare, come ipotesi di sicuro affidamento, la ricostruzione prospettata dalla Procura (cfr. CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 034/CGF del 29 agosto 2012). Gli elementi ad oggi a disposizione di questo Collegio, in altri termini, conducono ad un complessivo risultato probatorio che, in ordine all’affermazione di responsabilità di MAURI per l’incolpazione di illecito, non può dirsi contrassegnato dagli indefettibili predicati della ragionevole prova. Infatti, i frammenti probatori e indiziari acquisiti nel corso del procedimento, anche in seguito al supplemento di specifica istruttoria, oggetto di attenta rivalutazione da parte di questa Corte, non appaiono univoci ed assistiti da una pregnante valenza dimostrativa sì da poter escludere, sul piano della plausibilità giuridica e logica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dall’accusa. Come già evidenziato, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova necessita anche di riscontri estrinseci, e cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto (cfr. CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Ed, invero, non può non rilevarsi come difetti, per questa parte, nel racconto di GERVASONI qualsivoglia elemento descrittivo che consenta, anche in via indiretta, di ricostruire in maniera sufficientemente chiara le concrete modalità dell’asserito coinvolgimento di MAURI: non sono indicati gli atti che lo stesso avrebbe posto in essere per alterare le modalità e/o il risultato delle due gare, non è dato tuttora sapere se i presunti illeciti contatti siano avvenuti di persona ovvero a distanza, e, soprattutto, nei confronti di chi siano stati posti in essere. Tutto ciò in palese distonia dei richiamati postulati giuridici che, in ossequio ad una granitica giurisprudenza, indicano come requisiti indefettibili di una affidabile chiamata in correità i predicati della precisazione, della coerenza e del racconto circostanziato, pienamente sussistenti, nel caso di specie, come detto, secondo il Collegio, in ordine alla realizzazione degli illeciti, ma non anche in riferimento alla specifica partecipazione di MAURI agli stessi. In definitiva, se è vero, come giustamente osservato dal Procuratore Federale, che non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante, è altrettanto vero che, nel caso di specie, difettano elementi che, con specifico riferimento alla posizione del calciatore MAURI ed al ruolo dallo stesso rivestito, possano essere considerati riscontri in senso proprio e oggettivo, di sicura valenza dimostrativa. E’, infatti, noto che la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 dicembre 2010 n. 16674). In ragione di quanto detto e sulla scorta del materiale probatorio sottoposto alla valutazione del Collegio, l’ipotesi accusatoria in ordine alla riferibilità a MAURI dell’illecito di cui trattasi, non può dirsi, dunque, sufficientemente provata ed è di tutta evidenza che il dubbio ragionevole, che appare, allo stato, difficilmente smentibile, non può che risolversi con il proscioglimento, per tale incolpazione, del predetto calciatore. Risulta sufficientemente dimostrata, invece, la conoscenza da parte di MAURI dei fatti illeciti programmati dagli altri soggetti coinvolti, ragione – come sottolineato – dell’incontro avvenuto a Formello e pacificamente provato, come già sopra illustrato. La relativa condotta, dunque, va confermata come derubricata nella meno grave ipotesi di cui all’art. 7, comma 7, CGS e per tale titolo va affermata la responsabilità del predetto calciatore, cui consegue quella della Lazio, società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. I molteplici elementi probatori scrutinati, già sopra ricordati, che conducono alla decisione di assoluzione di MAURI per la violazione prevista e punita dall’art. 7, comma 1, CGS, non lasciano, invece, appunto, dubbi sul fatto che MAURI sia stato a conoscenza degli illeciti. Né, comunque, dubbio alcuno può sussistere sulla conoscenza da parte di MAURI dell’azione di persone, in primo luogo ZAMPERINI, nel mentre stavano per porre in essere o avevano già posto in essere taluno degli atti indicati dalla predetta disposizione e che lo stesso sia venuto a conoscenza «in qualunque modo» che