DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13.11.2013 Campionato Nazionale Juniores Giudice Sportivo gara del 9/11/2013 SULMONA CALCIO 1921 – BOJANO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13.11.2013 Campionato Nazionale Juniores Giudice Sportivo gara del 9/11/2013 SULMONA CALCIO 1921 – BOJANO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco del BOJANO entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che tale mancata presentazione non risulta essere stata né giustificata né motivata; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.; P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alla società BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di punti 1 in classifica e l'ammenda di € 1.000 quale prima rinuncia.
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