altri abbiano posto in essere taluno di detti atti. Da qui, l’obbligo, rimasto inadempiuto, di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC e la conseguente affermazione di responsabilità. Peraltro, questo Collegio ritiene che le pur abili e brillanti argomentazioni svolte dalla difesa di MAURI non siano condivisibili: le dichiarazioni rese da GERVASONI ed i relativi elementi di riscontro esterno, sul punto ritenuti sussistenti, appaiono, infatti, idonee a fondare una ragionevole certezza circa la consapevolezza di MAURI che un illecito si fosse realizzato in relazione alla partita Lazio – Genoa, non essendo, peraltro, come detto, necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La prospettazione difensiva secondo cui ZAMPERINI non avanzò alcuna proposta a MAURI rimane smentita dai medesimi fatti che connotano la vicenda: se così fosse, non si spiegherebbe perché ZAMPERINI vada all’incontro di Formello con MAURI in compagnia di un esponente degli “zingari”, se l’incontro medesimo aveva ad oggetto soltanto la mera consegna dei biglietti per la partita del pomeriggio; né perché entrambi si rechino poi presso il ritiro del Genoa. Fatti oggettivi, questi, che, al contrario, corroborano quanto affermato da GERVASONI. Considerazioni analoghe valgono, invero, anche per la successiva gara. L’aggregazione di ciascuno degli elementi probatori già sopra passati in rassegna, unitamente alle modalità medesime dell’incontro, come riferite da GERVASONI e come documentate dai tabulati telefonici, inducono la Corte a ritenere dimostrata la robustezza, sul punto, del fondamento dell’accusa. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica e delle ragioni degli incontri di cui trattasi. Non si spiega altrimenti, sotto questo profilo, l’incontro di Formello, sul quale ci si è già ampiamente soffermati, anche alla luce dei ripetuti e numerosissimi contatti telefonici con ZAMPERINI nei giorni immediatamente precedenti la gara e nel giorno della stessa. Contatti, peraltro, registrati anche ad ore alquanto inconsuete, se riferite solo alle spiegazioni fornite dall’interessato, e che si collocano nell’ambito di un fitto e costante intreccio telefonico, in particolare, tra ZAMPERINI e il gruppo degli “zingari”, inequivocabilmente rivolto, come detto, all’alterazione delle due indicate gare. In tale ottica, i «dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità ben possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato» (Cassazione, 24 giugno 2009, n. 29383). Del resto, in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza ed alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti. Lo stesso dicasi, come accennato, con riferimento alla gara Lecce–Lazio, in ordine alla quale, dunque, è errata, in parte qua, la qui impugnata decisione di assoluzione rispetto anche alla violazione dell’obbligo di denuncia previsto e disciplinato dal CGS. Ritiene questa Corte che la decisione di prime cure non rifletta, sotto siffatto profilo, un corretto vaglio critico del compendio probatorio in cui impinge la tesi accusatoria e che delinea quanto meno un continuum di consapevolezza in capo al calciatore incolpato rispetto al ripetersi, la partita successiva, dell’impalcato illecito. Al contrario, infatti, ad un sereno esame, condotto recuperando una necessaria valutazione di insieme dei fatti di causa e degli elementi a disposizione, risulta dimostrata la violazione, da parte di MAURI, dell’obbligo di denuncia anche con riferimento alla gara Lecce-Lazio. A tal proposito, nell’affermazione di difetto di responsabilità, sul punto, contenuta nella decisione oggetto di gravame risultano obliterati vuoti probatori su circostanze di fatto significative, siccome direttamente afferenti al thema decidendum, ovvero insanabili contraddizioni negli stessi elementi probatori posti a fondamento della condanna pronunciata con riferimento alla prima delle due partite qui considerate. Secondo la CDN mancano i necessari riscontri. I rapporti tra MAURI e ZAMPERINI sono risalenti nel tempo e anche in occasione di tale gara è plausibile che ZAMPERINI si sia rivolto a MAURI solo per ottenere i biglietti d’ingresso allo stadio. I due si sono poi incontrati nella hall dell’albergo presso cui la Lazio era in ritiro la domenica pomeriggio prima della gara. La circostanza non consente di ritenere, afferma la CDN, che, dopo la consegna dei biglietti a ZAMPERINI, MAURI si sia poi attivato presso i propri compagni ai fini dell’alterazione della gara. Del pari, non vi sarebbero riscontri positivi neppure in ordine alla presunta violazione dell’obbligo di denuncia e, di conseguenza, delle «presunte violazioni contestate a MAURI con riferimento alla gara in epigrafe, deve dichiararsene il proscioglimento». La predetta decisione viene, a ragione, contestata dalla Procura che, peraltro, lamenta come la CDN sia qui pervenuta al proscioglimento di MAURI «senza peraltro spendere una benché minima parola sugli elementi che hanno determinato il suo differente convincimento che, in relazione alla suindicata gara, l’avevano condotto a ritenere inverosimile la ricostruzione difensiva secondo cui l’incontro di Formello aveva come unica ragione la consegna dei biglietti, mentre, invece con riferimento alla gara in esame, è apparsa al Giudicante, a questo punto, inspiegabilmente, credibile». A tal proposito, peraltro, la spiegazione fornita da MAURI secondo cui l’incontro a Lecce con ZAMPERINI era unicamente finalizzato alla consegna dei biglietti è smentita dallo stesso che, come già ricordato, ha affermato che non era a conoscenza di chi fosse l’accompagnatore di ZAMPERINI che, peraltro, era solito chiedere due o anche tre biglietti per le partite, «ma normalmente non dava indicazioni su chi fossero i suoi accompagnatori». Ma allora viene da chiedersi a chi era intestato l’altro biglietto che MAURI ha asseritamente consegnato nell’occasione a ZAMPERINI, dovendosi ritenere impossibile l’ingresso allo stadio ad un soggetto munito di tagliando privo della necessaria intestazione nominativa. Verosimilmente, invece, anche l’incontro di Lecce era giustificato dalla proposta di illecito sportivo avanzata o reiterata da ZAMPERINI a MAURI e/o dall’esigenza di acquisire (ulteriori) informazioni o aggiornamenti sull’evoluzione del tentativo di combine. In entrambi i casi, pacifica la conoscenza dell’illecito da parte di MAURI e, dunque, il venire ad esistenza del relativo obbligo di denuncia. Del resto, una volta riconosciuta la sussistenza della violazione dell’obbligo di denuncia per la prima gara, gli stessi elementi, pure in forza di un naturale effetto “trascinamento” e di continuità, conducono a ritenere dimostrata la medesima violazione anche per gara successiva. Il quadro probatorio sopra sinteticamente riferito, che milita di certo per l’affermazione di responsabilità di MAURI, non è in alcun modo scalfito dalle dichiarazioni, di opposto tenore, rese dagli altri soggetti coinvolti e, in particolare, dagli “zingari”, da ZAMPERINI e dallo stesso MAURI, tese a negare qualsivoglia conoscenza, da parte di quest’ultimo, dei comportamenti volti alla manipolazione dei risultati delle gare in esame. Sotto tale profilo, coglie ancora una volta nel segno la Procura federale allorché evidenzia la loro assoluta inverosimiglianza ed inattendibilità, laddove lette alla luce del complessivo quadro probatorio. Del resto, sul punto, la CDN sembra optare per una valutazione atomistica delle varie circostanze che connotano il quadro probatorio, laddove, come correttamente reclamato dalla Procura, si rende necessaria, specie nella prospettiva della ricerca dei riscontri esterni alle dichiarazioni di GERVASONI, un loro esame d’insieme, condotto in modo organico e sistematico. In definitiva, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa CGF emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di convergenti e sufficienti elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità di Stefano MAURI in ordine alla incolpazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS, per aver omesso di denunciare agli organi federali la conoscenza dell’illecito relativo ad entrambe le gare di che trattasi. All’affermata responsabilità anche in ordine alla seconda delle gare di cui trattasi consegue che la sanzione di mesi sei di squalifica già inflitta dalla CDN per la prima gara deve essere aumentata. Aumento di sanzione che il Collegio reputa equo quantificare in ulteriori mesi tre, data la continuazione. Quanto all’incolpazione a carico di MAURI per l’effettuazione delle scommesse sulle gare di cui trattasi, la Procura federale censura, come si è già riferito, il relativo proscioglimento deciso della CDN. Secondo la CDN «non solo le dichiarazioni di GERVASONI» sul punto appaiono generiche, «ma la circostanza dell’effettuazione di scommesse sulla gara Lazio – Genoa del 14.5.2011 per il tramite di Aureli risulta smentita dai tabulati delle giocate effettuate presso l’agenzia gestita da quest’ultimo, dai quali risulta che l’unica scommessa vincente venne effettuata ben prima dell’incontro a Formello». La Procura federale evidenzia, poi, nel proprio reclamo, che sul proscioglimento di MAURI in relazione al capo del deferimento inerente le scommesse relative alla gara Lecce-Lazio, la CDN «omette qualsiasi motivazione». Rileva la Procura come MAURI fosse in possesso di una scheda “mascherata” fornitagli proprio dall’Aureli con la quale effettuava le comunicazioni con il medesimo Aureli e con ZAMPERINI. MAURI in un primo momento nega sia il possesso della scheda, sia l’amicizia con Aureli. La notte prima della gara del 14 maggio MAURI e ZAMPERINI contattano Aureli: in particolare, si evidenzia che tra MAURI e Aureli vi sono contatti alle 22.51, alle 22.54, alle 22.55, alle 23.01, alle 23.14, alle 23.27, alle 23.28, alle 23.37, alle 23.40, alle 23.58, alle 00,01, alle 01.08, alle 01.40, alle 01.41; tra ZAMPERINI e Aureli, alle 23.42 e alle 02.30. Anche il giorno della gara Lecce-Lazio MAURI invia un sms a ZAMPERINI e tra le 10.35 e le 11.35 scambia tre sms con il titolare dell’agenzia di scommesse. Poi MAURI, sempre avvalendosi della medesima utenza“coperta”, tra le 11.40 e le 11.49 scambia numerosi sms con ZAMPERINI e con lo stesso Aureli. I contatti tra MAURI e ZAMPERINI, da un lato e MAURI e Aureli, dall’altro, rileva la Procura federale, si pongono in momenti topici della vicenda e non possono avere altro contenuto, quantomeno, che la realizzazione di scommesse correlate all’illecito di cui trattasi. Ad avviso della Procura federale è, poi, irrilevante il fatto, posto dalla CDN a base della propria decisione sul punto, che non sono state rilevate giocate vincenti nei tabulati dell’agenzia di scommesse dell’Aureli. Infatti, tale circostanza non proverebbe nulla: «chi scommette su una gara il cui risultato è combinato, infatti, certamente non lo fa in maniera tale che le puntate possano essergli addebitate con un rapporto diretto. Certamente le giocate sulla gara sono state effettuate utilizzando o agenzie o piattaforme informatiche diverse che assicurassero l’anonimato, ovvero operando direttamente all’estero sui cosiddetti “canali asiatici” secondo uno schema già noto nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’effettuazione di scommesse su gare dall’esito combinato». Così come non convince l’assunto difensivo dell’incolpato con riguardo all’utilizzo della scheda “mascherata” intestata a Samanta Romano e a lui consegnata dall’Aureli. Innanzi a questa Corte, il 19 settembre 2013, questa la versione dei fatti fornita da MAURI: «… Aureli mi consegnò il telefono e io nel pomeriggio di quel giorno tramite lui effettuai delle scommesse soprattutto sul tennis, riguardanti gli internazionali di tennis. Posso immaginare, ma non ne sono sicuro, che i messaggi che lui mi mandò la sera erano riguardanti l’esito di quelle scommesse o l’esito di eventuali quote sue su scommesse del giorno a seguire, sempre riguardanti il tennis. Ora però su questo non posso essere sicuro, perché ovviamente a distanza di un anno e mezzo per me è impossibile ricordare con esattezza il contenuto di quei messaggi». Anche laddove fosse vera la circostanza della consegna soltanto il giorno 13 maggio e non già nel mese di aprile, come sostenuto dalla Procura (e come anche, in effetti, sembrerebbero dimostrare le risultanze dei tabulati telefonici), non si comprende, francamente, quale sia la ragione per cui, se è vera la premessa difensiva della pratica delle scommesse solo in ordine a sport diversi dal calcio, MAURI dovesse servirsi di una scheda “coperta”. In altri termini, se MAURI scommetteva solo su tennis e basket, perché era opportuno, nell’interesse di Aureli, l’utilizzo della predetta scheda non a lui intestata? E soprattutto, perché, se l’utilizzo di detta scheda non serviva per scommettere sul calcio, MAURI riconsegna la stessa al termine del campionato? Circostanza, questa, confermata dall’interessato anche innanzi a questo Collegio. Alla precisa domanda del presidente della Corte, sempre in sede di audizione 19 settembre 2013 («perché poi lei l’ha riconsegnata ed ha smesso di utilizzarla a fine maggio … ? Qual è stato il significato …»), MAURI, infatti, risponde: «Perché a fine maggio era finita la stagione e sono andato in vacanza praticamente subito, sono andato a Medjugorje prima e poi a Formentera, quindi era inutile portarla in vacanza». E ancora deve registrarsi che nonostante tutte le scommesse effettuate, a suo dire, MAURI non abbia alcuna ricevuta, tagliando e, comunque, se come dallo stesso sostenuto «le ricevute vengono stampate dalla macchinetta, poi se ce le ha lui io questo non lo posso sapere», riesce difficile comprendere perché non le abbia richieste ad Aureli per esibirle a sua difesa nel procedimento. Anche sotto tale profilo, dunque, la dettagliata ricostruzione operata dalla Procura federale sembrerebbe cogliere nel segno. Non si può, in effetti, non considerare che MAURI utilizza quasi esclusivamente la SIM “coperta”, con l’evidente intento di diversificare lo strumento di effettuazione delle comunicazioni in modo da distoglierle dalla sua scheda personale. Come già visto, numerosi e ripetuti e in momenti particolarmente significativi, nell’ottica possibile delle scommesse, i contatti ZAMPERINI – Aureli e MAURI – Aureli, che sembrano deporre a favore della tesi che gli stessi siano volti all’effettuazione e alla raccolta di scommesse sull’esito dei match in discussione. Da non trascurare, ancora, la circostanza che dopo il termine della gara vi è un fitto scambio di comunicazioni tra tutti i soggetti coinvolti: i contatti ZAMPERINI – Aureli e MAURI – Aureli (se ne registrano 42) sembrerebbero plausibilmente tesi alla verifica dell’esito delle scommesse. Tuttavia, anche in questo caso, corre l’obbligo per il Collegio di rilevare che, seppur la ricostruzione sia verosimile, manca una sufficiente, effettiva e concreta prova che MAURI abbia scommesso sulle gare di cui trattasi, non rinvenendosi, sul punto, alcuno specifico e comunque idoneo riscontro esterno alle dichiarazioni di GERVASONI. Di conseguenza, in ordine a tale capo di incolpazione, la decisione della CDN deve trovare conferma. Quanto alla società Lazio, l’affermazione di responsabilità, per la violazione di cui all’art. 7 comma 7, CGS, del proprio tesserato MAURI anche in relazione alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, comporta, attesa la responsabilità oggettiva di cui all’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, l’incremento dell’entità dell’ammenda in primo grado correttamente quantificata (seppur, appunto in relazione alla sola gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011) in euro 40.000 (quarantamila). Essendo già stata riconosciuta dalla CDN l’attenuante dell’idonea attività di prevenzione consistente nella dotazione di uno strumento di controllo sulla base delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 231/2001, il Collegio reputa equo quantificare in euro 10.000 (diecimila) il predetto aumento della sanzione dell’ammenda, per un totale complessivo, dunque, di euro 50.000 (cinquantamila). Per questi motivi la C.G.F, sugli appelli riuniti nn. 1), 2) e 3), vista la propria ordinanza interlocutoria in data 16.8.2013, acquisiti e valutati gli ulteriori elementi istruttori, così dispone, allo stato degli atti: - accoglie in parte il reclamo della Procura Federale, e, per l’effetto, visto l’art. 7, comma 7, C.G.S., applicato anche in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, infligge al calc. Mauri Stefano la sanzione della squalifica per complessivi mesi 9, nonché alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione complessiva dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00). - respinge i ricorsi del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio S.p.A. con incameramento delle relative tasse.
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